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  • 1 Post di alexfin
  • 1 Post di tovrm

Detrazioni per box auto casa nuova: ma il costruttore non collabora...

Questa è la discussione "Detrazioni per box auto casa nuova: ma il costruttore non collabora..." inserita in Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa nella categoria AREA AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
Buongiorno a tutti... mio marito fra un mesetto rogitera' per acquistare una casa nuova da costruttore e vorrebbe usufruire della detrazione del 36% sul box ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di alexfin
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    Detrazioni per box auto casa nuova: ma il costruttore non collabora...

    Buongiorno a tutti... mio marito fra un mesetto rogitera' per acquistare una casa nuova da costruttore e vorrebbe usufruire della detrazione del 36% sul box auto. Il costruttore dice che la detrazione è solo per il materiale edile e quindi non vuole preparare la documentazione per così poco vantaggio. Secondo voi ha ragione lui oppure è una scusa perchè non ha voglia/tempo o magari ...chissà...teme controlli? insomma, quali sono nello specifico le spese su cui spettano le detrazioni per la costruzione di un box di pertinenza alla casa? sono compresi, oltre al materiale, anche la manodopera, il valore dell'area.... Ho scandagliato il web ma ho trovato specifiche solo in merito alle detrazioni da ristrutturazione mentre nessuna spiegazione in merito alle nuove autorimesse. Un grazie a tutti

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  2. #2
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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    La detrazione spetta sui costi di realizzazione del box. Il costruttore dovrà dichiarare l'ammontare di tali costi.
    Per poter usufruire della detrazione, nel preliminare deve essere indicato il vincolo pertinenziale del box ed il pagamento andrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico (altrimenti non si può richiedere la detrazione).

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  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da tovrm Visualizza Messaggio
    La detrazione spetta sui costi di realizzazione del box. Il costruttore dovrà dichiarare l'ammontare di tali costi.
    Per poter usufruire della detrazione, nel preliminare deve essere indicato il vincolo pertinenziale del box ed il pagamento andrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico (altrimenti non si può richiedere la detrazione).
    Avendo fatto di recente un rogito pertinenziale, vorrei aggiungere alcune informazioni importanti.

    NEL CASO IN CUI NON ESISTA IL COMPROMESSO ma si faccia DIRETTAMENTE IL ROGITO, è indispensabile fare il bonifico LO STESSO GIORNO DEL ROGITO. Vedere allegato, "AGENZIA_ENTRATE_BONIFICO_STESSO_GIORNO_DEL_ROGITO .pdf".

    Nel caso di un acquirente con Conto BancoPosta, preciso che VA USATO UN MODULO BEN PRECISO, quello che trovato in allegato, ossia: "ESEMPIO_DI_BONIFICO_LEGGE_449_97_con_DATI_INVENTA TI.jpg"

    E in piu' metto queste altre:

    REGOLE PER IL RECUPERO DEL 36% IRPEF SU BOX / POSTI AUTO PERTINENZIALI

    1) Il box o posto auto deve essere dichiarato, nel rogito, pertinenza dell'abitazione principale, al fine di fruire della detrazione IRPEF del 36%;

    2) L'IVA sul PRIMO box/posto auto pertinenza dell'abitazione principale è del 4%; l'IVA sui successivi box/posti auto (2°, 3°, 4° e così via) pertinenze dell'abitazione principale è del 10%;

    3) Si può fruire del recupero del 36% su tutte le pertinenze che si desidera, purché esse siano dichiarate pertinenze nei rispettivi rogiti; le pertinenze possono ovviamente essere acquistate anche successivamente all'acquisto dell'abitazione principale a cui sono legate;

    4) E' sufficiente che il box/posto auto sia di fatto a servizio dell'immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio. Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità (box o posti auto) che possono essere oggetto dell'agevolazione (Circolare n. 95 del 12 maggio 2000 del Ministero delle Finanze, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze).

