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Responsabilita' del committente privato se la ditta non paga i contributi

Questa è la discussione "Responsabilita' del committente privato se la ditta non paga i contributi" inserita in Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione nella categoria AREA TECNICA ED EDILIZIA
Buon giorno a tutti, alla ditta edile alla quale ho commissionato , come privato, dei lavori di ristrutturazione di un immobile, gli ho rescisso il ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di gmorozz
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    Responsabilita' del committente privato se la ditta non paga i contributi

    Buon giorno a tutti,
    alla ditta edile alla quale ho commissionato , come privato, dei lavori di ristrutturazione di un immobile, gli ho rescisso il contratto perchè non paga gli operai e nemmeno i contributi INPS-INAIL-CASSA EDILE.
    Prima dell'inizio dei lavori, circa 2 anni fa, mio ha consegnato il DURC regolare.
    Come privato, adesso devo io rispondere al pagamento dei contributi e quale responsabilità ho io;
    anche se la legge 276 del 10.09.2003 art.29 (appalto) comma 3-ter non prevede responsabilità qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale?
    Esistono delle disposizioni successive alla legge citata che affermano il contrario?
    Grazie per le eventuali autorevoli risposte.

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  2. #2
    Nuovo Iscritto L'avatar di passigli
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    durc regolare al momento dell'affidamento: nessuna responsabilità per il committente

    In base all'articolo 90 del D. Lgs. 81/2008 ed all'allegato 17 del medesimo decreto il committente è tenuto a verificare che l'impresa affidataria dell'appalto sia in regola al momento dell'affidamento. Tale obbligo incombe sul committente indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica che non esercita attività professionale perché lo scopo della norma è di evitare che siano affidati lavori "in nero" e di "moralizzare" il settore evitando collusioni tacite tra committente e appaltatore.
    Effettuate tali verifiche (cioè richiedendo un DURC regolare in corso di validità per lavori in edilizia privata e, quindi, utilizzato non oltre il trimestre dal suo rilascio), in effetti il committente ha assolto ai propri obblighi di legge e non può essere chiamato a rispodere delle irregolarità dell'impresa avvenute successivamente.
    Inoltre, l'effettuazione in questione è importante anche per l'efficacia del titolo abilitativo edilizio perchè il permesso a costruire e la DIA sono sospesi se non è presentato al comune il DURC regolare prima dei lavori: in mancanza di tale adempimento, in buona sostanza, si commette anche un abuso edilizio.


  3. #3
    Nuovo Iscritto L'avatar di gmorozz
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    passigli, grazie


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