Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sentenza di Cassazione la 862/2015
sono andato a leggere la sentenza su www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/.../Online/_.../Binder1.pdf
la Cassazione ha rigettato il 1° ed il 2° motivo di appello dell'attore che aveva già avuto torto in I e II Grado; ha accolto, ma con rinvio alla Corte d'Appello, il 3° ed il 4° motivo, accorpandolo al 3°.
Quindi non è ancora finita.
Certo che è strano come un condomino possa rinunciare alla comproprietà di un bene comune comune come il riscaldamento: non era valido a quel tempo, 14 luglio 1986, il 1118 del c.c.?
Comunque, prima dell'avvento delle recenti Leggi sul risparmio energetico e sulla gestione del condominio, in modo particolare ai tempi ai quali si riferisce la vicenda (1987), io sapevo che per disattivare completamente il servizio centralizzato di riscaldamento e passare al riscaldamento autonomo, se questo poi era previsto al momento della creazione del condominio, occorrevano 1000/1000 di proprietà. Ora le cose sono cambiate, anche se sono cambiate in peggio: favoriscono il distacco dei primi due, massimo tre, condomini poi tutti gli altri siccome con il loro distacco creeranno un aumento dei costi di gestione dell'impianto centralizzato non potranno più staccarsi.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di lite giudiziaria del Condominio contro uno o più condomini (proprietari)...si ha una suddivisione della compagine e la "comunione" delle spese non segue il criterio normale.
io non so gli usi in quel di Pd, anche se c' ho vissuto per 3 anni della mia esistenza,
ma ti posso assicurare che sia a Mi che a Rm, città che, posso dire, pratico da sempre, non è così semplice come la metti tu.
Già quando l'amministratore ha messo all'ordine del giorno l'istruzione di una lite giudiziaria, sia nei confronti di uno o più condomini o che sia nei confronti di fornitori, per prima cosa deve sapere, anche a grandi linee, il costo di tale impresa.
I costi del giudizio, onorario e costi di presentazione della istanza, vanno approvati dalla assemblea, perché i soldi debbono essere riscossi.
L'avvocato fino a quando non ha ricevuto l'incarico ufficiale, non chiede soldi, ma prima di deporre l' atto di citazione stai sicuro che chiede almeno un anticipo. Poi nelle more delle lungaggini giudiziarie fatte di rinvii, stai pur certo che arriva a chiedere il saldo che copre almeno il 90% del suo onorario. E l'amministratore questi soldi da dove li prende? Li anticipa lui? Oppure va a cercare un avvocato che aspetta di farsi pagare il proprio onorario a sentenza pubblicata magari in 12/24 tranche mensili?
Intanto questa è la situazione.
Poi mettiamo che il condominio vinca e che il soccombente debba pagare le spese processuali più l'onorario dell' avvocato. Toh, guarda caso, la somma decisa dal giudice è sempre inferiore rispetto alla somma richiesta dall'avvocato.
I soldi stabiliti dal giudice rientrano nella cassa condominiale ed il disavanzo?...mancia ragazzo!!!!!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non vi è rinuncia alla comproprietà da parte di un singolo condomino...e la Corte mai ha affermato tale principio perchè cozza direttamente contro un preciso dispositivo di Legge sull'argomento.
Convengo che a prima vista possa sembrare un "volo pindarico"...ma la sentenza riafferma come sia possibile dismettere un impianto che è antieconomico per il Condominio e infatti subordina la dismissione alla dimostrazione che la modifica apporterà vantaggi.

Nemmeno entro sulla questione di cosa sia più economico (centralizzato piuttosto che autonomo o altro)...e mi limito a dire che di ogni cosa sul tema puoi dimostrare il contrario.
Personalemente, proprio in virtù della situazione economica attuale, eviterei il centralizzato (pensa ai Condomini dove vi siano "morosi" in nmero rilevante).

