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Plusvalenza e residenza non trasferita

Questa è la discussione "Plusvalenza e residenza non trasferita" inserita in Fisco, Detrazioni e Tasse nella categoria AREA AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
Originariamente Scritto da 1myname Veramente non è nemmeno cosi. Non è vero che la plusvalenza la paghi se vendi prima dei 5 anni. Se si ...

  1. #16
    Membro Senior L'avatar di alberto bianchi
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    Citazione Originariamente Scritto da 1myname Visualizza Messaggio
    Veramente non è nemmeno cosi.
    Non è vero che la plusvalenza la paghi se vendi prima dei 5 anni.
    Se si vende un immobile dichiarato in atto prima casa, prima che siano trascorsi i 5 anni è vero che perdi le aggevolazioni se non si riacquista entro 12 mesi.
    Mentre paghi la plusvalenza nel caso in cui il periodo di residenza non supera del 50% il periodo intercorso tra acquisto e vendita.
    Scusa,
    da Consulente Immobiliare mi potresti indicare in quale Art. del Testo Unico TUIR si prevede il mancato assoggettamento (cioè esenzione) per le plusvalenze in caso di:
    - vendita della prima casa entro i 5 anni dall'acquisto (senza comprare una nuova casa) se si è abitato per un tempo superiore al 50% ?
    Non sono Consulente Immobiliare ma credo di capire qualcosa di imposizione fiscale.


  2. #17
    Membro Senior L'avatar di beppebre
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    L'essere intestatario di forniture (elettricità, acqua, ecc...) può servire ai fini di un'autocertificazione ma solo se effettivamente ci hai abitato e ritieni di essere in grado di dimostrarlo in caso di accertamento.

    In questo caso non sarà tassata la plusvalenza.


  3. #18
    Membro Senior L'avatar di alberto bianchi
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    Citazione Originariamente Scritto da beppebre Visualizza Messaggio
    L'essere intestatario di forniture (elettricità, acqua, ecc...) può servire ai fini di un'autocertificazione ma solo se effettivamente ci hai abitato e ritieni di essere in grado di dimostrarlo in caso di accertamento.

    In questo caso non sarà tassata la plusvalenza.
    Allora, facciamo un po' di chiarezza.
    L'esclusione della tassazione della plusvalenza ci può essere quando si hanno dei motivi validi per escludere l'intento speculativo dell'acquisto e della successiva rivendita.
    Esempio: un meridionale lavora al nord, lontano da casa, ad un certo punto decide di comprarsi una casa e ci va a vivere (prima o seconda casa, non ha importanza). Sfortunatamente prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, perde il lavoro e d è costretto a tornare al sud, dopo aver venduto la casa. In questo caso anche se l'avesse vnduto ad un prezzo doppio di quello d'acquisto non pagherebbe alcuna imposta sulla plusvalenza.
    Analogo il caso di un poliziotto che svolge servizio a Genova, dove da poco ha comprato casa. Viene trasferito d'ufficio a Bolzano, previa vendita della casa. Ebbene, anche in questo caso si vince la presunzione dell'intento speculativo dell'acquisto e successiva vendia della casa nei 5 anni.
    La plusvalenza non viene tassata.

    Ultima modifica di alberto bianchi; 12-12-2011 alle 20:16

  4. #19
    Membro Junior L'avatar di 1myname
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    Citazione Originariamente Scritto da alberto bianchi Visualizza Messaggio
    Scusa,
    da Consulente Immobiliare mi potresti indicare in quale Art. del Testo Unico TUIR si prevede il mancato assoggettamento (cioè esenzione) per le plusvalenze in caso di:
    - vendita della prima casa entro i 5 anni dall'acquisto (senza comprare una nuova casa) se si è abitato per un tempo superiore al 50% ?
    Non sono Consulente Immobiliare ma credo di capire qualcosa di imposizione fiscale.
    Eccoti accontentato .
    Ti aggiungo il link cosi te la leggi tutta.
    1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni
    Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa.
    Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r.
    L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale.
    Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati.
    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza.
    (Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E)

    http://www.notaioricciardi.it/UFFICI...0(Trabace).pdf


  5. #20
    Membro Junior L'avatar di 1myname
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    Citazione Originariamente Scritto da Dalam Visualizza Messaggio
    Figuriamoci. Io frequento questo forum con spirito critico, per approfondire le mie conoscenze. Mica per avere ragione. Comunque sei in errore, e stai continuando a dare informazioni errate. E questo in un forum è spiacevole.
    Ti indico un link di un notaio, specifico e molto chiaro, relativamente alle questioni legate alla plusvalenza immobiliare. Purtroppo il tuo errore è confondere la plusvalenza con le agevolazioni prima casa. Non c'entrano nulla. La plusvalenza nella vendita prima dei 5 anni ha le sue regole, assolutamente indipendenti dall'esistenza o meno di benefici prima casa.

    ecco il link: http://www.notaio-princivalle.it/8-N...mmobiliari.pdf



    oltretutto l'iniziatore del presente quesito vuole sapere una cosa molto semplice: se con le bollette enel si può dimostrare il domicilio, o meglio " di aver adibito l'immobile ad abitazione principale " anche senza il trasferimento di residenza. Io credo che teoricamente sia possibile, ma dovrebbero essere evidenti i consumi di luce e gas. In modo da poter sostenere che, pur non avendo trasferito la residenza, il soggetto ha adibito in modo certo ed inconfutabile l'immobile a propria abitazione principale. Ma la questione, come spesso accade nei quesiti fiscali quando si entra nei casi " eccezionali " non è di facile risposta e si presta a diverse interpretazioni.

