Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.12.2013, n. 300, il D.L. 23.12.2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", in vigore dal 24.12.2013.
Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.

RIMODULAZIONE INCENTIVI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI Art. 1, cc. 3-6
• I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omni comprensive ovvero tariffe premio, per i medesimi impianti, in misura alternativa, possono:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo residuo. In tal caso, per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, per valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto,definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI (APE) Art. 1, cc. 7-8
• Si prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione é inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
• In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria (e non più alla nullità del contratto) da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione varia da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa é ridotta alla metà (da euro 500 a euro 2.000).
• L'accertamento e la contestazione della violazione sono effettuati dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione, dall'Agenzia delle Entrate.
• Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse fino al 23.12.2013, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI Art. 1, c. 9
• La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla L. 11.12.2012, n. 220, é integrata come segue.
- Formazione degli amministratori di condominio: con Regolamento del Ministro della Giustizia sono
determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, c. 1, lett. g) delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.
- Decisioni assemblea condominiale: è modificato l’art. 1120, c. 2, n. 2 del Codice Civile, per consentire di
assumere le decisioni inerenti il contenimento del consumo energetico negli edifici con maggioranze più ridotte;
- Condizioni di sicurezza delle sole parti condominiali: modificato l’art. 1130, c.1, n. 6 del Codice Civile per
specificare che nel registro di anagrafe condominiale deve essere contenuto ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza, ma solo delle parti comuni dell'edificio (e non delle singole unità immobiliari);
- Fondo speciale opere di manutenzione: modificato l'art. 1135, c.1, n. 4 del Codice Civile, con la specifica che se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;
- Violazione del regolamento condominiale: modificato l'art. 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, con la precisazione che per l'irrogazione della sanzione per le infrazioni al regolamento di condominio è necessaria la delibera dell'assemblea, con le maggioranze di cui al c. 2 dell'art. 1136 del Codice (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
 

Elisabetta48

Membro Senior
Bella la modifica dell'art. 1130 del Codice civile sui dati sulle condizioni di sicurezza da inserire nel registro di anagrafe condominiale. Ci pensate: quante arrabbiature, quante discussioni, quante carte inutili?
Meno male che a furor di popolo noi del Forum avevamo optato per una autocertificazione (alla luce della modifica comunque inutile ma sempre meglio che tonnellate di certificati).
Della serie "senza parole"
 

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