henry77

Nuovo Iscritto
Salve a tutti, vi espongo il mio problema.
Ho appena comprato casa, il tetto è nuovo di zecca, come tutto del resto, un condomine che abita in mansarda ha richiesto di isolare il tetto, perchè d'estate ha caldo e vorebbe isolarlo. Domanda, a chi spettano le spese per l'isolamento, o come vanno suddivise? visto che non si tratta di interventi dovuti ad infiltrazioni od altri danni rilevati al tetto, ma di una coibentazione del tetto per uso delle mansarde.
P.S. se è possibile avere anche un articolo di legge che specifica il fatto.
vi ringrazio in anticipo
 

condobip

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Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II Isolamento tetto

La Corte d'appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l'inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a proteggere l'intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell'art. 1117 del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l'isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il rifacimento e la manutenzione di quest'ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l'altra.

Questo giudizio, secondo cui dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.

E la stessa Corte d'appello, avendo ritenuto in base a questo suo accertamento che le spese di rifacimento dell'intero tetto debbano suddividersi tra tutti i comproprietari ai sensi del primo comma dell'art. 1123 del codice civile, si è adeguata correttamente al principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive [art. 1123 1° comma cod. civ.] e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri [sent. N. 11423 del 1990].


Se il fabbricato è nuovo potreste forse far valere la garanzia decennale, per cui sentite un legale
 

henry77

Nuovo Iscritto
grazie per la gentile e dettagliata risposta.
io avevo letto questo articolo:
Art. 1102
(Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Sicuramente se il problema è un isolamento non adeguato ci rifaremmo sull'azienda costruttrice. Ma rifare il tetto nuovo, se è tutto in ordine ed l'isolamento appropriato, (in una mansarda farà sempre più caldo rispetto un appartamento), non mi sembra il caso.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Si è vero che l'art. 1102 cc dice che un condomino può a sue spese effettuare dei miglioramenti, però e dato che spetterebbe a tutti la spesa per questo intervento di coibentazione perchè come dice la Sentenza dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, non credo che qualcuno di sua iniziativa lo farà a proprie spese.
 

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