In base all'articolo 90 del D. Lgs. 81/2008 ed all'allegato 17 del medesimo decreto il committente è tenuto a verificare che l'impresa affidataria dell'appalto sia in regola al momento dell'affidamento. Tale obbligo incombe sul committente indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica che non esercita attività professionale perché lo scopo della norma è di evitare che siano affidati lavori "in nero" e di "moralizzare" il settore evitando collusioni tacite tra committente e appaltatore.
Effettuate tali verifiche (cioè richiedendo un DURC regolare in corso di validità per lavori in edilizia privata e, quindi, utilizzato non oltre il trimestre dal suo rilascio), in effetti il committente ha assolto ai propri obblighi di legge e non può essere chiamato a rispodere delle irregolarità dell'impresa avvenute successivamente.
Inoltre, l'effettuazione in questione è importante anche per l'efficacia del titolo abilitativo edilizio perchè il permesso a costruire e la DIA sono sospesi se non è presentato al comune il DURC regolare prima dei lavori: in mancanza di tale adempimento, in buona sostanza, si commette anche un abuso edilizio.


LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi Citando

Segnalibri