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  • 1 Post di pulcino

Parcheggio auto in cortile dove è vietato

Questa è la discussione "Parcheggio auto in cortile dove è vietato" inserita in Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana nella categoria AREA TECNICA ED EDILIZIA
Nel cortile del condominio dove io abito è assolutamente vietato parcheggiare auto in quanto danno fastidio e contribuiscono a sporcare e, nonostante il divieto sia ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di pulcino
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    Parcheggio auto in cortile dove è vietato

    Nel cortile del condominio dove io abito è assolutamente vietato parcheggiare auto in quanto danno fastidio e contribuiscono a sporcare e, nonostante il divieto sia ben visibile in cortile, alcuni condomini continuano a parcheggiare nonostante i biglietti messi dall'Amministratore. La pavimentazione del cortile è fatta con autobloccanti e siccome le auto perdono sempre qualche goccia di olio dal motore, alla lunga ci saranno sempre macchie nere di olio. Ora non sappiamo come fare per far smettere questa cattiva abitudine. E' possibile farle portare via da un carro attrezzi oppure chiamare i Vigili Urbani a fargli dare la munta. Attendo una risposta.Grazie.

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  2. #2
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    i vigili non intervengono in aree private, dovreste farle rimuovere a pagamento da un carroattrezzi privato.


  3. #3
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Per impedire l'accesso alle auto, oggi purtroppo sembra quasi necessario sia di fatto rendere l'accesso impossibile, ovvero potreste installare dei paletti dissuasori (quelli omologati Art. 180. - Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153), in modo tale da evitare a qualsiasi mezzo di entrare, oppure un cancello una sbarra ecc ecc

    Ultima modifica di condobip; 12-11-2011 alle 07:32
    A Alessia Buschi piace questo messaggio.

  4. #4
    Membro Premium L'avatar di Gatta
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    No,pulcino, non si può fare (mi riferisco all'ultima capoverso del tuo post).
    Dicono bene condobip e much e si aggiunge che a spostarla motu proprio si configurerebbe il reato di violenza privata.
    Ed allora?
    1.Cosa dice il regolamento?
    2.Poco o nulla su punto? Con la rappresentanza di almeno 667 millesimi di proprietà, si delibera il divieto di parcheggio di questa parte comunettenuto il consenso spetterà all'amministratore adottare le misure del caso per impedirne l'uso (v.suggerimento di condobip).
    3.E se l'amministratore non provvederà sarà addirittura un motivo di revoca.
    Gatta


  5. #5
    L'avatar di sergio gattinara
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    mj permetto di suggerire la lettura dell senenxza corte cassazione n.196 9 gennaio 2007


  6. #6
    Membro Premium L'avatar di Gatta
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    Caro Supporter non puoi trasmetterci la motivazione?
    Per opportuna conoscenza di tutti gli utenti.
    Grazie.
    Gatta


  7. #7
    L'avatar di sergio gattinara
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    cassazione sez.3a civile n.196 del 9.1.2007

    "rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale, affidata a società privata
    La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell autotutela o difesa personale del possesso e del principio stabilito nell art 2043 c.c.........omssis.....ha ritenuto che il possessore, molestato nel possesso,possa personalmente o a mezzo di un terzo cui all uopo abbia affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborsoo delle spese.
    La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni ni materia di circolazione stradale o di applicare sanzioni pecuniarie o aministrative......costituenti espletamento di servzi di polizia stradale