    5) E' indispensabile pagare con bonifico bancario o postale. Pagando con assegni circolari o assegni bancari o assegni postali, oppure in contanti, si perde irrevocabilmente il diritto alla detrazione. Il bonifico non può essere fatto utilizzando internet, ma bisogna recarsi in banca o all'ufficio postale, ed utilizzare il modulo predisposto allo scopo per le ristrutturazioni edilizie (LEGGE 449/97). Nella CAUSALE del bonifico: deve essere fatto riferimento alla LEGGE 449/97 (ristrutturazione edilizia); deve essere indicata la PARTITA IVA del venditore; deve essere indicato il codice fiscale del compratore (che avrà il beneficio del 36% sull'IRPEF); deve essere indicato nella descrizione anche il numero di intervento (ESEMPIO: ACQ. BOX AUTO 22, VIA BOSCHI 22, intervento B1.2-345 MUNICIPIO ROMA XI)

    6) In presenza di un compromesso (preliminare di compravendita), il bonifico può essere effettuato anche anteriormente al rogito, purché dal compromesso si deduca inequivocabilmente l'intenzione dell'acquirente di destinare a pertinenza il box o posto auto;

    7) In ASSENZA di un compromesso (preliminare di compravendita), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che si può fruire della detrazione solo se il bonifico viene effettuato LO STESSO GIORNO DEL ROGITO NOTARILE, ossia poche ore prima del rogito notarile (Chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2011; documento "Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto");

    8) Condizione essenziale per fruire della detrazione del 36% è che la venditrice rilasci una dichiarazione del COSTO DI COSTRUZIONE del box o posto auto;

    9) Non è più necessario inviare la raccomandata al Centro Operativo di Pescara; è indicato nell'ARTICOLO 7, LETTERA C, del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 [Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )]: "c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento"; DA SITO WWW.AGENZIAENTRATE.IT: "per fruire della detrazione non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. L’adempimento è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011."

    10) L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Non è, dunque, più necessario indicare, esplicitamente, a quanto ammonta il costo della manodopera, però continua ad essere indispensabile avere una dichiarazione della venditrice che attesti il COSTO DI COSTRUZIONE del box o posto auto. Tale costo di costruzione è solitamente inferiore al prezzo pattuito per la vendita, ed è su questo valore che potrà essere recuperato il 36%;

    11) Nel rogito notarile deve essere indicato il C.R.O. del bonifico bancario o postale (C.R.O. = Codice Riferimento Operazione);

    12) Su ogni box o posto auto, l'ammontare massimo di spesa per il quale si può fruire della detrazione del 36% è di Euro 48.000; tale importo è riferito al singolo immobile, a prescindere dal numero dei proprietari. ESEMPIO 1: Se il box/posto auto ha un solo proprietario, potrà fruire della detrazione su un massimale di Euro 48.000; ESEMPIO 2: Se il box/posto auto ha 3 proprietari (1/3, 1/3 e 1/3), ognuno di essi potrà fruire di un massimale di 48.000 / 3 = 16.000 Euro; ESEMPIO 3: Se un solo proprietario ha due box/posti auto, su ognuno di essi potrà fruire di una detrazione del 36% su un massimale di Euro 48.000 per ogni box;

    13) Il recupero del 36% su un massimo di Euro 48.000 per ogni box/posto auto, può essere effettuato ripartendolo in 10 anni , se l'acquirente ha meno di 75 anni. ECCEZIONE: I contribuenti di età MAGGIORE O UGUALE a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 oppure 3 rate annuali di pari importo;

    14) In caso di acquisto di un box/posto auto da USUFRUTTUARIO e NUDO PROPRIETARIO, che congiuntamente acquisiscono l'intero, vanno fatti DUE BONIFICI DISTINTI, con le modalità precedentemente indicate, in base alle percentuali di appartenenza. I due bonifici differiscono solamente per il codice fiscale dei due acquirenti: il primo bonifico avrà infatti il codice fiscale dell'usufruttuario, il secondo bonifico avrà il codice fiscale del nudo proprietario. Diversamente, se ad esempio - erroneamente - effettua il bonifico solo l'usufruttuario oppure solo il nudo proprietario, sarà solo colui che ha effettuato il bonifico a poter fruire della detrazione del 36% in base alla propria percentuale di proprietà. Nel rogito notarile sarà evidente la distinzione tra usufruttuario e nudo proprietario, e andranno indicati i due C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) dei due distinti bonifici effettuati in banca. Evitando di procedere in questo modo, si perde irrevocabilmente il diritto alla detrazione.

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