una casa comprata con le agevolazioni puo' anche essere data in affitto dopo l'acquisto.
Benvenuto su PROPIT.IT
La prima esclusiva community per Proprietari Immobiliari!
...allora sei nel posto giusto!
La nostra Community è molto attiva e cresce ogni giorno di più. Unisciti a noi per discutere su ogni cosa riguardi la Casa, la Proprietà Immobiliare e non solo!
SI! Voglio registrarmi gratuitamente e subito!
p.s.: Se sei già registrato ma non ti ricordi i tuoi dati di accesso, clicca Qui
Questa è la discussione "Separazione e affitto prima casa" inserita in Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa nella categoria AREA AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA
Salve al forum,
ho trovato molte competenze interessanti su questo forum e voglio sottoporvi la mia situazione :
Nel 2007 insieme alla mia allora consorte ...
Salve al forum,
ho trovato molte competenze interessanti su questo forum e voglio sottoporvi la mia situazione :
Nel 2007 insieme alla mia allora consorte ho acquistato un appartamnento con i benefici di prima casa.
A seguito di separazione nel 2011 l'immobile è stato venduto e con i proventi entro l'anno ho acquistato
questa volta come unico proprietario un secondo appartamento.
Fin qui tutto liscioecco la domanda :
Sto valutando di trasferirmi a casa della mia compagnia e vorrei mettere in affitto il mio appartamento
dove attualmente ho la residenza .
COme devo muovermi per essere in regola per i benefici prima casa e per l'affitto ??
Attendo ansioso risposte circostanziate
Discussioni Simili:
- Coniugi in comunione di beni, proprietari di prima casa: conviene separazione per acquisto terreno dove edificare villetta?
- Separazione dei beni e atto per intestazione prima casa
- Eredità, separazione dei beni e agevolazioni prima casa
- Fare la separazione dei beni per approfittare delle agevolazioni prima casa
- Vendita casa e affitto senza perdere le agevolazioni prima casa
una casa comprata con le agevolazioni puo' anche essere data in affitto dopo l'acquisto.
Mantenendovi la residenza ?
la residenza la devi avere nel Comune dove e' sito l'immobile acquistato con le agevolazioni.
Non nella casa che acquisti.
cmq leggendo meglio tu hai ricomprato entro l'anno
per cui la residenza la dovevi portare entro i 18 mesi dal rogito
pena la decadenza delle agevolazioni.
nessuna Legge pero' parla del tempo di mantenimento della residenza.
in poche parole la dovevi portare obbligatoriamente entro 18 mesi ma poi potevi cambiarla anche una settimana dopo.
Ultima modifica di ccc1956; 10-12-2011 alle 15:22
In realtà dalle informazioni che ho recuperato,
in caso di secondo acquisto agevolato si è obbligati a portare fisicamente la residenza nell'immobile acquista
e non nel comune (di cui tra l'altro ero gia residente).
Vero che non c'e' un termine, ma se ad esempio decidessi di vendere prima di 5 anni, mantenendo la residenza per la maggior parte di questi 5 anni non sarei soggetto al pagamento dell'eventuale plusvalenza.
Credo che l'unica sia affitto temporaneo a non residenti o simili ......
Si attendono commenti ........
certo in caso di riacquisto devi portare la residenza nell'immobile che hai acquistato.
obbligatorio a pena decadenza delle agevolazioni.
scusa, non avevo specificato...................nell'immobile.
non c'e' un termine per il mantenimento della residenza in quell'immobile.....l'importante e' portarla entro i 18 mesi.
se tu decidessi di vendere prima dei 5 anni saresti punto a capo.....................
Per non essere soggetti all'imposta sulla plusvalenza, in caso di rivendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, è sufficiente aver adibito l'immobile a propria abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso circostanza che si può dimostrare, ad esempio, con l'intestazione delle utenze.
cioe':
l’immobile ha rappresentato, per la maggior parte del tempo intercorso fra l’acquisto e la vendita ( vale a dire il 50% + un giorno) l’abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine fanno fede le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione.
Ultima modifica di ccc1956; 12-12-2011 alle 10:43
Segnalibri