  8. #8
    Membro Premium L'avatar di Gatta
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    Caro Sergio eccola:
    "Corte di Cassazione n° 196 09.01.2007
    rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale affidata a società privata - legittimità - risarcimento danni.
    Nel caso di specie, un Condominio incaricava una società privata di rimuovere dal portico condominiale un ciclomotore abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione "divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. Il proprietario del veicolo adiva il Giudice di Pace di Bologna, il quale rigettava la domanda costringendo lo stesso a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace:"La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell'autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell'art. 2043 c.c, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all'uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l'offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore".
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE TERZA CIVILE
    Composta dagli Ill.mi Sigg, ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO - Consigliere Dott. Nino FICO - Rei- Consigliere Dott. Raffaele FRASCA - Consigliere
    ha pronunciato la seguente SENTENZA
    sul ricorso proposto da: Fo.Ro., nella qualità di legale rappresentante della Unione Bo.Se. s. n. c. (Ub.), elettivamente domiciliata in Ro. Lu.Fl.n.(...) in presso lo studio dell"avvocato Gi.Gr., difeso dall'avvocato Fa.Qu. giusta delega in atti; ricorrente
    contro Ce.So..St. DI Mi.De. & C. Sa., elettivamente domiciliato in Ro. Lu.Ar.Da.Br. 9, presso lo studio dell'avvocato Ar.Le., che lo difenda unitamente all'avvocato Ba.Bu., giusta delega in atti; controricorrente
    avverso la sentenza n. 2761/02 del Giudice di pace di Bologna, emessa il 20/8/2002, depositata il 23/09/02; RG. 1046/2002;
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO; udito l'Avvocato Fa.Gu.;
    udito 1 Avvocato Ba.Bu.;
    udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    In esecuzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con il Condominio di via Fa., Bo., il Centro Soccorso stradale (CSS) di Mi.De. e C. s. a. s. ha rimosso dal portico condominiale il ciclomotore di proprietà dell'Unione Bo.Se. s. n. e. t ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprietà privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. Ro.Fo., legale rappresentante della società proprietaria del ciclomotore, ha ritirato il mezzo, pagando la somma di lire 130,000 per spese di rimozione trasporto e custodia, e, deducendo l'illegittimità della rimozione in quanto operata da privato e non dall'autorità amministrativa all'uopo preposta, ha adito il giudice di pace di Bologna per la condanna del CSS alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni.
    Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo legittima la rimozione del veicolo, per avere il CSS, operando su incarico del condominio, fatto valere il diritto del medesimo alla rimozione più rapida possibile della molestia al possesso e al godimento del portico, costituita dalla presenza del ciclomotore ivi abusivamente parcheggiato, e giustificato il pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia da parte del proprietario del mezzo in quanto causate dal di lui fatto illecito, ex art. 2043 c.c.
    Avverso la decisione il Fo., nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria.
    Il CSS ha resistito con controricorso, anch'esso f illustrato da memoria.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con i primi tre motivi (violazione degli artt. 97, 42, 41 e 23 Cost., nonché apparenza e perplessità della 3 motivazione), da trattare congiuntamente perché intimamente connessi, il ricorrente ha dedotto che il portico, anche se di proprietà privata, in quanto gravato da passaggio pubblico pedonale è soggetto alla disciplina del codice della strada e pertanto il privato non ha alcun potere dì accertare violazioni, rimuovere veicoli e applicare sanzioni pecuniarie, spettando tali poteri, tutti di carattere pubblicistico, esclusivamente agli organi di polizia ai sensi dell'art. 12 dello stesso codice, e che il giudice di pace, nel ritenere legittimo l'esercizio di tali poteri da parte del CSS e dovute le spese a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'abusivo parcheggio del ciclomotore nell'area del portico, è incorso nella violazione delle norme richiamate e nel denunziato vizio di motivazione.
    Le censure sono inammissibili.
    La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni in materia di circolazione stradale e di applicare sanzioni pecuniarie ovvero sanzioni amministrative accessorie, costituenti espletamento di servizi di polizia stradale, riservati ai soggetti indicati nell'art. 12 del codice della strada. Ha solo fatto applicazione del principio dell'autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell'art. 2043 ce, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all'uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l'offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore.
    Le censure, pertanto, non solo non investono in nulla le rationes decidendi, ma, sotto il profilo o pretesto della violazione di norme costituzionali e di un'apparente o perplessa motivazione, prospettano violazioni di leggi, in particolare del codice della strada, escluse dall'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p. c Anche sotto il profilo del vizio di motivazione, infatti, oggetto di doglianza non sono le rationes decidendi o la loro identificazione, ma l'attribuzione al privato dì poteri di polizia stradale e il mancato preventivo accertamento del fatto illecito e del danno giustificativi del pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia del ciclomotore.
    Col quarto motivo (violazione dei principi in materia di autotutela) il ricorrente ha dedotto che le ipotesi di autotutela sono tassativamente previste, sicché non è configurabile nel nostro ordinamento, per il carattere eccezionale di tali ipotesi, la possibilità di farvi ricorso al di fuori dì esse, anche se si tratti di possesso.
    La censura è infondata.
    Il c.d. principio dell'autotutela possessoria, o della legittima difesa privata del possesso, per il quale chi è spogliato del possesso o in esso è molestato può, se lo faccia immediatamente {in continenti), cioè mentre dura l'offesa, ritogliere legittimamente egli stesso allo spoliator la cosa o rimuovere la molestia di cui è vittima, senza incorrere nel reato di ragion fattasi (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), consacrato nel diritto romano e nel diritto canonico, espressamente codificato nel codice civile germanico e in quello svizzero, contenuto in una norma del progetto preliminare del nostro codice civile, non riprodotta nel testo definitivo del codice perché ritenuta superflua, trova ingresso nel nostro diritto come principio di ragione naturale, prima ancora che giuridica, siccome riconosciuto da autorevole dottrina, nonché espressamente individuato da specifici arresti di questa Corte (Cass. 31 luglio 1947, n. 1332, Cass. ).
    Tanto per opportuna cognizione di tutti.
    Gatta

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  9. #9
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    Questa sentenza della Suprema Corte,che ha confermato quella del GdP,potrà far parte del database del nostro Forum.
    Vanno peraltro segnalate le preziose segnalazioni ed opinioni espresse dal condobip e much ed ovviamente del nostro Guru sergio.
    Nè va pretermesso che i nostri pareri-giudizi colgono in pieno il cuore dei problemi sotto il profilo giuridico.
    Ciò non può far altr che aumentare la stima dei nostri utenti,saliti ormai in numero considerevole,che potranno trovare nei nostri riscontri una soluzione ai vari problemi.
    Un grazie a tutti del contributo e...per "aspera ad astra"!
    Gatta


  10. #10
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    Carissimo Gatta, ho letto attentamente la sentenza della Corte di Cassazione n. 196 del 9.1.2007 e sarà mia premura passarla all'Amministratrice affinchè metta in atto le opportune azioni.
    Grazie molte

    Aggiunto dopo 10 minuti ....

    Sono nuovo come utente del forum, sino ad ora non ho mai creduto in questo strumento, ho sempre pensato che il medesimo venisse usato soltanto per cose di poco conto e per pettegolezzi; mi sono, invece, dovuto ricredere visto l'alta preparazione, correttezza e solidarietà dimostrata dagli utenti.
    Sono veramente contento di far parte di questa grande famiglia. Grazie, grazie ed ancora grazie.

    Ultima modifica di pulcino; 14-11-2011 alle 19:49 Motivo: Uniti i due messaggi consecutivi dello stesso utente
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