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20Giu 2014 - IL SOLE 24 ORE -
CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO
LA DOMANDA Possiedo tre garage con tetti a copertura in eternit (cemento-amianto). Eviterei di doverli rimuovere se li ricoprissi con pannelli bituminosi, o ci sono altre opportunità? R. C. - MISINTO
Non è detto che la copertura in eternit sia effettivamente da dismettere, dovendosi preliminarmente condurre un’analisi, da parte di untecnico abilitato, volta ad accertare lo stato di conservazione della medesima secondo il Dm 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (applicabile, in particolare, alle strutture edilizie a uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o, comunque, di utilizzazione collettiva, in cui sono presenti manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse). Come ricorda, invero, il punto 2 dell’allegato al decreto citato, la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, essendo "estremamente improbabile" che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto qualora il materiale di copertura sia in buone condizioni e non venga manomesso. Al contrario, soltanto nel caso in cui il materiale venga danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, o per deterioramento dovuto a eventi meteorologici significativi, si potrà verificare un rilascio di fibre, di per sé rilevante quale rischio potenziale. In tali casi sarà, dunque, da condurre una valutazione dello stato di conservazione delle coperture, che potrebbe portare a tre diversi tipi di situazioni, e cioè:1) alla constatazione che si tratta di materiali non suscettibili di danneggiamento (per esempio, materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento; materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti; materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale allo stato compatto; mancata esposizione degli occupanti, in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio), con mero obbligo di controllo periodico delle condizioni dei materiali e con il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, così da minimizzare il rilascio di fibre di amianto;2) alla presenza di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento (situazioni nelle quali esiste un pericolo di potenziale rilascio di fibre di amianto, come: materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti; materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi di manutenzione; materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento, come vibrazioni, correnti d'aria eccetera), nel cui caso dovranno, preliminarmente, venire adottati provvedimenti di prevenzione del danneggiamento e, quindi, si dovrà attuare un programma di controllo e manutenzione, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4 del decreto citato; peraltro, nel caso in cui non sia possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento, dovrà essere presa in considerazione l'eventualità di un intervento di bonifica da attuare a medio termine, osservando le modalità previste dalla legge;3) al rinvenimento di materiali danneggiati (allorché esiste, effettivamente, un pericolo di rilascio di fibre di amianto, con possibile esposizione degli occupanti o residenti limitrofi, come, ad esempio, materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, tali da presentarsi danneggiati per azione degli occupanti o per interventi di manutenzione, deteriorati a causa di fattori esterni quali vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria eccetera, deteriorati per degrado spontaneo; materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione), soltanto in tali casi con relativo obbligo di attuare tempestivamente un’azione specifica volta ad eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente (punto 2/C dell'allegato citato).Talvolta le Regioni/enti locali prevedono contributi economici per la dismissione delle coperture in amianto. Si consiglia, pertanto, di acquisire informazioni in tal senso presso le amministrazioni territoriali o presso la Camera di commercio locale.Quanto alle soluzioni tecniche prospettate dal lettore, soltanto la perizia di un tecnico potrà fornirgli i suggerimenti più adeguati al suo caso.
Da: Banca Dati Legale