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  • 1 Post di clara orsen
  • 3 Post di maidealista

Decadenza agevolazioni prima casa per mancato accorpamento unità

Questa è la discussione "Decadenza agevolazioni prima casa per mancato accorpamento unità" inserita in Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa nella categoria AREA AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
buongiorno, ho acquistato due unità abitative distinte, indicando nell'atto notarile che avrei proceduto all'accorpamento. ho usufruito delle agevolazioni prima casa. quale è il tempo "ragionevole" ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di clara orsen
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    Decadenza agevolazioni prima casa per mancato accorpamento unità

    buongiorno,
    ho acquistato due unità abitative distinte, indicando nell'atto notarile che avrei proceduto all'accorpamento. ho usufruito delle agevolazioni prima casa. quale è il tempo "ragionevole" previsto dall'agenzia delle entrate affinchè le agevolazioni non decadano?non essendo questo "tempo ragionevole" normato, esistono "sentenze autorevoli" sul tema?
    grazie!

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    A nanny piace questo messaggio.

  2. #2
    L'avatar di maidealista
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    L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l’assenza anche di una
    sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori
    imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell’agevolazione.
    Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda
    delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, il
    termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.
    Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire
    la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi,
    nella quale la dichiarazione non è falsa sin dall’origine, il termine di decadenza di 3 anni non
    può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell’atto, ma dal giorno di scadenza
    del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell’agevolazione
    può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di
    trasferire la residenza.
    Vedi pagina 19 di :
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...ebbfc065cef0e8


    A totu paladini, clara orsen e Guk piace questo messaggio.
    Maidealista alias Marco | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  3. #3
    Nuovo Iscritto L'avatar di nanny
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    la tua risposta è chiara! Ti chiedo adesso se dopo due mesi dal rogito, che prevede l'acquisto dell'appartamento attiguo come parte da inglobare alla prima casa, si può rinunciare ai benefici goduti senza incorrere in sanzioni e a chi bisogna rivolgersi per rimborsare le spese dovute senza agevolazioni di prima casa! ciao, grazie1,.


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