Cass. civ. Sez. III 01.07.1998 n. 6417 “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.”
Cass. civ. 10.11.1971 n. 3210 “Il conduttore, a norma dell'art. 1590 c.c., deve restituire la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta ed il creditore, in base al disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c., non è tenuto ad accettare l'inesatto adempimento della prestazione. Ne consegue che il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere in restituzione l'immobile locato sino a quando il conduttore non l'abbia rimesso in pristino stato; ed il conduttore, fino a tale momento, è tenuto a versargli il corrispettivo


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