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Risultati da 1 a 3 di 3

In Piemonte per mettere il fotovoltaico è necessaria la DIA?

Questa è la discussione "In Piemonte per mettere il fotovoltaico è necessaria la DIA?" inserita in Impianti e Terzo Responsabile nella categoria AREA TECNICA ED EDILIZIA
buonasera,io abito a Galliate vicino a Novara e quindi in Piemonte e vorrei mettere l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa,ora la domanda e':in Piemonte la ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di PaulMcCartney
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    In Piemonte per mettere il fotovoltaico è necessaria la DIA?

    buonasera,io abito a Galliate vicino a Novara e quindi in Piemonte e vorrei mettere l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa,ora la domanda e':in Piemonte la D.I.A e' obbligatoria o temporaneamente sospesa come da legge nazionale?chi mi puo' aiutare a capire come muovermi? grazie in anticipo a tutti

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    Ultima modifica di Guardiano; 16-04-2010 alle 22:22

  2. #2
    Membro Senior L'avatar di goost0804
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    penso valga per tutto il territorio nazionale pero molti comuni pretendono la D.I.A e sinceramente non sono a conoscenza se il tuo comune la vuole oppure no prova a scrivere a questo indirizzo e sicuramente ti daranno una risposta più precisa
    urp@comune.galliate.no.it

    Per l'installazione di un impianto solare basta solitamente una Dichiarazione d’Inizio Attività (DIA) redatta da un tecnico. Solo per gli edifici protetti da vincoli urbanistici o paesaggistici ci vuole un'autorizzazione comunale.
    DIA non necessaria per impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati
    Andando incontro all'esigenza di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative in tema di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legislativo in Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici del 30.05.2008. Notevole importanza, ai fini di snellire le procedure amministrative e ridurre i tempi di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riveste l'art. 11 comma 3 che recita:

    "gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

    In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.



    "Il provvedimento riguarda, per il momento, solo gli impianti eolici di piccolissima taglia e gli impianti solari termici e fotovoltaici complanari alla superfice della falda che gli ospita, rimangono fuori gli impianti solari poggiati su tetti piani e al suolo e gli impianti eolici con altezza superiore a 5 metri.

    Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 11 comma 3 non è più necessaria la D.I.A. che comportava maggiori costi e, nella maggior parte dei casi, obbligava l'utente ad attendere i 30 gg di silenzio assenso per dar avvio ai lavori.


    Era un provvedimento atteso da molti operatori del settore che adesso possono contare su tempi di reaizzazione degli impianti notevolmente ridotti e con minori costi da parte dell'utente finale.


  3. #3
    Nuovo Iscritto L'avatar di PaulMcCartney
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    molto gentile e molto ma molto esaudiente la tua risposta,grazie 1000!!!!!PaulM


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