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2Mi Piace Questa è la discussione "Pignoramento e sua cancellazione" inserita in Ipoteche, Pignoramenti, CRIF e Banche Dati nella categoria AREA FINANZIARIA E ASSICURATIVA
ciao, mi chiedo se qualcuno sa come procedere alla cancellazione di un pignoramento di un immobile andato all'asta e quindi non pagato.Purtroppo mi ritrovo una ...
ciao, mi chiedo se qualcuno sa come procedere alla cancellazione di un pignoramento di un immobile andato all'asta e quindi non pagato.Purtroppo mi ritrovo una segnalazione da dieci anni sul mio nominativo e ora anche la mia nuova banca mi chiede di provvedere alla cancellazione. Ma se non ho pagato , come faccio
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bella domanda. incuriosisce anche me.
e' la solita nebulosita' delle ns leggi : per quanto ne so io e' un cane che si morde la coda : e' inutile che la banca chieda la cancellazione che potra' avvenire solo con la cancellazione del debito : di solito dura 20 anni in quanto presumo che prima del pignoramento ti sia stata emessa ipoteca...e la validita' dell'ipoteca e' appunto 20 anni.....spera che,trascorso questo periodo, nessuno rinnovi la cosa...andrebbe così in prescrizione il tutto e tu potresti cancellare il pignoramento....tieni duro che' con le attuali condizioni l'appartamento NON andra' venduto prima di almeno altri 29 anni
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [172 att.].
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza
Secondo me per prima cosa sarebbe da fare una visura in CRIF e vedere cosa esce fuori (che tipo di negatività risulta nella centrale rischi) Alcune volte però ci sono delle segnalazioni che vengono evidenziate solo dalla centrale rischi della Banca e non in Crif. Informarsi ulteriormente anche presso la banca per conoscere che cosa appare nelle loro indagini. Sulla base del risultato poi non resta altro che muoversi in Tribunale allargando le indagini alla vendita forzata perchè,in questi casi, chi compra all'asta riceve il bene libero da pesi,vincoli e gravami. In più nella redazione del Decreto di Trasferimento del bene (che equivale ad un contratto di compravendita, il Giudice dell'Esecuzione fra le altre cose ordina al Direttore dell'Ufficio del Territorio locale di procedere alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni Forse rintracciando il Decreto di Trasferimento qualche cosa potrebbe venire fuori.
D'altra parte qualche cosa è successo. Fai conto di andare dal medico lamentando un dolore : bisogna fare accertamenti!
ciao
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Fontanelli : condivido in pieno
cio' che mi resta oscuro,daltronde, e' il perche' la banca insista per l'estinzione del pignoramento e come faccia ad insistere ...sembra una "presa per il ...."
Ciao Hanton,
perchè la banca dalla visura da lei fatta nella centrale rischi della Banca D'Italia vede che risulta ancora accesa a carico di xxxx una iscrizione del pignoramento.
Forse a Sasi consiglierei per prima cosa parlare con la Banca e poi andare subito alla Banca D'Italia della sua città e richiedere una visura a suo nome.
Vedrai che qualche cosa viene fuori:
Ciao
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Fontanelli : ciao : mi sembra un accertamento inutile visto che Sasi ammette di aver subito un pignoramento ormai da dieci anni in essere : sai come sono le banche : non ti dicono direttamente che NON ti daranno mai (oggi per varie ragioni) UN solo COPECO ma ,molto gentilmente, ti segnalano una posizione perlomeno....anomala
PENSO che Sasi abbia detto "banca..dammi i soldi che estinguo il debito " e la banca abbia replicato " prima estingui il debito che poi ti diamo i soldi " e così...ognuno resta nella propria buca di trincea
Hanton, ma quale debito deve estinguere Sasi se gli hanno venduto la casa all'asta?E i soldi della vendita chi li ha presi?
Ciao
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Fontanelli : se la vendita e' andata deserta...che gli possono dare ? e se l'hanno venduta avrebbero dovuto,con il ricavato, cancellare l'ipoteca d'ufficio...ma sembra proprio che non sia così
Nel caso delle aste è spesso l'acquirente che deve farsi carico, a proprie spese, delle cancellazioni di iscrizioni, vincoli e gravami. Se chi acquista lo fa per tenere l'immobile per un lungo periodo, potrebbe non avere alcun interesse a spendere dei soldi per richiedere l'estinzione dell'ipoteca e lasciare quindi che la stessa decada trascorso il ventennio dall'iscrizione originaria.
Questo avviene soprattutto quando il tribunale nomina un delegato per la gestione dell'asta (il delegato può essere un notaio o un avvocato). L'assegnatario, in questo caso, paga anche la parcella del delegato, la quale cresce (anche consistentemente) in funzione delle pregiudizievoli da eliminare.
Se invece il tribunale gestisce direttamente l'asta, le cose tendono ad essere più semplici.
tovrom : sì e' tutto ok...nel caso la vendita sia avvenuta...ma se l'asta va deserta ?
La procedura di cancellazione la deve eseguire l'ente che ha iniziato la pratica,se la banca x ha messo l'ipoteca e poi ha chiesto il pignoramento, sempre la banca x dovra procedere nella richiesta di cancellazione...devi partire da chi ha richiesto l'ipoteca, se non ho capito male il problema....
kio : tutto perfetto : ma non intendevo "come togliere un pignoramento" ma "cosa avviene se,in unavendita all'asta,l'asta va deserta...e per quante volte si ripetera' l'asta stessa ?
Generalmente lo trovi scritto nell'ordinanza. Se si tratta di un'asta senza incanto, l'ordinanza prevede già la data per la successiva vendita con incanto. Se anche questa va deserta, il giudice deve indicare la data per la successiva asta, in genere ribassando il prezzo base (in genere in un range 15%-30%) rispetto a quello dell'asta andata deserta, a meno che non intervengano nel frattempo altre situazioni. Se ad esempio debitore e creditori si mettono d'accordo, il bene pignorato potrebbe essere ritirato dalla vendita. Così pure se intervenisse una vendita a stralcio (in questo caso interviene un terzo acquirente che si mette d'accordo con esecutato e creditori). Oppure potrebbe darsi il caso che si ritenga non conveniente esperire altri tentativi di vendita se il ricavato venisse ritenuto insufficiente a soddisfare i creditori.
Fino a che il bene non viene venduto, i pignoramenti, le trascrizioni ed iscrizioni varie sul bene rimangono, salvo i casi di decadenza naturale, ove il creditore non li rinnovi.
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