La detrazione spetta se il mutuo è finalizzato all'acquisto, da parte del mutuatario, di un immobile da destinare ad abitazione principale del contribuente mutuatario stesso o di un suo familiare entro un anno dall'acquisto (Rif. art. 15, comma 1, lett. b) DPR 917/86 - TUIR), per un importo non superiore a 4.000 Euro (max detrazione = 4.000x19%=760 Euro).
Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
Se il mutuo, pur essendo intestato ad entrambi i coniugi riguarda un'abitazione acquistata solamente da uno di essi, la detrazione compete solo al coniuge acquirente e solo in proporzione alla sua quota (Circ. Min. 12 maggio 2000 n. 95/E).
Mi spiace, ma stavolta ha ragione l'AdE.


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