Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao.
Ho una discussione con mio marito riguardo a questo testo:

Art. 7
Modi che all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)

1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali: a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;

d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;

e) agricolo-zootecnica.


Secondo me cambiare la destinazione d'uso significa far passare un immobile (inteso come intero edificio) o una singola unità immobiliare (intesa come appartamento, magazzino, ecc.) da una categoria funzionale all'altra; secondo lui significa far passare un immobile (inteso come appartamento, ecc.) o una singola unità immobiliare (intesa come stanza) da un uso a un altro (es.: da bagno a camera da letto, da cucina a salotto). Chi ha ragione? Non è pura curiosità, ma ne va anche della possibilità di far considerare dei lavori in un certo modo piuttosto che in un altro, cosa su cui chiederò lumi eventualmente in un'altra discussione.
Grazie
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
La destinazione d'uso è uno status a cui segue una variazione catastale. Mi spiego, con il caso classico, dell'appartamento che un bel giorno ti viene richiesto in locazione come Ufficio. Se tu fai richiesta di variazione d'uso-dell'intero appartamento- da abitazione A/2 a A/10 unità direzionale (ufficio) Variazione che può avvenire senza opere, il Comune autorizza e tu devi fare la variazione catastale, da A/2 ad A/10, facendo lievitare la rendita e le aliquote impositive. (Ti pareva che una amministrazione si perdesse l'occasione per spremere maggiori oneri?)
 

Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie mille. Ho vinto :^^::^^::^^:
A questo punto vi chiedo un'altra cosa: un cambio uso di locali/diversa distribuzione interna (con abbattimento di tramezzi, spostamento di bagni, rifacimento dell'impianto elettrico e "facimento" da zero dell'impianto di riscaldamento, nonché aggiunta - previa delibera condominiale positiva - di un balcone) fa considerare i lavori necessari come ristrutturazione o siamo nei limiti della manutenzione straordinaria?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
L'aggiunta del balcone può fare rientrare i lavori nella ristrutturazione perchè si interviene sui prospetti. Comunque è opportuno verificare il reg. ed. locale se da maggiori ragguagli e le Norme tecniche dello strumento urbanistico. Ogni Ufficio tecnico dei comuni poi danno interpretazioni diverse.
 

Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi mi stai dicendo che senza il balcone non sarebbe ristrutturazione? Ma allora la ristrutturazione interna di un appartamento esiste o no? E, se sì, quando se ne può parlare?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
se non tocchi le strutture portanti è solo manutenzione straordinaria. Come ti ho detto i tecnici comunali interpretano le leggi a volte a loro piacimento. Dipende anche dalla normativa comunale dove è collocato l'edificio, se in centro storico ci possono essere precisazioni ulteriori che prevedono pratiche edilizie differenti
 

Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per le risposte, anche se un po' contrastanti.
Un'altra cosa ancora: vi risulta che sulla ristrutturazione ci sia da pagare la Bucalossi sul totale delle spese? O anche su questo ogni comune decide come gli pare?
 

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