Devi prenderti dei testimoni, fare fotografie, e denunciare sia lui che parcheggia dove non può, sia l'Amministratore che non lo ha ammonito in maniera più convincente, ad esempio comminandogli una sanzione pecuniaria.
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4Mi Piace Questa è la discussione "Area di manovra garage condominiale" inserita in Parti Comuni e Impianti Condominiali nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Buonasera
abito in una palazzina e sono proprietaria di un box auto nei pressi del quale un'altro condomino (affittuario) parcheggia regolarmente la sua auto senza ...
Buonasera
abito in una palazzina e sono proprietaria di un box auto nei pressi del quale un'altro condomino (affittuario) parcheggia regolarmente la sua auto senza autorizzazione. Ho cercato di parlare con l'interessato ma fa orecchio da mercante e l'amministratore lo ha ammonito diverse volte ma senza risultati. Informo che sul regolamento condominiale è precisato che nell'area di manovra dei garage è proibito parcheggiare auto, motorini, biciclette. Sapete consigliarmi come comportarmi? Ho provato anche a chiamare i vigili urbani ma visto che si tratta di zona privata non possono intervenire.
Grazie
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Devi prenderti dei testimoni, fare fotografie, e denunciare sia lui che parcheggia dove non può, sia l'Amministratore che non lo ha ammonito in maniera più convincente, ad esempio comminandogli una sanzione pecuniaria.
Grazie per il suggerimento, tra qualche giorno c'è la riunione di condominio e staremo a vedere.....
il primo che avendo difficoltà di manovra gli rovina lì'auto lo condurrà a più miti consigli
ma esistono i vasi di fiori.aspetti il 14/2
Potrebbe essere utile delimitare con pennello e vernice l'area di manovra da non invadere. Utile per i passi successivi (foto, testimonianze e quant'altro) e per eliminare a monte la scusa: "Non è chiaro dove io poassa o non possa parcheggiare"
Per la riscossione dei quali devi rilasciare giusta ricevuta bollata con marca da Euro 1,81
Giusto. Dimenticavo il limite dell'importo.
Discutibile. Se il pagamento avviene in contanti (e non integrandolo in una rata condominiale), il ricevente ha l'obbligo (a meno che non sia recentemente cambiata la normativa a riguardo) di emettere dietro richiesta del pagante regolare ricevuta.
Ora, se il mio amministratore mi volesse appioppare una multa del genere, - dispetto per dispetto - mi farei scrupolo di fissare un appuntamento presso il suo studio, dove potrei comodamente assolvere ai miei doveri con 5 ricche monetine da 1 centesimo, costringendolo a darmi contestualmente regolare ricevuta e a fare tutte le registrazioni del caso per l'esorbitante somma ricevuta.
A livello di realtà quotidiana, non ho mai visto comminare la multa di cui stiamo parlando... ma tanto per estremizzare questa nostra discussione sul sesso degli angeli:
Se l'amministratore trattenesse l'importo sulle rate già versate, alla fine si ritroverebbe con 5 centesimi di meno.
L'amministratore inoltre non potrebbe, a norma di legge, distrarre i 5 centesimi dalle rate senza rischiare di incorrere nel reato di appropriazione indebita. Per farlo dovrebbe avere il permesso dell'assemblea, ossia mettere la questione all'OdG. Una rottura di scatole peggiore rispetto alle 5 monetine...
Tutto questo, ovviamente, ammesso e non concesso che il RdC esista e preveda la possibilità di comminare la multa. E che nel farlo lasci piena autonomia all'amministratore.
Li ho letti.
L'ipotesi di una sanzione è stata introdotta da Possessore. Ma vista la tua puntualità nel far presente l'esiguità dell'importo, avresti potuto anche prendere in considerazione l'ipotesi di un regolamento a origine esterna che possa derogare al massimale definito dall'art. 70 DDAA CC. Perché suppongo che tu sappia che l'art. 70 delle disposizioni attuative è derogabile dal RdC...
Se vuoi fare il puntiglioso, fallo per bene!
Qui, in effetti, mi sono espresso male. E' evidente che se il regolamento di condominio non esiste, non è possibile elevare multe per un'infrazione dello stesso. Sulla "previsione" avrei dovuto dire: "a meno che non escluda la possibilità di comminare la multa".
Probabilmente ero distratto da quello che ritenevo un tema sostanzialmente irrilevante e trattabile in maniera scherzosa. Vedo però che il tono della discussione non è affatto scherzoso, quindi andiamo a vedere di cosa parliamo:
"Art. 70 - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”
L'art. 70 prevede la possibilità (e non l'obbligo) di elevare la sanzione; la sanzione non può superare le 100 lire (5 centesimi di euro).
Tanto per spazzare via qualche dubbio, a titolo di nota diciamo anche che la sanzione è elevabile esclusivamente al condomino e non a terzi (a partire dei locatari) e che l'art. 70 si riferisce esclusivamente al regolamento a origine interna.
Lo stesso articolo ci dice che destinazione avrà l'importo riscosso, ma non dice nulla sulle modalità di riscossione.
