L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l’assenza anche di una
sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori
imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell’agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda
delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, il
termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.
Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire
la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi,
nella quale la dichiarazione non è falsa sin dall’origine, il termine di decadenza di 3 anni non
può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell’atto, ma dal giorno di scadenza
del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell’agevolazione
può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di
trasferire la residenza.
Vedi pagina 19 di :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...ebbfc065cef0e8


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