SCUSATEMI PENSO DI AVER TROVATO LA RISPOSTA:
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE
FAQ sull’applicazione della L.R. n. 13/2007 e dei regolamenti attuativi sulla certificazione energetica degli edifici:
D.G.R. n.43-11965, D.G.R. n.1-12374 e D.G.R. n.11-330
DOCUMENTO REDATTO IL 07-10-2010
Capitolo 3
3.3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un appartamento/edificio è
obbligatorio allegare all’atto l’Attestato di Certificazione Energetica?
Sì, tale obbligo è sancito dall’art.5, comma 3 della legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e
s.m.i.: “nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari,
l’Attestato di Certificazione Energetica è allegato al contratto, in originale o in copia
autenticata, a cura del venditore”.
L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere altresì prodotto per edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo 5.3 della D.G.R. n.43-11965.
5.3. Edifici non dotati di impianto di riscaldamento
Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2., nel caso di edifici non dotati di impianto
di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria l’attestato di
certificazione energetica indica i consumi previsti calcolati come segue:
a) per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno di energia termica
dell’edificio (UNI/TS 11300-1) e successivamente l’energia primaria, presumendo che le
condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati
dalla rete elettrica; in tal caso il fabbisogno netto ideale di energia termica per il
riscaldamento, così come definito nella norma UNI/TS 11300-1, deve essere corretto
mediante il fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica3
3 Per il fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria si farà riferimento a quello contenuto all’Allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alle successive delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Nel caso non siano rispettati i sopradetti obblighi sono previste le sanzioni definite
dall’art.20 comma 12) della legge regionale 28 maggio 2007 n.13: “il venditore che non
rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’Attestato di
Certificazione Energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio.”


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