ROCNAT

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se dovessimo decidere di dare un compenso all'amministratore interno di circa 600 euro l'anno, e non volessimo dichiararlo per non andare incontro a tutta una serie di adempimenti, a quali sanzioni andrebbe incontro lo stesso amministratore? Potreste dirmi il tipo di sanzioni e l'entità? E' sanzionato solo l'amministratore o tutto il Condominio?
Così pure: quale è il limite di IVA evasa o di imponibile non dichiarato oltre il quale il termine di prescrizione va a 10 anni?
 
J

JERRY48

Ospite
La Legge n.148/2011, abrogando il comma 3 dell’art.2 e il comma 3 dell’art.8 del D.Lgs. n.74/2000, ha totalmente eliminato le ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Abrogando i commi di cui sopra, si elimina la pena ridotta della reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui i documenti falsi siano superiori a 154.937,07 euro. Scatterà infatti sempre la sanzione base della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, a prescindere dagli importi indicati nelle fatture per operazioni inesistenti.
Questa modifica suscita delle perplessità sulla ragionevolezza stessa del sistema che si viene a delineare.
Infatti un contribuente che presenta una dichiarazione fraudolenta contabilizzando fatture false per poche decine di euro rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre se quella dichiarazione viene del tutto omessa andrà incontro alla reclusione da uno a tre anni. Senza dimenticare che per essere perseguibile, colui che omette di presentare la dichiarazione, deve evadere un’imposta superiore 30.000,00 euro!
L’art.13 del D.Lgs. n.74/2000 prevede una riduzione della pena e la non applicazione delle pene accessorie se,“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
La Legge n.148/2011 è intervenuta comprimendo l’ammontare della riduzione della pena da un mezzo ad un terzo.
Il contribuente per poter beneficiare del patteggiamento in sede penale dovrà estinguere ai fini fiscali il debito tributario costituente delitto e corrispondere le sanzioni. È curioso il fatto che l’estinzione del debito venga richiesta anche per reati in cui non sorgono “debiti tributari” (es: occultamento di documenti contabili), per cui non si capisce come si debba comportare un contribuente che intenda beneficiare del patteggiamento.
Il timore è che la minore appetibilità della circostanza attenuante (diminuzione della pena ridotta dalla metà ad un terzo) stante la sua connessione con il “patteggiamento”, potrebbe tradursi in un minore accesso al rito alternativo e in un conseguente aumento del numero dei processi penali tributari.

Altra importante novità è stata l’introduzione del comma 2-bis dell’art.12 del D.Lgs. n.74/2000, che prescrive che per le fattispecie dichiarative (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, l’istituto della sospensione condizionale della pena non si applica nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
  • l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
In tema di termini di prescrizione per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per quello di distruzione e occultamento di documenti contabili, sono elevati di un terzo: da 6 anni passano a 8 anni. In caso di interruzione dei termini di prescrizione passano da 7 anni e mezzo a dieci anni.
Nessuna novità si registra in ordine ai termini di prescrizione previsti per le fattispecie di:

L’aumento dei termini di prescrizione di alcuni reati rappresenta un “incomprensibile dietrofront” rispetto a una delle principali linee di intervento della precedente riforma penaltributaria: l’omogeneizzazione dei tempi di prescrizione dei delitti tributari a quelli ordinari.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
 

ROCNAT

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa, Jerry 48. Quello che mi hai scritto l'ho già letto da un'altra parte. Mi piacerebbe avere invece una risposta breve e mirata ai quesiti che ho posto, tenendo presente che stiamo parlando di una eventuale omessa dichiarazione di 600 euro di compenso.
 
