permar30

Nuovo Iscritto
Abito in un condominio di 4 unità (pertanto non necessita di amministratore): 2 a piano terra e 2 al primo piano. Io e l'altro condomino al primo piano abbiamo anche la proprietà di relative porzioni di sottotetto.
Ho chiesto la cosnulenza tecnica per rifare il tetto (sia la parte strutturale in legno che la coibentazione e le tegole) poiché la mia porzione di sottotetto e tutta puntellata in modo provvisorio e successivo alla relaizzazione dell'immobile (60 anni fa). Intendo che, laddove nel tempo i vecchi proprietari hanno ravvisato debolezze nel legno che compone il tetto, hanno puntellato con sostegni provvisori.

Ora vorrei mettere a posto il sottotetto, pavimentando e realizzando mobiletti per uso soffitta, ma immagino che togliendo quegli appoggi provvisori il tetto non reggerebbe.

E' o no un mio diritto chiedere usufruire dello spazio sotto tetto in condizioni di perfetta funzionalità (senza quegli appoggi provvisori, intendo)?
E se la risposta è sì, è dovere degli altri condomini intervenire nel rifacimento del manto di copertura, smantellando quello esistente e sostituendolo in toto? Oppure è di mia pertinenza anche il manto?

Infine: se i lavori di rifacimento del tetto sono di pertinenza condominiale, come si suddividono? secondo i millesimali oppure i due condomini che usufruiscono del sottotetto hanno una quota parte maggiore?

grazie per le risposte,
mario
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se da l'atto notarile il sottotetto risulta di proprietà dei 2 appartamenti del piano sottostante è tuo e partecipa alla spesa straordinaria con i suoi mm. di pp. se l'atto nulla dice ha riguardo è condominiale, e la spesa se verrà approvata dalla maggioranza e va divisa per tutti i comproprietari i base ai mm. di pp.:daccordo:
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
La spesa grava a carico di tutti i condomini coperti dal tetto. Ora, visto che tu hai a proprietà del sottotetto pagherai anche per quella,oltre alla quota per l'appartamento. Ed il tutto su base millesimale.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
dove hai ottenuto questa informazione?
Dal Codice Civile :
Art.1129 - Nomina e revoca dell'amministratore - Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
+
Art.1138 - Regolamento di condominio - Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
:daccordo:
 

antonella de paolis

Nuovo Iscritto
Forse non mi sono spiegata: easylifecapital sostiene che l'amministratore è obbligatorio e partire da due condomini. So bene che è obbligatorio a partire da 4. Vorrei sapere da dove easyllife ha avuto l'informazione di ciò che asserisce. Grazie
 

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