lorettamasotti

Membro Attivo
Nel nostro condominio vi sono alcune parti (tetto di alcuni garage e tettoia deposito biciclette ) con amianto.
L'amministratore è restio ad intervenire nonostante richieste da anni di alcuni proprietari. Alla fine ha fatto fare un preventivo di spesa che dice va divisa tra tutti i condomini. La decisione va presa a maggioranza o si tratta di un risanamento necessario e dovuto? La spesa non dovrebbe ricadere esclusivamente sui diretti proprietari dei garage? L'unica parte comune è la tettoia per le biciclette. Cosa ne pensate? Loretta
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
A rigor di logica i proprietari dei garage pagano la loro bonifica, oltre eventualmente una quota (secondo valori millesimali) della bonifica tettoia biciclette se di proprietà comune.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Inoltre, la decisione va presa non solo con le dovute maggioranze ma soprattutto con l' intelligenza e l' urgenza che il caso comporta. E mi sembra che nello specifico, ci siano anche estremi penalmente rilevanti nell' omissione della bonifica. .....
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se l'eternit non si sfalda non è pericoloso come lo descrivono, anche se dovesse presentare delle piccole sfaldatore si possono usare degli accorgimenti di prevenzione, poi non vedo il perchè l'amministratore sia restio ad effettuare un'opera di binifica, a meno che non sia interessato personalmente, vedo che sei di ravenna, a porto corsini a ottobre scorso ne ho bonificato di eternit a josa senza nessun problema basta usare degli accorgimenti necessari, per la spesa spetta a tutti i condomini che ne fanno uso e di proprietà per mm.
 

lorettamasotti

Membro Attivo
se l'eternit non si sfalda non è pericoloso come lo descrivono, anche se dovesse presentare delle piccole sfaldatore si possono usare degli accorgimenti di prevenzione, poi non vedo il perchè l'amministratore sia restio ad effettuare un'opera di binifica, a meno che non sia interessato personalmente, vedo che sei di ravenna, a porto corsini a ottobre scorso ne ho bonificato di eternit a josa senza nessun problema basta usare degli accorgimenti necessari, per la spesa spetta a tutti i condomini che ne fanno uso e di proprietà per mm.
Grazie, l'eternit è molto deteriorato.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se è molto deteriorato necessità la rimozione da un ditta specializzato, per lo smaltimento, l'amministratore dovrebbe riunire gli interessati e decidere il da farsi, solo gli interessati
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Per completare l'argomento:
20Giu 2014 - IL SOLE 24 ORE -


CONDIZIONI CHE IMPONGONO LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO

LA DOMANDA Possiedo tre garage con tetti a copertura in eternit (cemento-amianto). Eviterei di doverli rimuovere se li ricoprissi con pannelli bituminosi, o ci sono altre opportunità? R. C. - MISINTO

Non è detto che la copertura in eternit sia effettivamente da dismettere, dovendosi preliminarmente condurre un’analisi, da parte di untecnico abilitato, volta ad accertare lo stato di conservazione della medesima secondo il Dm 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (applicabile, in particolare, alle strutture edilizie a uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o, comunque, di utilizzazione collettiva, in cui sono presenti manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse). Come ricorda, invero, il punto 2 dell’allegato al decreto citato, la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, essendo "estremamente improbabile" che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto qualora il materiale di copertura sia in buone condizioni e non venga manomesso. Al contrario, soltanto nel caso in cui il materiale venga danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, o per deterioramento dovuto a eventi meteorologici significativi, si potrà verificare un rilascio di fibre, di per sé rilevante quale rischio potenziale. In tali casi sarà, dunque, da condurre una valutazione dello stato di conservazione delle coperture, che potrebbe portare a tre diversi tipi di situazioni, e cioè:1) alla constatazione che si tratta di materiali non suscettibili di danneggiamento (per esempio, materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento; materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti; materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale allo stato compatto; mancata esposizione degli occupanti, in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio), con mero obbligo di controllo periodico delle condizioni dei materiali e con il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, così da minimizzare il rilascio di fibre di amianto;2) alla presenza di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento (situazioni nelle quali esiste un pericolo di potenziale rilascio di fibre di amianto, come: materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti; materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi di manutenzione; materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento, come vibrazioni, correnti d'aria eccetera), nel cui caso dovranno, preliminarmente, venire adottati provvedimenti di prevenzione del danneggiamento e, quindi, si dovrà attuare un programma di controllo e manutenzione, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4 del decreto citato; peraltro, nel caso in cui non sia possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento, dovrà essere presa in considerazione l'eventualità di un intervento di bonifica da attuare a medio termine, osservando le modalità previste dalla legge;3) al rinvenimento di materiali danneggiati (allorché esiste, effettivamente, un pericolo di rilascio di fibre di amianto, con possibile esposizione degli occupanti o residenti limitrofi, come, ad esempio, materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, tali da presentarsi danneggiati per azione degli occupanti o per interventi di manutenzione, deteriorati a causa di fattori esterni quali vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria eccetera, deteriorati per degrado spontaneo; materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione), soltanto in tali casi con relativo obbligo di attuare tempestivamente un’azione specifica volta ad eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente (punto 2/C dell'allegato citato).Talvolta le Regioni/enti locali prevedono contributi economici per la dismissione delle coperture in amianto. Si consiglia, pertanto, di acquisire informazioni in tal senso presso le amministrazioni territoriali o presso la Camera di commercio locale.Quanto alle soluzioni tecniche prospettate dal lettore, soltanto la perizia di un tecnico potrà fornirgli i suggerimenti più adeguati al suo caso.

Da: Banca Dati Legale
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In Lombardia, se non erro, era richiesto stato richiesto solo un censimento della presenza di amianto con la dichiarazione dello stato delle condizioni.

L'obbligo di bonifica è stato prorogato molte volte: oggi credo sia stato spostato al 2016.

La spesa spetta a chi compete...;) .: per poter rispondere occorrerebbe conoscere il Regolamento di Condominio, come sono definite le parti comuni, e se esista una doppia tabella millesimale: quella che include tutte le prprietà e quella per i soli garage. Sapere se i box sono realizzati su particelle di suolo frazionate di proprietà esclusiva o se il suolo fa parte indistintamente dell'intero condominio, ...
Capisco l'idea di considerare le loro coperture finalizzate solo alle stesse, ma se c'è contrasto , non se ne esce facilmente.

In assenza di specificazioni son dolori: potrebbe sostenersi sia la soluzione di attribuire la copertura dei garage ai soli box, sia considerare tutte le coperture come globalmente condominiali. Ci sono stati dei precedenti che possano fare da precedente? Per interventi sul tetto dell'edifici residenziale, hanno contribuito anche i proprietari dei box?
 

peromelo

Nuovo Iscritto
Conduttore
Riguardo alla suddivisione delle spese, non saprei di certo, ma credo che aspetti ai proprietari dei garage. Riguardo invece alla decisione di rimozione o meno, se l'eternit è in stato ormai degradato, e quindi è pericoloso, rimozione e smaltimento sono obbligatori. Su questo sito dedicato allo smaltimento dell'eternit, si possono trovare diversi approfondimenti al riguardo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto