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Affitto imponibile nella dichiarazione dei redditi

Questa è la discussione "Affitto imponibile nella dichiarazione dei redditi" inserita in Dichiarazioni dei Redditi, Multe e Sanzioni nella categoria AREA AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
Anche se c'è tempo voglio chiarirmi un dubbio: se per il 2011 ho percepito dal locatario un importo inferiore al canone d'affitto annuo previsto nel ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di CARLO53
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    Affitto imponibile nella dichiarazione dei redditi

    Anche se c'è tempo voglio chiarirmi un dubbio: se per il 2011 ho percepito dal locatario un importo inferiore al canone d'affitto annuo previsto nel contratto, nella dichiarazione dei redditi che importo devo inserire: quello del contratto o quello effettivamente percepito (dimostrabile dai bonifici bancari ricevuti)?
    Grazie

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  2. #2
    Membro Junior L'avatar di giannigiliola
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    devi inserire quello del contratto meno il 15% forfettario per le spese salvo che l'inqulino non abbia piu' di 65 anni intal caso le spese detraibili sono al 30%


  3. #3
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    deve inserire quello che risulta dal contratto di locazione, anche se non ancora percepito

    adimecasa

    località : Bergamo

  4. #4
    Membro Junior L'avatar di sergio 41
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    Citazione Originariamente Scritto da giannigiliola Visualizza Messaggio
    devi inserire quello del contratto meno il 15% forfettario per le spese salvo che l'inqulino non abbia piu' di 65 anni intal caso le spese detraibili sono al 30%
    Se è un contratto con adesione a cedolare secca,nessuna detrazione.


  5. #5
    Membro Premium L'avatar di mapeit
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    Sempre il canone indicato nel contratto, abbattuto di quanto indicato nel primo post, anche se non l'hai effettivamente percepito. Potrai eventualmente portare in deduzione i canoni non percepiti in una prossima dichiarazione dei redditi solo quando avrai ottenuto il provvedimento esecutivo di sfratto.

    A NEYTIRI piace questo messaggio.

  6. #6
    Membro Junior L'avatar di sergio 41
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    devi inserire quello del contratto meno il 15% forfettario per le spese salvo che l'inqulino non abbia piu' di 65 anni intal caso le spese detraibili sono al 30%
    Se è un contratto con adesione a cedolare secca,nessuna detrazione.


  7. #7
    Membro Senior L'avatar di alberto bianchi
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    Citazione Originariamente Scritto da giannigiliola Visualizza Messaggio
    devi inserire quello del contratto meno il 15% forfettario per le spese salvo che l'inqulino non abbia piu' di 65 anni intal caso le spese detraibili sono al 30%
    Scusa la mia curiosità, ma il fatto dell'inquilino ultrasessantaciquenne (in un contratto di locazione ordinario, non cedolare secca ) permetterebbe di abbattere l'imponibile del 30 % mi è nuova. Mi potresti spiegare la ratio di tale trattamento ? C'è il rischio che l'inquilino muoia senza aver pagato il canone ?' Perchè lascia la casa sporca ? C'è il rischio di dover provvedere al suo funerale se non ha parenti ?
    Scusa la mia curiosità ?
    Ciao

    Ultima modifica di alberto bianchi; 10-01-2012 alle 09:22

  8. #8
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    Ultima modifica di adimecasa; 10-01-2012 alle 09:34
    adimecasa

    località : Bergamo

  9. #9
    Nuovo Iscritto L'avatar di totemmone
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    Buongiorno, mi inserisco nella discussione- chiedendo venia se commetto qualche "infrazione" per le regole del forum (sono nuovo)- io ho un problema/quesito molto simile da sottoporvi e confrontare con voi:
    Io non ho effettivamente percepito diverse mensilità di canone di locazione, (oltre 5000€) , ma sono addivenuto a un rilascio dell'immobile senza sfratto, ma con un verbale di conciliazione e rilascio, col quale ho rinuciato ad ogni pretesa (!) verso il locatario. La questione/domanda è, oltre ai canoni non percepiti, dovrò pure subire l'ulteriore danno dal fisco, dovendo dichiarare tutta la somma prevista dal contratto di locazione? A me anche risulterebbe che solo in caso di "procedimento legale contenzioso" in atto con l'inquilino posso almeno non pagare le tasse sui canoni, è effettivamente così, oppure ho una scappatoia?
    GRAZIE! Gentili salti.


