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Frontalino di un balcone rotto: a chi spetta la spesa?

Questa è la discussione "Frontalino di un balcone rotto: a chi spetta la spesa?" inserita in Parti Comuni e Impianti Condominiali nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Salve, ho un dubbio il frontalino del balcone di mia proprietà, in un condominio con diversi balconi, è danneggiato. La riparazione spetta al proprietario del ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di manuela311980
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    Frontalino di un balcone rotto: a chi spetta la spesa?

    Salve, ho un dubbio il frontalino del balcone di mia proprietà, in un condominio con diversi balconi, è danneggiato. La riparazione spetta al proprietario del balcone o al condominio in quanto interessa l'aspetto dell'edificio? Il regolamento condominiale non stabilisce nulla in proposito.
    Grazie per l'aiuto

    Discussioni Simili:
    Ultima modifica di manuela311980; 12-10-2011 alle 16:17

  2. #2
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    Immagino che parliamo di balcone aggettante, se il frontalino è un elemento decorativo la spesa è a carico del condominio, mentre se non ha nulla di particolare è a carico del condomino (tu in questo caso), vedi la sentenza della Corte di Cassazione sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576

    Ultima modifica di condobip; 12-10-2011 alle 17:17

  3. #3
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    per condobip, quando si citano le sentenze è di norma allegarle nel post

    A giuseppe61 piace questo messaggio.
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  4. #4
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    per condobip, quando si citano le sentenze è di norma allegarle nel post
    Ok, non lo sapevo, comunque non ho trovato la sentenza per intero, ma solamente la massima;

    Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
    soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
    Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. (Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576)


    Ultima modifica di condobip; 13-10-2011 alle 10:01

  5. #5
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    essendo il frontalino un prolungamento della soletta del balcone sia a castello che aggettante è condominiale ed è a carico di tutti i proprietari per i loro mm. di pp., la sentenza sopra citata nel post precedente fa riferimento al calpestio e al soffitto del balcone ciao

    adimecasa

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  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    essendo il frontalino un prolungamento della soletta del balcone sia a castello che aggettante è condominiale ed è a carico di tutti i proprietari per i loro mm. di pp., la sentenza sopra citata nel post precedente fa riferimento al calpestio e al soffitto del balcone ciao
    Non è propriamente come dici, perchè la Sentenza precedente fa dei distinguo e dice (copio e incollo);

    soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.

    quindi se il frontalino non ha elementi decorativi che contribuiscono a rendere l'aspetto dell'immobile gradevole, la relativa spesa competerà al proprietario del balcone, ossia prima di dire che compete all'uno all'altro è bene vedere lo stato dei luoghi, che in un Forum non è possibile e la risposta di conseguenza e del tutto opinabile.

    Ultima modifica di condobip; 13-10-2011 alle 11:06

  7. #7
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    una sentenza non fa legge, pertanto l'interpretazione può essere diversa da altre sentenze, pertanto ha mio e solo opinione non dscosto il mio pensiero nella precedente risposta ciao

    Ultima modifica di adimecasa; 13-10-2011 alle 11:12
    adimecasa

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  8. #8
    Membro Junior L'avatar di manuela311980
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    In effetti nel frontalino del balcone sono attaccate delle mattonelle spioventi che, presumo causa infriltazioni acqua, si sono staccate e cadute giù. Quindi la sostituzione di queste mattonelle a chi spetterebbe?

    Ultima modifica di manuela311980; 13-10-2011 alle 11:11

  9. #9
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    condivido pienamente la risposta di adimecasa e aggiungo che qualora i frontalini siano pericolanti avvisare immediatamente l'amministratore in quanto potrebbe esserci un pericolo imminente per terzi...


  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    una sentenza non fa legge, pertanto l'interpretazione può essere diversa da altre sentenze, pertanto ha mio e solo opinione non dscosto il mio pensiero nella precedente risposta ciao
    Condivido la risposta "una sentenza non fa Legge", comunque se vuoi aver piena ragione cita la Legge in cui si dice che il frontalino è parte comune.
    Grazie !!!


  11. #11
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    non e che voglio avere ragione in seguito ti faro avere per post la legge inerente al condominio dove cita testualmente i regolamenti condominiale e le divisioni delle spese ciao non ti arrrrrrabbiare

    adimecasa

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  12. #12
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Essendo un balcone aggettante, il frontalino è carico del proprietario del balcone in quanto questo funge da prolungamento dell'appartamento. Da come ha spiegato Manuela nell'ultimo post, sembrerebbe che i frontalini dei balconi siano rivestiti da mattonelle. Si potrebbe intendere che dette mattonelle possano essere considerate come ornamenti.

    Gli elementi esterni degli affacci se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio devono considerarsi parti comuni
    Trib. Bologna Sez. III, 20/05/2010
    Gli elementi esterni degli affacci e segnatamente dei balconi quali in particolare i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini ed i pilastrini, devono considerasi parti comuni, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.

    Alessia Buschi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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    "Non temo la cattiveria della gente malvagia, ma il silenzio della gente onesta." Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. M. L. King

  13. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    non e che voglio avere ragione in seguito ti faro avere per post la legge inerente al condominio dove cita testualmente i regolamenti condominiale e le divisioni delle spese ciao non ti arrrrrrabbiare
    Non mi arrabbio mica, è che conosco a perfezione (direi a memoria) il Codice Civile e Leggi collegate al Condominio, le quali NON citano quanto tu dici, ovvero non esiste una Legge per i frontalini, ma solo delle Sentenze che fanno Giurisprudenza, come ad esempio questa ulteriore Sentenza;

    ... I balconi, infatti “non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all’uso comune ma soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell’edifico (non sono ricompresi nell’elenco indicato nell’art. 1117, C.C.), ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell’unità immobiliare della quale costituiscono il naturale prolungamento, in tutte le sue componenti salvo che le parti che lo compongono (decorazioni, stucchi e ciò che serve ad abbellire lo stabile) contribuiscono a costituire l’aspetto architettonico o abbellimento dell’edificio” (Cass. sent. n. 1784/2007).


  14. #14
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    Per Alessia le mattonelle formano il pavimento del balcone aggettante, sul frontalino formano il rivestimento e pertanto fanno parte del condominio

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  15. #15
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    E io che cosa ho detto?

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