Ritengo abbia ragione il confinante. Leggi l'art. 889 del codice civile.
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5Mi Piace Questa è la discussione "Contatore del gas - distanza dai confini" inserita in Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana nella categoria AREA TECNICA ED EDILIZIA
Buonasera a tutti.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Ho una casetta con giardino sulle colline piacentine e circa 3 anni fa ho chiesto ad EnelGas ...
Buonasera a tutti.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Ho una casetta con giardino sulle colline piacentine e circa 3 anni fa ho chiesto ad EnelGas un allaccio alla loro rete di gas metano.
I tecnici, molto gentili, hanno fatto un sopralluogo ed hanno trovato il punto ideale per posizionare quello che loro chiamano il gruppo di misura (una specie di niccia dove viene riposto il contatore e i tubi di allaccio alla rete principale).
L'ubicazione indicata è ovviamente sulla mia proprietà al confine con un appezzamento di terreno (fondo agricolo non recintato). Il progetto di EnelGas prevedeva una installazione singola esterna alla casa con posa di organo di intercettazione (un dispositivo a monte del contatore che può essere azionato dai tecnici di EnelGas con una particolare chiave per impedire il flusso del gas) accessibile dal confine senza entrare necessariamente nella proprietà.
Io mi sono letto il progetto ed ho anche controllato il Regolamento Edilizio del Comune che cita testuali parole: tutti i complessi edilizi che utilizzano il gas metano sono tenuti a dotarsi di appositi vani all'interno dei quali andranno localizzati i contatori in modo tale da essere in qualsiasi momento ispezionati dai relativi addetti. Per le abitazioni unifamiliari i contatori potranno essere inseriti su apposite nicchie ricavate nei muri di recinzione.
A questo punto ho fatto costruire la nicchia come da progetto ed EnelGas mi ha portato il contatore.
Ora succede che sono in lite con il proprietario del fondo agricolo per altri motivi e lui mi ha intimato di farmi spostare la mia nicchia di cemento poiché non è ad un metro dal confine!!
Qualcuno sa dirmi se ha ragione? Posso rivalermi su EnelGas?
Grazie e Buona serata.
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Se il tuo confinante ha già iniziato una pratica legale, potrai "girarla" (con il tuo legale) all'Enel che, a sua cura e spese riposizionerà il contatore alla dovuta distanza.
Ti ringrazio Luigi. A volte si cerca di fare le cose con il massimo della diligenza e nel rispetto dei diritti altrui e poi comunque, solo perchè ti sei fidato di una persona che posiziona i contatori del gas per mestiere, ti trovi in grave difficoltà. Spero di avere pochi problemi. Grazie e buona giornata.
Ultima modifica di Ettore Avanzi; 25-01-2012 alle 12:21
Figurati, comunque c'è ancora da aggiungere un particolare. Può darsi che l'Enel abbia posizionato il contatore a meno di un metro dal confine perchè i regolamenti locali lo permettono. Infatti, l'art. 889 citato da un amico del forume all'ultimo capoverso lascia la facoltà di deroga dalla distanza alle norme comunali. Perciò.....se proprio vuoi andare in fondo per appurare -una volta per tutte- chi ha ragione, se tu o il tuo caparbio confinante, puoi informarti presso il Comune.
Auguri.
condivido quanto scive Mario Marchetti, dovrai costruire un'altro vano tecnologico e far riposizionare la linea del gas con relativo contatore e rete tua a un metro di distanza dal confine. Ha errato anche la società del gas,doveva chiederti il consenso del confinante. Non è che ti hanno fatto firmare qualche nota per la distanza dal confine?
Devo controllare meglio ma non mi pare proprio che ci siano riferimenti al confine sui documenti che ho firmato. Anzi, quello che mi hanno proposto è proprio una installazione che loro chiamano "installazione singola esterna alla casa con posa di organo di intercettazione" che necessariamente deve essere a confine. Io ho accettato anche perchè il Regolamento Edilizio del Comune cita testuali parole: tutti i complessi edilizi che utilizzano il gas metano sono tenuti a dotarsi di appositi vani all'interno dei quali andranno localizzati i contatori in modo tale da essere in qualsiasi momento ispezionati dai relativi addetti. Per le abitazioni unifamiliari i contatori potranno essere inseriti su apposite nicchie ricavate nei muri di recinzione. Senza pertanto distinguere fra strade pubbliche e proprietà private. Poi ho pensato che a confine con un fondo agricolo non ci potessero essere particolari problemi di sicurezza. Grazie.
Tieni sempre presente che i regolamenti comunali fanno salvo i diritti di terzi e non possono derogare dalle distanze minime fissate dal codice civile.
Caro Ettore, l'unica possibilià che hai è quella di un accordo con il vicino. Te lo posso assicurare perchè ci sono passato ed ho rischiato di demolire tutto quello che avevo costruito ed a spese mia ed inoltre non è vero che i comuni possano stabilire distanze inferiori a quelle del codice civile. Nel caso specifico, invece, con un accordo con il vicino la cosa si può fare. Non è invece possibile un accordo tra le parti in materia di costruzioni.
Vedi quindi se ti puoi trovare con il vicino e chiudere la faccenda , anche con una scrittura privata, nella quale ti impegni a spostare la famosa nicchia. Cerca di venirne a capo.....comunque credo che il confinante ti possa dare diverse noie, con ripercussioni economiche.
Sul primo punto 1) direi che non è nel caso specifico del tutto corretto: il penultimo comma dell'art. 889 c.c. specifica che per i tubi del gas la distanza deve essere di almeno un metro dal confine Ma l'ultimo comma dell'art 889, recita: sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali
Quanto al punto 2), certamente un vecchio proverbio recita : un cattivo accordo è sempre meglio di una buona lite
Per Raffaelemaria Volevo invitarti a rileggere l'art. 889 c.c. ma ci ha già pensato Basty a fare risaltare meglio quanto da me asserito prima sul'argomento.
Ho qualche dubbio sulla interpretazione del " sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali" se queste dovessero stabilire distanze inferiori a quelle fissate dal C.C., stiamo a sentire il parere di qualche avvocato che ci segue o se qualcuno ha riferimenti giurisprudenziali.
Le disposizioni si riferiscono alla possibilità per il Comune di stabilire che la distanza minima del caso di specie, possa essere, ad. es. 35 cm. in luogo di 1 metro. Oppure, che venga fissato, sempre dal comune una distanza superiore al metro, citato nell'889 c.c.
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