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  • 2 Post di AlbertoF

Rinuncia all'azione di regresso del mutuo

Questa è la discussione "Rinuncia all'azione di regresso del mutuo" inserita in Mutui e Prestiti per la Casa nella categoria AREA FINANZIARIA E ASSICURATIVA
Buonasera a tutti, sono garante di un mutuo fondiario relativo a un immobile che è in procinto di essere ceduto. Diciamo che però il compromesso ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di Adriatico22
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    Rinuncia all'azione di regresso del mutuo

    Buonasera a tutti,

    sono garante di un mutuo fondiario relativo a un immobile che è in procinto di essere ceduto. Diciamo che però il compromesso non è stato fatto nel migliore dei modi, lasciando intedere all'interno di esso che il mutuo verrà semplicemente "accollato" alla parte acquirente, nulla modificando per quanto riguarda il fideiussore del mutuo.

    Ora, il mio nome in quanto fideiussore è presente all'interno dell'atto, è possibile convincere la banca a cambiare il fideiussore - qualora naturalmente l'acquirente dovesse avere le garanzie necessarie?

    Ma quel che mi preme di più è una clausola presente nel contratto di Fideiussione tra me e la banca, dove specifica che "Il fideiussore rinuncia all'azione di regresso nei confronti del debitore principale" - vuol dire che se l'acquirente non paga io oltre a dover pagare la rata non posso neanche poi rivalermi su di lui??

    Ringrazio anticipatamente

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  2. #2
    Membro VIP L'avatar di arianna26
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    è possibile. ma non credo sia facile.


  3. #3
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    tutto e possibile anche accettando certe condizioni di fidejussioni come quella proiettata nel post, mi sembra quasi assurdo accettare di garantire un pegno e non poter subentrare nel possesso in caso di intervento come garante del pegno stesso assunto

    adimecasa

    località : Bergamo

  4. #4
    L'avatar di AlbertoF
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    Caro Adriatico22,
    La clausola apposta è per te un capestro.Trattasi di rarità Sarebbe interessante però capire se è stata la banca a richiederla (e posso capire ma non spiegarne i motivi o se è stata apposta di comune accordo tra fidejussore e mutuatario.)
    Proprio per il fatto che l'immobile viene venduto sarebbe il caso , per venirne fuori definitivamente, consigliare il venditore ad estinguere il mutuo e invitare il nuovo acquirente a richiederne uno nuovo. Perchè in caso di accollo,stante così le cose, te ti trovi a garantire una persona non solo che non conosci ma che,in caso di una sua insolvenza,ti trovi costretto a pagare quanto richiesto senza poter svolgere alcuna azione di recupero.
    Di questo problema ti conviene parlarne,unitamente al venditore, anche con la banca la quale ti consiglierà senz'altro a seguire questa strada.
    Ciao

    A fiorello64 e Adriatico22 piace questo messaggio.
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  5. #5
    Nuovo Iscritto L'avatar di Adriatico22
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    Vi ringrazio per le risposte.

    Il compromesso è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

    a) Dell'avvenuta iscrizione, trascrizione, o annotamento di qualsiasi formalità, con riferimento ai locali sopra descritti tra la data della sottoscrizione della presente scrittura e quella della sottoscrizione dell'atto di compravendita, antecedente o contemporanea rispetto alla eseguenda trascrizione;

    b) Qualora la parte promissaria acquirente, successivamente all'atto di compravendita, non corrisponda, anche in tempi diversi, due rate del mutuo infra citato , e la parte promettente venditrice, quale debitore originario nei confronti della Banca debba, su richiesta della Banca stessa, provvedere al pagamento delle rate.

    Non mi obbliga questo a rimanere garante del mutuo accollandogli semplicemente le rate ? Insomma posso rifiutarmi di firmare l'atto senza risultare inadempiente e andare incontro a sanzioni?

    Ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità


  6. #6
    L'avatar di AlbertoF
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    Caro Adriatico,mi piacerebbe esserti di maggior aiuto ma una situazione del genere deve essere trattata diversamente da questo forum.
    Allora cerchiamo di fare un poco di chiarezza . Proprio perchè non conosco bene la questione vado un poco anche a caso cercando di indovinare.
    Innanzi tutto viene da domandarci ma chi l'ha messa o voluta questa condizione "capestro"? Senz'altro la Banca quando ha concesso il mutuo in quanto ,presumo, non bastava la fiducia che offriva il mutuante,o forse anche perchè quest'ultimo svolgeva una attività per la quale era già esposto con questa banca e quindi soggetto a fallimento. Infatti questa clausola ha il solo scopo di lasciare integro il patrimonio del mutuante e pertanto,in caso di un suo fallimento, la banca si rivolgerebbe solo nei tuoi confronti, togliendo a te ,però, la possibilità di aggregartii ai creditori del fallimento, e quindi,per la banca, avere un creditore concorrente di meno.
    Però te devi andare in banca e fare capire che questa clausola non può essere immessa anche nell'accollo in quanto l'attuale compratore è persona diversa e quindi te non puoi garantire nominativi sconosciuti.
    In sostanza la tua garanzia fiduyssoria era stata prestata esclusivamente ad hoc,cioè per quel mutuo di € xxxx ad una determinata persona per una certa durata. La banca ,ora, non può pretendere in caso di accollo di estenderla anche ad altre persone, estranee alla prima operazione..
    Torno a ripetere che se vuoi liberarti da questo lacciuolo l'unico modo è come ti avevo precedentemente suggerito: estinguere il vecchio mutuo e farne richiedere uno nuovo al compratore.
    Magari farti assistere da qualche persona competente,ne vale la pena.

    P.S. nelle due condizioni risolutive da te citate non appare menzionato nessun impegno fideyussorio di terze persone.
    Ciao

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