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Risultati da 1 a 2 di 2

Detrazioni fiscali 36% sul costo di costruzione del box!

Questa è la discussione "Detrazioni fiscali 36% sul costo di costruzione del box!" inserita in Fisco, Detrazioni e Tasse nella categoria AREA AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi...vediamo se almeno voi sapete darmi una risposta... Ho acquistato nel 2003 in nuova costruzione un immobile con ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di mary80
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    Detrazioni fiscali 36% sul costo di costruzione del box!

    Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi...vediamo se almeno voi sapete darmi una risposta...
    Ho acquistato nel 2003 in nuova costruzione un immobile con box, per poter usufruire delle detrazione del 36% sul costo di costruzione del box ho fatto inserire in atto che il box era vincolato e di pertinenza all'immobile...sono passati ormai 8 anni e vorrei vendere l'appartamento scorporando il box!!!E' possibile secondo voi????grazie

    Discussioni Simili:

  2. #2
    Membro Senior L'avatar di possessore
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    Dipende! Se è un vincolo irreversibile, per liberarti del box devi anche vendere l'appartamento a cui è legato.

    Io ad esempio ho un box pertinenziale vincolato irreversibilmente, ed un box sempre pertinenziale, ma non vincolato.

    Bisogna vedere cosa dice il rogito di acquisto del tuo box, in particolare nelle note finali.

    Di solito i vincoli vengono scritti nella SEZIONE D della NOTA DI TRASCRIZIONE.

    Per esempio, nel mio rogito del box vincolato all'abitazione c'è scritto quanto segue:

    La XYZ S.R.L. ha stipulato con il Comune di Roma, in data 3/07/2007, con atto del
    NOTAIO BIRILLO BARALLO DI ROMA, REP. N. 12345 REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE
    ENTRATE DI ROMA 2 IN DATA 1 AGOSTO 2007 N. 12321 SERIE 2T E TRASCRITTO PRESSO LA
    CONSERVATORIA DEI RR.II. DI ROMA 1 IN DATA 5 AGOSTO 2007 AL N. 12222 DI FORMALITA', E
    SUCCESSIVO ATTO DI MODIFICA A ROGITO DI DETTO NOTAIO IN DATA 17 DICEMBRE 2009 REP. N.
    43210, REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 4 IN DATA 20 DICEMBRE 2009 AL N.
    24680 E TRASCRITTO PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. DI ROMA 1 IN DATA 23 DICEMBRE 2009 AL
    N. 98765 DI FORMALITA', UNA CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO LA CONCESSIONE DI UN'AREA IN
    DIRITTO DI SUPERFICIE PER NOVANTA ANNI (A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DELL'AREA STESSA
    AVVENUTA IL GIORNO 28 GENNAIO 2009), DI MQ. 1981 ORIGINARIAMENTE DISTINTA NEL CATASTO
    TERRENI DEL COMUNE DI ROMA SEZIONE A AL FOGLIO 123 CON PORZIONI DELLE PARTICELLE
    PRIMITIVE 331 E 332 (EX 747) ED ATTUALMENTE DISTINTA NEL CATASTO TERRENI CON LA PARTICELLA
    775 DI ARE 25 - ENTE URBANO DEL fOGLIO 320, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO
    INTERRATO UBICATO IN COMUNE DI ROMA, VIALE MARCONI 85 - METRO MARCONI (GIA' P.U.P. E
    SUCCESSIVAMENTE, INTERVENTO N. B 1.1-999 DEL PIANO EMERGENZIALE DEL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'OLM. N. 5432 DEL 20 SETTEMBRE 2006) AI SENSI DELLA LEGGE 122/89 (CD. LEGGE TOGNOLI) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
    INTEGRAZIONI, ED IN FORZA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI ROMA N. 85 DEL 14
    MARZO 2007 CHE PREVEDE TRA L'ALTRO IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DEI SINGOLI
    LOCALI BOX AUTO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI. LA PARTE ACQUIRENTE HA
    DICHIARATO DI CONOSCERE, A TUTTI GLI EFFETTI, IL CONTENUTO, I PATII, LE CONDIZIONI, LE
    LIMITAZIONI E LE CLAUSOLE DELLA CITATA CONVENZIONE, E DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO
    CONTENUTO NELLA LEGGE 122/89 ("TOGNOLI") ALL'ARTICOLO 9, COMMA QUARTO (E SUCCESSIVE
    MODIFICHE E INTEGRAZIONI), CHE PREVEDE, TRA L' ALTRO, LA COSTITUZIONE DEL VINCOLO
    IRREVOCABILE DELLA PERTINENZIALITA' TRA CIASCUN BOX AUTO E L'IMMOBILE ABITATIVO DI
    PROPRIETA'
    . LE PARTI HANNO DICHIARATO DI BEN SAPERE CHE LA VIOLAZIONE DEL VINCOLO DI
    PERTINENZIALITA' COMPORTA L'AUTOMATICA REVOCA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE,
    SENZA ALCUN INDENNIZZO. LE PARTI ACQUIRENTI, INOLTRE, DICHIARANO DI BEN CONOSCERE ED
    ACCETTARE PER SE' ED AVENTI CAUSA QUANTO SANCITO AGLI ARTICOLI 18 (SUBENTRO DEI
    CONCESSIONARI), 19 (OBBLIGO DI DESTINAZIONE D'USO E VINCOLO DI PERTINENZIALITA', TITOLARITA'
    O CONTITOLARITA'), 20 (DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO A TERZI DEL DIRIDO DI SUPERFICIE) DELLA
    CONVENZIONE. E' STATO ISTITUITO IL CONDOMINIO PER GESTIRE IL PARCHEGGIO IN OGGETTO, ED E'
    STATO DENOMINATO "CONDOMINIO PARCHEGGIO VIALE MARCONI 85" MUNITO DEL COD. FISCALE N.
    12345678901.

    Aggiunto dopo 1 ....

    Nel mio caso particolare, posso vendere il diritto di superficie che detengo sul box, solo se vendo anche la prima casa a cui il box è legato irrevocabilmente.

    Quanto da me indicato, sta scritto in maiuscolo (ho fatto copia & incolla variando qualcosa per ragioni di privacy) nella NOTA DI TRASCRIZIONE, sezione D.

    Ovviamente ti consiglio di leggere ben bene anche il rogito notarile, se nel testo del rogito compare da qualche parte la parola IRREVOCABILE o la parola IRREVERSIBILE, o dei giochi di parole che fanno capire che la pertinenza non si potrà mai più scindere dall'abitazione a cui è stata legata pertinenzialmente, non puoi liberarti del solo box.

    Ultima modifica di possessore; 17-11-2011 alle 14:47 Motivo: Uniti i due messaggi consecutivi dello stesso utente

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