ginetta11

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Salve
ho letto la vostra discussione e non credo di averci capito molto. Io mi sono aggiudicata una casa all'asta e sto cercando di capire se mi conviene andare avanti o lasciar perdere riemettendoci la caparra. A sentire voi le spese del condominio vanno pagate tutte (10 anni di spese non pagate ad esempio) e non solo l'anno in corso e quello precedente come sapevo io, quando mi sono imbarcata in questa avventura. Anche nel mio condominio è stata venduta una casa all'asta con 15.000 euro di condominio arretrato. Noi condomini ci siamo accolati 10000 ero e gli ultimi 2 anni se li sta pagando il nuovo prorpietario. Una sentenza che io sappia non è legge!
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
È corretto. Le spese che ti competono sono solo quelle dell'anno in corso e di quello precedente. Le altre spese, ove non diversamente soddisfatte, se le accolla il condominio.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
98% dei casi è cosi' ; ma una nuova interessante sentenza sostiene ( con argomenti del tutto plausibili e condivisibili ) che il regolamento ( NB contrattuale e non assembleare) puo' prevedere che l'acquirente ( e pure a mio parere l'aggiudicatario ) sia tenuto a sostenere tutto il pregresso non prescritto. (e pertanto oltre il punto 4 dell'art 63 D.a.c.c ):
Rectius: prima di partecipare ad un asta leggere attentamente l'ordinanza e chiedere copia del regolamento contrattuale (ossia quello allegato all'atto pilota ossia allegato alla prima compravendita e richiamato "per relationem" in quelle successive)


art. 63.

4.Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Rif: La Cassazione civile (24654/2010) e più recentemente il Tribunale di Torino (2821/2013) hanno ritenuto che l'articolo sopra 63 citato non è norma a garanzia dell'acquirente atta a limitare un obbligo che in assenza della stessa esisterebbe comunque, ma una norma posta a tutela del condominio, volta ad attribuire a quest'ultimo un debitore solidale cui, in forza, dei principi generali che regolano la materia, non avrebbe diversamente potuto rivolgersi». In sostanza, il condominio può perfettamente (e lecitamente) tutelarsi prevedendo con regolamento (ovviamente come si è già detto, contrattuale, cioè accettato da tutti i condòmini) che chi subentri nei diritti di un condòmino "uscente" debba farsi carico di tutte le spese condominiali ancora dovute al momento del subentro dal suo dante causa.
 
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