Ho letto benissimo. Nel post #11 scrivi:
E in base a quale autorità?
Dovendo agire correttamente, l'amministratore dovrà comunicarmi formalmente di aver elevato la sanzione (tramite raccomandata o in sede assembleare) e qualora io non mi opponga nelle opportune sedi a tale sanzione (perché c'è anche questa possibilità, che apre a sua volta un'ampia serie di sviluppi), inserire la voce nelle scritture contabili del condominio e predisporre la sua riscossione.
Questo non sposta di una virgola la questione. Se come dici tu, l'amministratore trattenesse la somma dalle rate da me già pagate per altre finalità (spese ordinarie, straordinarie, accantonamento per fondi, e quant'altro) si renderebbe colpevole di "Appropriazione Indebita".
A meno che nel bilancio non sia previsto un'apposita voce, da dove li prende li prende, se il bilancio è trasparente finché non avrò pagato la sanzione da qualche parte mancheranno 5 centesimi.
Dato che l'argomento dell'art. 70 lo abbiamo già superato, ti faccio presente che il primo a usare il verbo "trattenere" sei stato tu nel già citato post #11. Io ho parlato di "distrarre".
Chiarito questo: vale la pena spendere tempo e energie su un argomento del genere? Secondo me no.
Per quanto mi riguarda questo Thread si chiude qui.
ho trovato questo forse ti fa comodo:
Parcheggiare irregolarmente la propria auto ne i posti comuni condominiali, in modo da impedire agli altri condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere alla via pubblica, integra gli estremi del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 del Codice penale, punibile anche con la reclusione. Attenzione quindi a lasciare l'auto ferma davanti al box del vicino oppure posteggiata nei viali interni del condominio, perché così facendo si costringe qualche altro condomino a tollerare un comportamento che lo porta a dovere scegliere soluzioni diverse, come conseguenza dell'impossibilità di far uso della propria auto impedita alla manovra dall'altrui abuso. Non occorrono particolari comportamenti per integrare gli estremi di quella violenza che fa poi scattare la sanzione penale, ma è sufficiente rifiutarsi, una volta che si è invitati a farlo, di spostare il proprio veicolo.
APPROFONDIMENTI
Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte (sentenza del 12 gennaio 2012 n.603) affermando che, se da un lato è pacifico che costituisce il reato di violenza privata la condotta di chi effettua il parcheggio della propria autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un'altra persona di uscire dal parcheggio comune, accompagnato dal reiterato rifiuto alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso, dall'altro è ragionevole ritenere reato anche il rifiuto di spostare l'auto. In tale seconda condotta la costrizione con violenza dell'altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare. Il mancato rispetto dell'altrui diritto godere liberamente degli spazi condominiali e dei beni comuni può dunque portare a conseguenze a volte inimmaginabili.
Il parcheggio delle auto o dei motocicli nella aree comuni condominiali è ormai un abituale motivo di discussione in assemblea, soprattutto in quei grandi complessi dove diventa anche difficile un attento controllo da parte sia dei condomini e sia, ancor meno, dell'amministratore. Il principio generale dettato dalla legge è che ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza però alterarne la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A volte però capita che il parcheggio negli spazi comuni cade nell'irragionevolezza e nell'abuso: è il caso, ad esempio, di chi lascia parcheggiata per lungo tempo la propria auto nello spazio cortilizio condominiale, limitandone in tal modo, se non addirittura escludendolo, il libero e pacifico godimento da parte degli altri partecipanti.
Si pone allora il problema di come intervenire per riportare la normalità in condominio nel più breve tempo possibile, qualora il legittimo uso si trasformi in prevaricazione. È importante il tempestivo intervento dell'amministratore, perché al condomino disobbediente si possono opporre gli specifici divieti previsti dalla legge (anche penale, come si è visto) o dal regolamento circa l'uso degli spazi comuni. È pacifico infatti che il regolamento condominiale di tipo contrattuale può vietare il parcheggio all'interno della aree comuni e che anche nel regolamento approvato dall'assemblea possono essere previste alcune clausole dirette a disciplinarne le modalità d'uso al fine di consentire un migliore godimento a tutti i condomini.
Crea invece più problemi l'auto dell'estraneo al condominio che parcheggia negli spazi comuni. Si pensi al parente o all'amico del condomino che, ottenuto magari il benestare dal condomino stesso, parcheggi abitualmente la propria auto. In questo caso l'amministratore deve assicurarsi una rapida eliminazione della molestia nel possesso ed è quindi legittimato a procedere con mezzi propri alla rimozione del veicolo parcheggiato negli spazi comuni, affidando ad esempio l'incarico a una impresa specializzata e addebitando al molestatore tutte le spese sostenute per la rimozione e per il ricovero forzato del veicolo. Attenzione però, perché se l'arbitrario parcheggio si limita all'ingombro del passo carraio, l'obbligo di tutela passa in capo all'amministrazione pubblica e l'eventuale rimozione del veicolo mal parcheggiato deve essere effettuata in via esclusiva dalla polizia municipale e non a cura del condominio.
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