parvati

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Salve,
sto vendendo una casa a Roma ed ora mi accorgo che non ha l`abitalita`, la costruzione dell`edificio risale al 1965 e quando ho comprato l`appartamento nel 1992 il notaio non mi ha informata del fatto ed ha messo sull`atto trattasi di fabbricato costuito prima del 1 settembre 1967, ora il pericolo e` che forse la persona che vuole acquistare potrebbe non farlo piu` per tale situazione.
Per favore potreste dirmi se in una costruzione ante 1967 puo` essere giustificata l`assenza dell`abitabilita`?
Come posso fare per tranquillizzare l`acquirente e tutelarmi da eventuali rivalse future?
Ringrazio infinitamente
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
Salve,
sto vendendo una casa a Roma ed ora mi accorgo che non ha l`abitalita`, la costruzione dell`edificio risale al 1965 e quando ho comprato l`appartamento nel 1992 il notaio non mi ha informata del fatto ed ha messo sull`atto trattasi di fabbricato costuito prima del 1 settembre 1967, ora il pericolo e` che forse la persona che vuole acquistare potrebbe non farlo piu` per tale situazione.
Per favore potreste dirmi se in una costruzione ante 1967 puo` essere giustificata l`assenza dell`abitabilita`?
Come posso fare per tranquillizzare l`acquirente e tutelarmi da eventuali rivalse future?
Ringrazio infinitamente


Possibile che gli immobili costruiti prima del '67 non abbiano bisogno di nessuna certificazione? Niente agibilità?
in estrema sintesi.......il 1 settembre 1967 è una data fissata in relazione all'obbligo di verifica del certificato di abitabilità e licenze, richiamata in particolare dalla l.47/85, che imponeva l'obbligo di verifica delle licenze edilizie e certificati di abitabilità per gli immobili post 01.09.1967, mentre per gli immobili costruiti precedentemente era sufficiente la dichiarazione sostitutiva, che quotidianamente viene riportata negl'atti notarili...; questa data è stata scelta per convenzione, non potendo effettuare ricerche a ritroso "fino alla notte dei tempi"..
il certificato di abitabilità/agibilità è stato introdotto col r.d.1265 del 1934, sebbene alcuni comuni avessero già in precedenza qualcosa di simile, mentre la licenza edilizia è obbligatoria dal '42.
nel periodo 34-67, quindi, non è che "tutto è a norma", ma semplicemente, non è necessaria la verifica a pena di nullità degli atti...
Le case ante 67 non necessitano di agibilità ma di sola autocertificazione del proprietario.:sorrisone::D
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
Mi saprebbe dire in dettaglio che tipo di autocertificazione dovrei fare, qual`e` la formula che mi tutala a tutti gli effetti?

sul forum ci diamo tutti del tu....................:D
Sarà il notaio in sede di rogito a far dichiarare al venditore, sotto la propria responsabilità penale, che l'immobile è ante 67 ( se non ricordo male la legge che ha stabilito questo è la 47/85). Considera che questa è una dichiarazione in atto pubblico ed è assolutamente valida sia per il notaio in sede di stipula che per la banca per l'erogazione del mutuo. Naturalmente dovrai accertarti che dopo tale data non siano state effettuate opere che abbiano richiesto il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie e che la planimetria catastale corrisponda allo stato di fatto.
 

parvati

Nuovo Iscritto
Salve, ho un altro quesito da proporti, ho visto dall`atto di acquisto dell`appartamento che il notaio ha riportato la seguente dicitura:
la costruzione immobiliare in oggetto e` stata effettuata in data anteriore al 01 settembre 1967 (licenza di costruzione n.......rilasciata dal comune di Roma nell` anno 1965 e successiva variante n.....rialasciata nel 1968). Secondo te questa variante rientrerebbe nella clausola ante 67?
Grazie ancora
 

parvati

Nuovo Iscritto
Ciao avrei un altro quesito da porvi,
Sono in procinto di regolarizzare, al catasto pagando ovviamente una multa, un piccolo sgabuzzino che ho creato alzando un muro di circa mt 1,50 di lunghezza, tale modifica e` considerato una modifica importante? Devo richiedere dei collaudi o certificazioni varie e di che natura dovrebbero essere queste certificazioni?
Visto che l`appartamento non ha l`abitabilita` poiche` costruzione ante 67 potrebbe questa modifica, una volta regolarizzata al catasto, creare dei problemi in fase di rogito.
Ringrazio
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
Salve, ho un altro quesito da proporti, ho visto dall`atto di acquisto dell`appartamento che il notaio ha riportato la seguente dicitura:
la costruzione immobiliare in oggetto e` stata effettuata in data anteriore al 01 settembre 1967 (licenza di costruzione n.......rilasciata dal comune di Roma nell` anno 1965 e successiva variante n.....rialasciata nel 1968). Secondo te questa variante rientrerebbe nella clausola ante 67?
Grazie ancora

certo, come ti ho gia' detto e' il notaio che lo scrive sul rogito stesso. :p
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
Ciao avrei un altro quesito da porvi,
Sono in procinto di regolarizzare, al catasto pagando ovviamente una multa, un piccolo sgabuzzino che ho creato alzando un muro di circa mt 1,50 di lunghezza, tale modifica e` considerato una modifica importante? Devo richiedere dei collaudi o certificazioni varie e di che natura dovrebbero essere queste certificazioni?
Visto che l`appartamento non ha l`abitabilita` poiche` costruzione ante 67 potrebbe questa modifica, una volta regolarizzata al catasto, creare dei problemi in fase di rogito.
Ringrazio

certo, la piantina catastale deve essere identica allo stato di fatto dell'immobile.
altrimenti il notaio non rogita e tu saresti inadempiente come venditore.
questo perche' PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14).
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

entro la data del rogito ed a spese del venditore.
 

Leonardo Raso

Nuovo Iscritto
Consiglio di affidarsi ad un agente immobiliare esperto della tua città che possa aiutarti nel risolvere tutte queste questioni prima del rogito. Una sentenza della c. Di cassazione ha sancito che il venditore DEVE sempre consegnare all'cquirente al rogito il cert di abitabilità/agibilità, salvo il caso in cui le parti nel contratto hanno pattutio che ció non avverrà precisando che di tale circostanza se ne é tenuto conto per la determinazione del prezzo.
Se l'immobile ha i requisiti il cert di agibilitá si ottiene al più tardi per silenzio-assenso del Comune competente a rilasciare il certificato stesso.
Ma come mai nessuno ti ha detto nulla prima del rogito?
Leonardo
 

parvati

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti, brutte notizie dal mio architetto che e` andato all`ufficio urbanistica del comune, e non solo hanno scoperto che non c`e` l`abitabilita`, ma che l`anno di licenza di costruzione non e` il 1965, come veniva dichiarato dal venditore (una Societa`) nell`atto di acquisto quando ho comprato la casa, ma la licenza dovrebbe essere del 1966 con variente in corso d`opera del 1968. Ora secondo il parere dell`architetto sembra impossibile che un fabbricato di grandi dimensioni con licenza costruzione nel 1966 sia stato terminato nel 1967.
Cosa dovrei dichiarare io in sede di rogito a questo punto? costruzione e` ante 1967? potrei incorrere in falso con tutte le relative conseguenze?
Grazie a tutti
Parvati
 

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