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Frontalino di un balcone rotto: a chi spetta la spesa?

Questa è la discussione "Frontalino di un balcone rotto: a chi spetta la spesa?" inserita in Parti Comuni e Impianti Condominiali nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Originariamente Scritto da adimecasa Per Alessia le mattonelle formano il pavimento del balcone aggettante, sul frontalino formano il rivestimento e pertanto fanno parte del condominio ...

  1. #16
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    Per Alessia le mattonelle formano il pavimento del balcone aggettante, sul frontalino formano il rivestimento e pertanto fanno parte del condominio
    Infatti, io non ho detto mica che tocca la spesa a Manuela, nel mio 1° post ho specificato bene le due opzioni;
    - se il frontalino è un elemento decorativo la spesa è a carico del condominio
    - se non ha nulla di particolare è a carico del condomino

    Ultima modifica di condobip; 13-10-2011 alle 13:35

  2. #17
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Esattamente. C'è solo un piccolo particolare: la spesa non spetta a me. (ce n'ho fin troppe ) Ma al condominio se le mattonelle che ricoprono il frontalino del balcone, risultano essere decorative per lo stesso e per la facciata.
    A Manuela se non lo fossero.

    Ultima modifica di Alessia Buschi; 13-10-2011 alle 13:38
    Alessia Buschi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  3. #18
    L'avatar di maidealista
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    Citazione Originariamente Scritto da condobip Visualizza Messaggio
    vedi la sentenza della Corte di Cassazione sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576
    :
    http://www.espertorisponde.ilsole24o...04_N_14576.pdf


    A condobip e manuela311980 piace questo messaggio.
    Maidealista alias Marco | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  4. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da maidealista Visualizza Messaggio
    Grazie del testo integrale

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  5. #20
    Membro Junior L'avatar di manuela311980
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    Grazie


  6. #21
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    giusta la sentenza del giudice di pace, ma vorrei vedere chi va sul balcone sottostante e pitturare in caso di infiltrazione di acqua

    adimecasa

    località : Bergamo

  7. #22
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    giusta la sentenza del giudice di pace, ma vorrei vedere chi va sul balcone sottostante e pitturare in caso di infiltrazione di acqua
    Scusami, ma chi ti dice che è impossibile? Chiedi il permesso al condomino del piano sottostante il quale deve permettere l'accesso nella sua proprietà, lo dice il Codice Civile;

    Art. 843. Accesso al fondo.
    Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
    Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità.
    ...


    Se invece non c'è nessun balcone, si prenderà una impalcatura.

    p.s. la sentenza non è del GdP ma della Cassazione

    Ultima modifica di condobip; 13-10-2011 alle 15:34

  8. #23
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    nessuno se non vuole gliélo fa fare, mica lo vede da sopra se sta bene o meno, essendo di proprietà come dai post sopra esposti privata

    adimecasa

    località : Bergamo

  9. #24
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    nessuno se non vuole gliélo fa fare, mica lo vede da sopra se sta bene o meno, essendo di proprietà come dai post sopra esposti privata
    Ok, non c'è problema, questo significa che il proprietario del piano sottostante si terrà il cielino del balcone, danneggiato dalle infiltrazioni, l'importante per il proprietario (del piano superiore) è dimostrare la buona volontà di mantenere la manutenzione del suo balcone, in questo caso visto l'ostruzione (che dici) si conserverà le copie e ricevute delle lettere raccomandate (ricevuta di ritorno) in cui chiede l'accesso per riparare e ridipingere il suo balcone.


  10. #25
    Nuovo Iscritto L'avatar di savio66
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    Salve a tutti. Mi aggancio alla discussione dei balconi per proporvi il mio caso.
    abito al secondo piano di una palazzina bifamiliare percio' non condominio. A causa di infraltrazioni d'acqua
    sul mio balcone, che ho provveduto subito a ripavimentare non prima di averlo fatto anche impermeabilizzare, ho provvocato dei rigonfiamenti al soffitto del balcone sottostante. Il proprietario mi ha fatto notare che bisogna intervenire. A chi spetterebbe la spesa? E poichè anch'io ho il soffitto che pero' da sul terrazzo in comune, se dovesse accadere una cosa simile a chi spetterebbe?
    Grazie


  11. #26
    Membro Junior L'avatar di chiacchia
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    è un poco lunga ma serve

    questa è una ricerca che sicuramente serve:

    Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile. Così la sentenza 1784/2007 della Cassazione ha messo i puntini sulle i dell'annosa questione.

    Al di fuori di tale circostanza o in mancanza di prova, le spese dei frontalini vanno imputate solo ai condomini proprietari dei balconi ed è addirittura considerata illegittima e viziata di nullità la delibera che impone spese ( e la relativa ripartizione ) riguardanti gli interventi di manutenzione dei balconi da considerarsi di proprietà esclusiva a chi non è titolare di balconi ( Cassazione, sentenza n. 21199/2005).

    I balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio con tre vedute, una frontale e due laterali: tali strutture costituiscono in sostanza un prolungamento dell’appartamento, dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono, mentre non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio.

    Si definiscono balconi a castello, invece, quei balconi incassati nel perimetro dei muri portanti dell’edificio, che permettono soltanto una veduta frontale o due vedute, frontale e laterale.

    A differenza dei balconi aggettanti, la struttura portante del piano di un balcone a castello (muro frontale e muri laterali, travi portanti) è parte integrante della struttura dell’edificio e, quindi, ai sensi dell’art. 1117 Cod. civ., deve considerarsi parte comune dell’edificio condominiale.

    ma ci sarà sempre chi si lamenta.


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