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Risultati da 16 a 22 di 22

Scavi fognatura in strada in comproprietà e rifiuto di due comproprietari

Questa è la discussione "Scavi fognatura in strada in comproprietà e rifiuto di due comproprietari" inserita in Parti Comuni e Impianti Condominiali nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Risposta x aled1410 dai colleghi ci aspettiamo risposte di supporto non di smentite, che ci aiutino nella discussione in atto ed acclarare ciao adimecasa...

  1. #16
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    Risposta x aled1410 dai colleghi ci aspettiamo risposte di supporto non di smentite, che ci aiutino nella discussione in atto ed acclarare ciao adimecasa


  2. #17
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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    Dal codice civile. Spero chiarisca tutti i dubbi. Ciao

    Art. 1105 Amministrazione
    Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell`amministrazione della cosa comune (1106).
    Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
    Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell`oggetto della deliberazione.
    Se non si prendono i provvedimenti necessari per l`amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore (872).

    E per completare

    Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
    Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall`articolo precedente, può essere formato un regolamento per l`ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
    Nello stesso modo l`amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell`amministratore.

    Ultima modifica di tovrm; 4-02-2011 alle 10:57 Motivo: Uniti i due post consecutivi

  3. #18
    Membro Junior L'avatar di aled1410
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    Ehm...magari!! resta il dubbio poi di capire se siamo in caso di condominio o semplice comunione...alcune sentenze sanciscono che la strada in comune tra villette da vita a condominio...In questo caso poi mi sa che si tratterebbe non di ordinaria amministrazione, ma straordinaria ex art. 1108.Un'innovazione direi di noi perchè il beneficio è goduto dalle case non dalla strada stessa. Però se anche così fosse noi la maggioranza dei 2/3 dovremmo averla....Che ne dici?


  4. #19
    Membro Junior L'avatar di aldo maione
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    x aled 1410. non conosco la situazione dei luoghi e non conosco dove è posizionato il punto comunale di allaccio, ma dal costo dei lavori intuisco che la condotta sarà lunga mediamente circa 400 m. ribadisco quindi la necessità di inoltrare la richiesta di cessione dell'area stradale. Fra le tante problematiche credo che questa sia la migliore idea.Il passo non è facile ma vale la pena tentare interessando l'opinione pubblica, gli uffici di igiene, il politico del luogo ed infine il Sindaco. Non capisco come mai da tanti anni una Amministrazione comunale che rispetti le norme sul disinquinamento del territorio, non ha provveduto alla integrazione del progetto generale delle fognature comunali inserendo il tratto in esame nel contesto della programmazione dei lavori pubblici. Non conosco le potenzialità finanziarie del Comune ma le leggi oggi consentono ai comuni, se non hanno debiti fuori bilancio, di programmare lavori a lunga scadenza attingendo i fondi dalla Cassa DD.PP. Alla fin fine anche se trattasi di una lottizzazione abusiva saranno pur stati pagati i relativi oneri al rilascio delle concessioni edilizie. Una vera Amministrazione comunale che si rispetti ha il dovere di provvedere al recupero del patrimonio edilizio sparso nel territorio inserendolo nel tessuto urbanistico dell'insediamento principale.Ribadisco inoltre che l'Amministrazione comunale ha anche il dovere di integrare il territorio dei pubblici servizi o discriminiamo il territori e con i cittadini di serie A e di serie . In tutti questi messaggi mancano punti di riferimento quali: inquadramento urbanistico( che potrebbe rigettare tutto quello che abbiamo scritto), Regolamento edilizio, Regolamento di igiene ed altro.Nel frattempo un ringraziamento; ed un ciao Aldo


  5. #20
    Membro Junior L'avatar di aled1410
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    Grazie Aldo, non è molto che seguo questa vicenda personalmente ed in dettaglio, ho dato per scontato che in realtà tutte le strade fossero state tentate visto che la prima comunicazione del Comune risale ben al 2001. Poi è arrivata l'Ordinanza, poi è stato fatto un ricorso al Tar contro la stessa che è stato perso,innumerevoli incontri in comune da cui ho dedotto che non ci fossero più altre strade praticabili per non doverci noi sobbarcare l'onere. Andrò quanto meno a leggermi il ricorso presentato e le motivazioni.Ovviamente i tuoi rilievi sono più che condivisibili!!!


  6. #21
    Membro Senior L'avatar di goost0804
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    Basta che siete più di due in accordo e potete costituire un condominio e nominare un amministratore se siete più di 5 come per il vostro caso altrimenti non ne venite fuori


  7. #22
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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    Non è possibile costituire un condominio, in quanto in questo caso non si è all'interno di un edificio (gli artt. 1117 e segg. c.c. disciplinano il condominio negli edifici).
    Pertanto, secondo il mio giudizio, in questo caso si può parlare soltanto di comunione (artt. 1100-1116 c.c.).


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