J

JERRY48

Ospite
quali sanzioni andrebbe incontro lo stesso amministratore?
Nel secondo comma sono disciplinati i casi di infedele dichiarazione che ricorrono quando:
  • sia dichiarato un reddito inferiore a quello dovuto;
  • sia dichiarata un'imposta inferiore a quella dovuta;
  • sia indicato un credito superiore a quello spettante;
  • siano indicate indebite detrazioni d'imposta;
  • siano indicate indebite deduzioni dall'imponibile.
In tali ipotesi, la sanzione amministrativa applicata oscilla tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.
E' sanzionato solo l'amministratore o tutto il Condominio?
L'amministratore per dichiarazione di reddito inferiore od omessa dichiarazione.
Il condominio per omessa fatturazione.
quale è il limite di IVA evasa o di imponibile non dichiarato oltre il quale il termine di prescrizione va a 10 anni?
Vai alla mia risposta precedente.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa, Jerry 48. Quello che mi hai scritto l'ho già letto da un'altra parte. Mi piacerebbe avere invece una risposta breve e mirata ai quesiti che ho posto, tenendo presente che stiamo parlando di una eventuale omessa dichiarazione di 600 euro di compenso.
@Non dovrei intervenire dopo le esaurienti spiegazioni di Jerr48, ma lo faccio egualmente in base al principo famoso di Andreotti...omissis...Questa tua domanda fa il paio con quella di FradJACOno a proposito di locazione a non parenti a mezzo comodato. Invito i Propisti, senza rigidezza, per puro concetto di partecipazione a problemi reali, a dircela tutta...E vengo al sospetto di ...Andreotti...
In base all'esposto non si capisce la necessità di sottofatturare il compenso di un amministratore regolarmente in carica con tanto di decisioni assembleari, verbalizzato e aggiornato di anno in anno. Sempre con la benedizione di Andreotti formulo l'ipotesi più realistica che mi viene in mente: Ti vuoi proporre al posto dell'amministratore dopo averlo fatto decadere, e non potendo o volendo prendere la partita IVA....necessariamente il compenso sarà in nero...il tutto confermato dal corrispettivo indicato (600 euro) che guarda caso è più o meno la metà (1.200 euro) di quello mediamente percepito dagli amministratori (come il mio in montagna per 24 alloggi e box...) e che si avvicina al netto dei tributi da versare. Su questa traccia di base sono possibili varianti che lascio alla fantasia di chi legge. Se è così il mio consiglio è di lasciar perdere...perchè anche gli amministratori come tutti noi: "teng' Famiglia"...O se preferisci: Vivi e lasci vivere o ancora da una mia variante del nono comandamento: Non desiderare il lavoro altrui (o d'altri come correggerebbe il FRAD...)
Per chiudere il "motto" di andreotti era: omissis..."che a pensar male spesso ci si azzecca" Cappitto mi hai??? QPQ.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
la chiocciola deve essere seguita da un nostro nickname per poter essere utile, così non va a mirar a nulla.
Per quanto riguarda il thread in corso vorrei dire che Un amministratore qualora eserciti il mestiere in maniera sistematica, abituale e organizzato (ad esempio, gestendo più condomini), il reddito prodotto sarà qualificato come reddito di lavoro autonomo e lo stesso sarà, pertanto, soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA (fatturazione, tenuta dei registri IVA, versamento dell’IVA periodica, dichiarazione). Il codice attività da indicare al momento della richiesta di apertura della partita IVA in tale ipotesi sarà il 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
Nella diversa ipotesi in cui amministratore di condominio sia un soggetto non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa l’attività di amministratore senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (come nel caso di un condomino che si occupa della gestione del proprio stabile), l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In tal caso, conseguentemente, non vi sarà alcun obbligo ai fini IVA, in quanto l’attività è esclusa dal campo di applicazione del tributo. Sarà sufficiente versare il 20% all'agenzia delle entrate tramite f24 come collaborazione occasionale. Ovvero l'amministratore non lavora 30 giorni su 30 per il condominio bensì un giorno al mese (come poi è in realtà). Oppure ancor meglio comprare quei bonus, i tagliandini, dove a fronte di una determinata somma erogata vi sono i tagli già predisposti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
la chiocciola deve essere seguita da un nostro nickname per poter essere utile, così non va a mirar a nulla.
Per quanto riguarda il thread in corso vorrei dire che Un amministratore qualora eserciti il mestiere in maniera sistematica, abituale e organizzato (ad esempio, gestendo più condomini), il reddito prodotto sarà qualificato come reddito di lavoro autonomo e lo stesso sarà, pertanto, soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA (fatturazione, tenuta dei registri IVA, versamento dell’IVA periodica, dichiarazione). Il codice attività da indicare al momento della richiesta di apertura della partita IVA in tale ipotesi sarà il 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
Nella diversa ipotesi in cui amministratore di condominio sia un soggetto non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa l’attività di amministratore senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (come nel caso di un condomino che si occupa della gestione del proprio stabile), l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In tal caso, conseguentemente, non vi sarà alcun obbligo ai fini IVA, in quanto l’attività è esclusa dal campo di applicazione del tributo. Sarà sufficiente versare il 20% all'agenzia delle entrate tramite f24 come collaborazione occasionale. Ovvero l'amministratore non lavora 30 giorni su 30 per il condominio bensì un giorno al mese (come poi è in realtà). Oppure ancor meglio comprare quei bonus, i tagliandini, dove a fronte di una determinata somma erogata vi sono i tagli già predisposti.
@arciera va bene così oppure Arciera@??? Me lo fai un esempio
in modo da non farmi sbagliare??? E già che ci sei, anche uno sull'uso delle faccine che a volte possono essere di grande aiuto.
Di norma vedo che quasi tutti le usate a fine testo. Ecco io non ci riesco. Grazie in anticipo. qpq. P.S. Quando come pensionato ho dichiarato dei compensi extra per prestazione occasionale come pianista il CAF li ha sommati agli altri redditi...Domanda: ha sbagliato??? Il quesito posto da @ROCNAT non mi è stato ben chiaro se si trattasse di compenso extra all'amministratore professionista in carica oppure si trattasse proprio di un condomino a cui dare
l'incarico come prestazione occasionale...Se così fosse la mia maldicenza di ispirazione Andreottiana risulterebbe del tutto errata e quindi....qui ci sono le mie scuse al postante @ROCNAT...Grazie.
 
J

JERRY48

Ospite
Scusa @QPQ se mi intrometto.
Hai visto cosa ho fatto? chiocciola + il tuo nickname (QPQ).

Ti ho "taggato" e così facendo tu riceverai la segnalazione.
[DOUBLEPOST=1406625792,1406625568][/DOUBLEPOST]
Me lo fai un esempio
in modo da non farmi sbagliare???
Così invece ti ho "citato" e lo stesso riceverai la comunicazione.
 

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