Nel 2011 è stato dimesso l'amministratore in carica e nominato il nuovo amministratore. Contestualmente non è stato approvato il conto consuntivo presentato dall'amministratore dimesso perchè l'assemblea, a maggioranza, lo ha definito irregolare e non veritiero. Il nuovo amministratore non ha potuto accertare la corrispondenza tra rendiconti e documenti giustificativi e l'assemblea ha dato mandato al nuovo amministratore di porre in essere le azioni legali ed eventualmente penali nei confronti dell'ex amministratore. L'ultimo consuntivo relativo alla gestione 2009-2010 presentato dall'ex amministratore è stato approvato ad agosto 2010. Tale consuntivo, nel documento riparto delle spese e conguagli, riportava somme a credito e/o a debito di alcuni condomini, in seguito aggiornati nei bilanci 2010-2011 non approvati.
Il quesito che si pone é : poteva e può il nuovo amministratore subentrato richiedere e ingiungere agli allora condomini morosi come indicati nel riparto consuntivo 2009-2010 (agosto 2010) approvato dall'assemblea e non opposto da nessuno, il pagamento delle somme rimaste insolute il cui mancato incasso da parte dell'ex amm.re, ancora oggi, è causa di contenzioso promosso dalle ditte creditrici a carico del condominio? Il nuovo amm.re sostiene di non poter intervenire per le gestioni pregresse in quanto il suo mandato ha avuto inizio con l'esercizio 2011-2012 e che peraltro la pregressa gestione è ancora oggi oggetto di giudizio attivato innanzi al competente Tribunale. Tale giudizio riguarda l'esercizio 2010-2011. Tralasciando le situazioni debitorie dei morosi indicati nel consuntivo non approvato, era ed è ancora oggi possibile intimare il pagamento delle somme dovute dai condomini morosi come indicati nel riparto consuntivo approvato dall'assemblea nell'agosto del 2010?
Il quesito che si pone é : poteva e può il nuovo amministratore subentrato richiedere e ingiungere agli allora condomini morosi come indicati nel riparto consuntivo 2009-2010 (agosto 2010) approvato dall'assemblea e non opposto da nessuno, il pagamento delle somme rimaste insolute il cui mancato incasso da parte dell'ex amm.re, ancora oggi, è causa di contenzioso promosso dalle ditte creditrici a carico del condominio? Il nuovo amm.re sostiene di non poter intervenire per le gestioni pregresse in quanto il suo mandato ha avuto inizio con l'esercizio 2011-2012 e che peraltro la pregressa gestione è ancora oggi oggetto di giudizio attivato innanzi al competente Tribunale. Tale giudizio riguarda l'esercizio 2010-2011. Tralasciando le situazioni debitorie dei morosi indicati nel consuntivo non approvato, era ed è ancora oggi possibile intimare il pagamento delle somme dovute dai condomini morosi come indicati nel riparto consuntivo approvato dall'assemblea nell'agosto del 2010?