  10. #10
    Membro Senior L'avatar di alberto bianchi
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    Citazione Originariamente Scritto da totemmone Visualizza Messaggio
    Buongiorno, mi inserisco nella discussione- chiedendo venia se commetto qualche "infrazione" per le regole del forum (sono nuovo)- io ho un problema/quesito molto simile da sottoporvi e confrontare con voi:
    Io non ho effettivamente percepito diverse mensilità di canone di locazione, (oltre 5000€) , ma sono addivenuto a un rilascio dell'immobile senza sfratto, ma con un verbale di conciliazione e rilascio, col quale ho rinuciato ad ogni pretesa (!) verso il locatario. La questione/domanda è, oltre ai canoni non percepiti, dovrò pure subire l'ulteriore danno dal fisco, dovendo dichiarare tutta la somma prevista dal contratto di locazione? A me anche risulterebbe che solo in caso di "procedimento legale contenzioso" in atto con l'inquilino posso almeno non pagare le tasse sui canoni, è effettivamente così, oppure ho una scappatoia?
    GRAZIE! Gentili salti.
    Io al tuo posto andrei all'Agenzia delle Entrate con il Verbale di Conciliazione per spiegare la situazione. La Conciliazione è un istituto recente ed è stato introdotto per ridurre le spse pubbliche, non intasare i tribunali e smaltire l'arretrato composto principalmente da beghe tra inquilini.
    Con il ricorso alla Conciliazione tu hai arrecato un "vantaggio" allo stato e pertanto dovresti essere premiato mediante il riconoscimento del Verbale quale titolo valido per non essere sottoposto ad una imposta vessatoria su un reddito che non hai percepito. Anche la Costituzione art. 53 dice qualcosa in merito...
    Scusate se mi sono allargato....
    Buona giornata.

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  11. #11
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    Eh,anzitutto grazie per la rapida e cortese risposta, in effetti il "fumus boni iuris" ci sarebbe tutto...anche io pensavo di recarmi alla Agenzia delle Entrate, solo che prima di farlo gradirei avere qualche riferimento o "appiglio" normativo più concreto e relativo a fattispecie come la mia, magari qualche precedente simile sarebbe l'ideale...
    comunque grazie!

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  12. #12
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    Io proverei con un interpello all'Agenzia delle Entrate, descrivendo e documentando il caso concreto. Naturalmente la risposta dellìAdE si applicherà solo al caso in questione e non ha validità generale. Puoi trovare notizie sull'istituto dell'interpello presso il sito stesso.

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  13. #13
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    Sempre il canone indicato nel contratto, abbattuto di quanto indicato nel primo post, anche se non l'hai effettivamente percepito. Potrai eventualmente portare in deduzione i canoni non percepiti in una prossima dichiarazione dei redditi solo quando avrai ottenuto il provvedimento esecutivo di sfratto.


    Come faccio a detrarli in denuncia? Anche perche' a me risulta che la data da cui non sei più tenuto a pagare su canoni non percepiti e' quella della convalida dello sfratto non importa da quanto tempo prima non siano stati pagati i canoni! Mi sfugge qualcosa?


  14. #14
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    Dalle istruzioni del modello Unico 2011:

    Quadro RB (fabbricati).

    Colonna 5 (canone di locazione).
    "Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale."

    Colonna 6 (casi particolari). Indicare uno dei seguenti codici:
    "“4” se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità
    si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi."


    E poi, nell'appendice alle istruzioni a Unico 2011 (pag. 90):

    "Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti.
    L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
    Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
    - della rendita catastale degli immobili;
    - di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
    L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
    Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2001, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2010."

    Tutto chiaro ?

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  15. #15
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    quindi leggo e interpreto bene che c'è solo un riferimento ai casi di canoni non percepiti e relativo procedimento di convalida di sfratto...? ...mentre nel caso di "conciliazioni" senza procedimento contenzioso (il mio), parrebbe proprio che devo pagare tutto anche senza aver in concreto percepito i canoni?


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