In merito agli usi...la provincia/città non fa differenza.
Dubito esistano avvocati munifici disposti ad attendere la fine dei processi per riscuotere il dovuto.
L' amministratore deve recuperare le somme necessarie...e le quote colpiranno in proporzione tutti coloro che non sono parte avversa.
Il capitolo della compensazione decisa dal Giudice o sugli effetti del Dissenso alla lite è meglio che nemmeno lo iniziamo...troppe le variabili.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
ho capito credo, quin
Buon giorno Sergio.
Purtroppo la semplicità lessicale non e' una mia virtù.
Volevo solo evidenziare questo:
salvo non ricorra l'ipotesi di nullità radicale, nei casi in cui il "vizio" abbia rilevanza quanto alll'annullabilità della delibera (come nel caso di specie), assume notevole rilievo l'art.1137 cc ed il termine perentorio d'impugnazione in esso contenuto: si potrà usare l'espediente del decorso del tempo (30 gg) per rendere legittimo e definitivo ciò che ab initio non era.
Riepilogando: l'assemblea elegge invalidamente un nuovo amministratore (=mancanza di quorum come da art.1136 cc), il Presidente dichiara eletto il nuovo amministratore; decorsi 30 gg (dalla notifica agli assenti e dalla delibera per i contrari e astenuti) il decisum diverrà inoppugnabile per chiunque e l'amministratore illegittimamente eletto sarà legittimo.
Il Presidente in ciò ha un peso di non poco conto (ovvio nell'inerzia altrui = chi ha possibilità d'impugnativa ex art. 1137).
Saluti.
La frase ch non capisco è la seguente
quote
l'assemblea elegge invalidamente un nuovo amministratore .(mancanza di quorum come da art.1136, Il Presidente dichiara eletto il nuovo amministratore
unquote
domanda : quale legge,regolamento, prassi quello che vuoi tu gli consente di fare tale dichiarazione ? che per me è falsa perchè il quorum non è stato raggiunto
 
O

Ollj

Ospite
sono andato a leggere la sentenza su www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/.../Online/_.../Binder1.pdf
la Cassazione ha rigettato il 1° ed il 2° motivo di appello dell'attore che aveva già avuto torto in I e II Grado; ha accolto, ma con rinvio alla Corte d'Appello, il 3° ed il 4° motivo, accorpandolo al 3°.
Quindi non è ancora finita..

Finita?
Certo che lo è; infatti quanto al principio di diritto = la dismissione del centralizzato è ben possibile quando sia deliberata validamente a maggioranza (1° e 2° motivo); ergo, non necessaria l'unanimità dei consensi (come volevasi far credere).
Infine viene cassata la sentenza d'appello limitatamente al 3° motivo: mancato risarcimento a fronte della invalidità della 1° delibera e solo quanto al c.d. periodo di carenza (sino a che non intervenne valida delibera a maggioranza); dal 1992 in poi nulla è più dovuto ed il ricorrente non potrà pretendere il ripristino del sistema di centralizzato di riscaldamento.

Cordialità.


domanda : quale legge,regolamento, prassi quello che vuoi tu gli consente di fare tale dichiarazione ? che per me è falsa perchè il quorum non è stato raggiunto

Lo consente una norma del CC; nello specifico l'art.1137 Cc che così recita:
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria
.

La passività di chi può ricorrere contro l'illegittimità determina la legittimità del deliberato.
Affinchè ciò non si realizzi, sarà necessario impugnare, nei termini, la delibera e relativo verbale contestando la mancata maggioranza e l'invalidità della nomina.
 
Ultima modifica di un moderatore:

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
mi stai dicendo che un presidente può far dichiarare valida una votazione invalida speculando s fatto che i cndomini non abb iamo voglia di imbacarsi in un ricorso ?

Ammesso che sia così ( e faccio fatica a crederlo) qual'è la norma di legge (o altra norma) che glielo consente?
)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...Ammesso che sia così ( e faccio fatica a crederlo) qual'è la norma di legge (o altra norma) che glielo consente?
)
La frase finale dell'art. 1137 citato da Ollj.

In merito alle spese di giudizio a carico degli astenuti avevo già spiegato che mai potranno essere ripartite sugli astenuti che siano al contempo parte avversa nella causa Condominiale.
Per gli astenuti che non sono parte avversa la cosa dipende da altre questioni.
Quindi nessun "anche"
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
continuo a non capire. come fa uu presidente di assemblea a dichiarare valida una votazione invalida ??

Capisco che l'art.1137 dice che "per le deliberazioni contrarie alla legge ecc."

Ma al presidente chi gli da il permesso di dichiarare ll falso? I condominipresenti non possono fare niente ?


te
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto