key

Membro Assiduo
Professionista
In tempi di crisi il contratto 6+6 è una gabbia mostruosa sia per conduttore che per locatore.

Tranne che per attività per le quali è possibile ancora la cessione d'azienda(bar,tabacchi,ristorazione,etc)
il 6+6 è una chimera.
Il conduttore può recedere con un preavviso di 6 mesi
Ma si va sempre a sfratto per morosità,ed il locatore riprende il locale se tutto va bene dopo un anno dalla sentenza di rilascio.
E questo complica il contratto 6+6,con richieste di garanzie sui canoni non pagati etc,per tutta la durata del contratto(6+6)

Propongo in alterantiva:

contratto di locazione commerciale transitorio:durata 1 anno
Causale:vendita di merce in stock fino ad esaurimento scorte.

Causale accettabile,salvo che il conduttore sia un affiliato monomarca(franchising)

Al termine dell'annualità,se tutto è ok per le parti,si fa un altro contratto ,magari indicando una categoria merceologica affine e compresa tra l'oggetto sociale della società conduttrice.

Altrimenti il rilascio locale non necessita della sentenza di rilascio....

Concordate?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il contratto di locazione commerciale per esigenze transitorie è un contratto di affitto di immobili a uso non abitativo per lo svolgimento da parte del conduttore di attività che per loro stessa natura siano di carattere transitorio, cioè destinate ad esaurirsi in uno spazio di tempo breve poiché dipendenti da collegamenti esterni (una showroom per una sfilata di moda, un locale per deposito e vendita di stock di magazzino fino ad esaurimento scorte, un ufficio per il comitato olimpico, ecc.).
L’attività non deve essere però caratterizzata dalla periodicità, per la quale è prevista una diversa formula contrattuale (locazione stagionale).
La transitorietà della locazione e la ragioni che la giustificano devono essere espressamente indicate in contratto. La durata di questo tipo di locazioni è quella necessaria allo svolgimento dell’attività.
Il sussistere di tali esigenze deve essere immediatamente verificabile dal giudice eventualmente chiamato a dirimere un contenzioso tra le parti.

"Qualora una locazione di immobile destinato all’esercizio di una delle attività previste dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale “locazione non abitativa transitoria” e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all’art. 79 della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l’effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità." * Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16117 , Sgaraglino c. Grisafi, in Arch. loc. e cond. 2010, 602.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Mille Grazie Mapeit
Eccellente ed esaustivissima risposta
E pure il transitorio è cassato......
Purtroppo anche con i tribunali più veloci la sentenza di sfratto per morosità ,con rilascio locali,si ottiene in due mesi,se il conduttore non si costituisce e fa opposizione....così inventandosi qualcosa tanto per dilazionare....
Ma il bello arriva dopo con l'inefficienza degli ufficiali giudiziari....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La recessione deve essere comunicata un anno prima
E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Inoltre, indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
sei mesi valgono solo per il contratto ad uso abitativo 4+4.
Solamente se il conduttore intende rinunciare al rinnovo del contratto in occasione della seconda scadenza del contratto, e cioè dopo la prima proroga.
Se invece si tratta di recesso in qualunque altro momento, diverso da quello sopra, solo se ricorre una delle condizioni già descritte più sopra:
- se ciò è stabilito nel contratto;
- se ricorrano gravi motivi.
E ciò non limitatamente ai contratti a uso abitativo "4+4".
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Non credo all'inefficienza degli ufficiali giudiziari di Roma, di cui si fa cenno, qualora siano adeguatamente sollecitati dall'avvocato che difende il locatore.... :fico:
"Qualora siano....ecc...." Il che presuppone, per la legge degli opposti, anche il "Qualora non siano" ...e che tradotto nei numeri statistici di FradIACOno si compendia nelle domanda finale: Quanti sono gli avvocati che sollecitano...e quanti quelli che non lo fanno??? La risposta chiaramente non può essere dettagliata al decimale ma grossolanamente a "pezzettoni" come sempre ci insegna l'amico in abito talare. Non mi aspetto riscontri...ma non mi dispiacerebbe se ce ne fossero anche dai Grandi Felini presenti su Propit. Grazie. qpq.
 

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