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Casa senza abitabilita`

Questa è la discussione "Casa senza abitabilita`" inserita in Impianti e Terzo Responsabile nella categoria AREA TECNICA ED EDILIZIA
Grazie di tutte le risposte molto gentili e pazienti con me, un altro quesito, so che la conformita` degli impianti elettrico idrico/sanitario e termico non ...

  1. #16
    Membro Junior L'avatar di parvati
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    Grazie di tutte le risposte molto gentili e pazienti con me,
    un altro quesito, so che la conformita` degli impianti elettrico idrico/sanitario e termico non e` piu` obbligatoria. Cortesemente mi potreste dire per essere in regola con le dichiarazioni in fase di stipula di un contratto di compravendida se eventualmente una ristrutturazione degli impianti fatta esempio nel 1993 di cui non se ne possiede la conformita` rilasicata dalle varie ditte puo` essere sanata in qualche modo? Ossia in via informale si potrebbe informare l`eventuale compratore della situazione? E cosa bisognerebbe dichiarare sull`atto per essere tutelati?
    Grazie ancora di tutto.


  2. #17
    Membro Junior L'avatar di parvati
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    Per ovviare al problema della mancanza della conformita delle certificazioni, se il notaio inserisce sugli atti la deroga all`obbligo di garanzia da parte del venditore che consente alle parti di pattuire espressamente l`esclusione della garanzia degli impianti da parte di chi vende, ed a seguire una dichiarazione da parte del venditore e della presa d`atto del compratore, circa la non conformita` di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili sarei eventualmente tutelato? A quel punto sarei esonerato da tale obbligo?
    Grazie ancora


  3. #18
    Membro Junior L'avatar di parvati
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    Un saluto a tutti quelli del forum,
    cortesemente qualcuno mi sa dire a chi deve pagare per legge, se il venditore o compratore, le spese condominiali deliberate, per lavori straordinari, e non ancora eseguiti al momento del rogito?
    Grazie


  4. #19
    Membro Premium L'avatar di ccc1956
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    Citazione Originariamente Scritto da parvati Visualizza Messaggio
    Grazie di tutte le risposte molto gentili e pazienti con me,
    un altro quesito, so che la conformita` degli impianti elettrico idrico/sanitario e termico non e` piu` obbligatoria. Cortesemente mi potreste dire per essere in regola con le dichiarazioni in fase di stipula di un contratto di compravendida se eventualmente una ristrutturazione degli impianti fatta esempio nel 1993 di cui non se ne possiede la conformita` rilasicata dalle varie ditte puo` essere sanata in qualche modo? Ossia in via informale si potrebbe informare l`eventuale compratore della situazione? E cosa bisognerebbe dichiarare sull`atto per essere tutelati?
    Grazie ancora di tutto.
    Dichiarazione di conformità degli impianti. se l'immobile e' di costruzione recente altrimenti per immobile usato puo' bastare dichiarare che le parti convergano.
    -Conformità impianti se realizzati dopo il 1990.
    chiedi al tuo notaio se puo' bastare che le parti convergano.


  5. #20
    Membro Premium L'avatar di ccc1956
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    Citazione Originariamente Scritto da parvati Visualizza Messaggio
    Per ovviare al problema della mancanza della conformita delle certificazioni, se il notaio inserisce sugli atti la deroga all`obbligo di garanzia da parte del venditore che consente alle parti di pattuire espressamente l`esclusione della garanzia degli impianti da parte di chi vende, ed a seguire una dichiarazione da parte del venditore e della presa d`atto del compratore, circa la non conformita` di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili sarei eventualmente tutelato? A quel punto sarei esonerato da tale obbligo?
    Grazie ancora

    penso proprio di si'. Basta che le due parti firmino per presa conoscenza ed accettazione.

    Ultima modifica di ccc1956; 15-01-2012 alle 10:21

  6. #21
    Membro Premium L'avatar di ccc1956
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    Un saluto a tutti quelli del forum,
    cortesemente qualcuno mi sa dire a chi deve pagare per legge, se il venditore o compratore, le spese condominiali deliberate, per lavori straordinari, e non ancora eseguiti al momento del rogito?
    Grazie
    le spese sono a carico del venditore.
    (ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654)
    L’ ordinanza citata , almeno per quanto riguarda “ i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni “ ha rimesso in discussione detta impostazione stabilendo che tutta la spesa vada imputata a colui che risulta proprietario all’atto della delibera di approvazione della spesa.
    Scorrendo il contenuto della stessa si legge infatti : ” l’obbligo di contribuire alle spese discende, non dall'esercizio della funzione amministrativa rimessa all'amministratore nel quadro delle appostazioni di somme contenute nel bilancio preventivo, ma, direttamente, dalla delibera dell'assemblea. Ciò si ricava da una pluralità di indici normativi: dall'art. 1104 cod. civ., dettato in materia di comunione ordinaria tale disposizione - imponendo a ciascun partecipante di contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla, maggioranza - fa discendere, in taluni casi (allorché la spesa importi innovazioni o sia determinata da esigenze di miglior godimento), l’obbligo di contribuzione da una volontà collegiale; dall'art. 1121 c.c., comma 2, che consente innovazioni gravose o voluttuarie non suscettibili di utilizzazione separata quando se ne assumano la spesa i condomini che, costituendo maggioranza, hanno voluto o accettato l’innovazione: in tal caso, appunto, dovrà sobbarcarsene la spesa "la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata", mentre ne sarà esente colui che non ne ha deliberato (e quindi voluto) la realizzazione”; e ancora: ” in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. “
    In sintesi: Se le parti contrattualmente non accennano alla problematica, le spese di cui in premessa competeranno al venditore ; diversamente le parti potranno accordarsi diversamente . Nell’uno e nell’altro caso la questione ha valore “interno”. Per quanto riguarda i rapporti “esterni” con il condominio, l’amministratore ( anche in forza della sentenza di cassazione del 9 novembre 2009. numero 23686 ) è tenuto a richiedere il pagamento delle spese al compratore , ossia a colui che all’atto della pretesa risulta proprietario , prerogativa che fa il paio con l’ art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, salvo in entrambe i casi, rivalersi sul venditore in seconda battuta .


  7. #22
    Membro Junior L'avatar di parvati
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    Buon giorno a tutti tutti voi del forum,
    grazie ancora per le vostre risposte esaustive, denotano vera professionalita`.
    Sono a richiedervi ancora un altro chiarimento:
    - L`eventuale acquirente prima del compromesso o comunque prima di essersi impegnato economicamente a fermare la casa, puo` chiedere di fare delle verifiche nell`appartamento ad esempio portando un idraulico per appurare la possibilita` di creare altre situazioni di ristrutturazione all`interno dell`appartamento come ad esempio la creazione di un ulteriore bagno....ecc.?
    - piu` precisamente in genere questi tipi di favori si fanno anche prima del compromesso.......?
    Grazie ancora a tutti


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