    Ciao
    Nel link da te citato vi è riportata la segunte dicitura:
    A) - PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE:
    Devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni:
    1) - plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione;
    2) - gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni;
    3) - non deve trattarsi di fabbricato abitativo adibito dal cedente, per la maggior parte
    del periodo di possesso, ad abitazione principale propria o dei propri familiari.
    Dimmi dovè la differenza tra quello che ho scritto e quello che è riportato nel link da te indicato ?
    1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni
    Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa.
    Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r.
    L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale.
    Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati.
    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza.
    (Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E)

    Questo è un link aggiornato alle leggi vigenti, se ti va leggilo.

    http://www.notaioricciardi.it/UFFICI...0(Trabace).pdf


  6. #21
    Membro Junior L'avatar di Dalam
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    Citazione Originariamente Scritto da 1myname Visualizza Messaggio
    Se l'abitazione è una seconda casa la plusvalenza la paghi sempre sia e non che siano passati 5 anni.
    boh.. io rinuncio. La tua indicazione è errata. O ti sei spiegato male. Che poi è la stessa cosa.

    Ultima modifica di Dalam; 13-12-2011 alle 00:01

  7. #22
    L'avatar di Jrogin
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    E' molto tempo che non frequento il forum, ed ho dato una veloce lettura della discussione, quindi senza citare uno o l'altro degli utenti vi dirò il mio pensiero relativo alla tassazione dell'eventuale plusvalenza nella compravendita di una civile abitazione.

    Innanzitutto la plusvalenza è la differenza tra valore di vendita e valore di acquisto maggiorato delle spese pertinenziali della casa (spese notarili, tecniche, ristrutturazioni, mediazioni, ecc. purchè documentate e fatturate).

    Se si vende una civile abitazione dopo i 5 anni dall'acquisto l'eventuale plusvalenza non viene tassata. E' ininfluente il fatto che nell'acquisto ci sisia avvalsidelle agevolazioni "prima casa".

    Se si vende una civile abitazione prima dei 5 anni dall'acquisto, come regola generale la plusvalenza viene tassata.
    Fanno eccezione:
    gli immobili pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario (o dei suoi familiari) per più del 50% del tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita.

    A questo punto la zona "grigia", a mio parere, è riuscire a dimostrare all'agenzia delle entrate l'utilizzo come abitazione principale.
    Sicuramente avervi portato la residenza è la cosa migliore, ma potrebbe, probabilmente essere sufficiente avere intestate le utenze come immobile di residenza principale, avere testimonianze dei vicini che attestino la frequentazione continua dell'immobile e non saltuariamente.

    Approfitto dell'occasione per augurare un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti gli amici del forum.

    A Dalam piace questo messaggio.
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  8. #23
    Membro Senior L'avatar di alberto bianchi
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    Bene, finalmente dopo aver chiarito la vexata quaestio possiamo trascorrere un Natale Felici e Sereni.
    Contraccambio gli Auguri.


  9. #24
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    Sarebbe opportuno che quando si partecipa ad una discussione si intervenga con competenza, possibilmente con riferimento a codici o a leggi o almeno portando delle motivazioni tali che, a rigor di logica, quanto si afferma abbia validità.
    Affermare soltanto non basta.


  10. #25
    Membro Junior L'avatar di RETORETO
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    si è fatto un po' di confusione,Dalam nell'ultimo scritto mi ha dato una mezza risposta e comunque da quanto mi sono accertato la plusvalenza non si applica quando l'immobile secondo terzo quarto che sia viene adibito ad abitazione principale e quindi con regolare residenza. I


  11. #26
    Membro Junior L'avatar di giolucianipinsi
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    se l'Agenzia delle Entrate ti accerta e ti manda la cartella esattoriale, col contratto dell'ENEL non ci fai assolutamente nulla, nemmeno se hai anche quello del telefono, della Tarsu, del gas e di mille altre utenze. La residenza, e il suo trasferimento, è quella che devi far riportare nei registri anagrafici del Comune. Tutto il resto sono speranze prive di fondamento. L'unica speranza fondata (te lo auguro) è che non ti arrivino accertamenti. Ma bisogna che passino almeno cinque anni...


  12. #27
    Membro Junior L'avatar di marino giannuzzo
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    Finalmente qualcuno che scrive con cognizione di causa e senza apportare confusione. Avevo ormai le idee chiare. Comunque grazie.


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