ogpls

Membro Attivo
l'inquilino del mio alloggio è deceduto avevamo stipulato un contratto a canone libero 4+4. La moglie separata pretende la restituzione della cauzione, nel contratto risulta la clausola della disdetta anticipata con invio di raccomandata sei mesi prima, chiaramente non l'ha potuta spedire,posso capire la situazione,ma io mi ritrovo improvvisamente con l'alloggio sfitto e con la prospettiva visti i tempi di poterlo affittare magari tra sei mesi un anno,come mi devo comportare?la mia proposta, se la signora accetta è di restituire la meta della cauzione.Cosa dice la legge?
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Scusa ma non saprei. Ragioniamo, credo sia il decesso una forza maggiore inopponibile. Quindi spetterebbe rendere la cauzione. Di certo ci saranno dei danni o delle opere di ripristino che vanno a defalcare la cauzione. Inoltre, sin quando non ti consegneranno le chiavi e l'immobile liberato da cose, hai diritto di esigere il canone, ma allo stesso tempo non dalla cauzione. Per cui opponi i canoni non pagati e le spese e condivido la mediazione della mezza cauzione.
Attento però, accertati a chi spettano quei soldi, la Moglie divorziata non ha diritto, ha forse eredi diretti?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Gli eredi non conviventi del conduttore defunto non devono rispettare il termine di preavviso: pagano il canone fino al momento in cui riconsegnano l'appartamento libero al proprietario:
http://www.casa24.ilsole24ore.com/affitto-locazione/esperto/2009/08/22/161337_PRN.php
Alla riconsegna hanno diritto alla restituzione della cauzione se non ci sono danni nell'immobile da risarcire.
Per quanto riguarda l'ex moglie: il coniuge separato (senza addebito della separazione) è considerato erede. Invece il coniuge divorziato non ha più alcun diritto ereditario.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per quanto riguarda l'ex moglie: il coniuge separato...
Finché dura il rapporto di coniugio, v'è sempre una moglie e non una "ex moglie".
Invece il coniuge divorziato non ha più alcun diritto ereditario.
Se però è beneficiario di somme periodiche di denaro corrispostegli ex’ art. 5 della legge n. 898/1970, può ricevere, qualora versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'’eredità. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione.
 

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