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Risultati da 1 a 5 di 5

Tabelle dei millesimi

Questa è la discussione "Tabelle dei millesimi" inserita in Riparto spese, Millesimi di Proprietà e Consuntivo nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Ma siamo proprio sicuri che per cambiare le tabelle millesimali occorre il 1000 pee 1000 dei consensi? Non è che ultimamente è uscita qualche legge ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di spada
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    Tabelle dei millesimi

    Ma siamo proprio sicuri che per cambiare le tabelle millesimali occorre il 1000 pee 1000 dei consensi?
    Non è che ultimamente è uscita qualche legge che dica qualcosa di diverso?

    Discussioni Simili:

  2. #2
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    No nessuna legge recente solo una Sentenza, ma si applica in casi particolari, p.es. per aver ampliato o trasformato una o più unità immobiliari, qui trovi un bell'articolo che spiega la nuova situazione;
    Tabelle millesimali più facili - Il Sole 24 ORE

    Ultima modifica di condobip; 1-02-2012 alle 16:59

  3. #3
    Membro Junior L'avatar di spada
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    Nel condominio di mia madre le variazione a due delle cinque tabelle le hanno approvate con la maggioranza dei 2/3 dei mm totali


  4. #4
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    Le tabelle millesimali, se contrattuali, -ovverosia allegate al rogito notarile- possono essere variate solo con l'approvazione unanime 1000/1000. Se invece sono state adottate in assemblea possono essere modificate con maggioranza qualificata. Tieni, comunque, conto che "de iure condendo" quando cioè sarà approvata la nuova legge sul condominio la modifica potrà avvenire anche senza l'unanimità dei partecipanti.


  5. #5
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da spada Visualizza Messaggio
    Nel condominio di mia madre le variazione a due delle cinque tabelle le hanno approvate con la maggioranza dei 2/3 dei mm totali
    Se parli di tabelle di riparto spese, con quella maggioranza la delibera è illegittima;

    E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
    Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. -- Corte di Cassazione, n. 17101/2006



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