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Ollj

Ospite
Solo e se le quote fossero tutte eguali.... diversamente anche con una % inferiore al 51%, ben si potrebbe raggiungere la maggioranza, infatti l'art.1105 dice "calcolata secondo il valore delle loro quote"
Analogo principio nel 1108 (dove la maggioranza e' pari ai 2/3 del valore, non dei partecipanti)
Partecipanti = Quanti partecipano alla comunione.
 

pipino_76

Membro Junior
Conduttore
grazie per la risposta.
Infatti, anche io interpreto "Partecipanti = Quanti partecipano alla comunione".
Invece l'amministratore sembra che intenda i partecipanti all'assemblea.
Giusta la tua precisazione, infatti intendo proprio 51% dei comproprietari = 51% del valore delle quote di proprieta'.

Quindi, se all'assemblea della comunione (NON condominio) sono presenti non oltre il 50% delle quote di comproprieta' (<= 50%) necessariamente ogni eventuale delibera, anche se votata da tutti i presenti, sarebbe di per se' invalida e annullabile, ok?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Dipende...diciamo che non sarebbe "efficace" nei confronti degli "assenti".
Comunione e Condominio sono il simili...ma solo per il secondo si parla di mutuabilità dei criteri del primo.

Comunque anche in Condominio serve per quasi tutte le decisioni almeno il 50% dei millesimi.
Quindi:

A-in Comunione serve il 51% delle quote (millesimi) di possesso per vincolare le altre

B-in Condominio serve il 51% dei presenti che però abbiano almeno 500 millesimi ovvero il 50% delle quote (eccetto delibere particolari).
 

pipino_76

Membro Junior
Conduttore
Giusto, la cosa e' chiara.

Pero' si fa interessante nel momento in cui l'amministratore di comunione (non condominio) spaccia per "delibera" la volonta' dei proprietari che dispongono del 50% delle quote di comproprieta' (il 50% esatto, non un infinitesimo di piu') e la esegue a spese anche dei restanti comproprietari cui fa capo il rimanente 50% delle quote di comproprieta' che invece sono stati dissenzienti, astenuti o non presenti.

A questi ultimi non rimarrebbe, temo, altra via che metter mano al portafoglio e dopo alcuni anni vedere dichiarata nulla la cosiddetta "delibera".

A mio modesto modo di vedere, l'amministratore dovrebbe essere multato per non aver fatto subito presente che la delibera era invalida e per non essersi rifiutato di eseguirla.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Multa all' amministratore incompetente? Non esiste simile "dispositivo".

Rifiuto all' esecuzione? Mhhh...pensa che nel caso di delibera condominiale annllabile (magari per palese mancanza della maggioranza prevista) la stessa è considerata dalla Legge comunque valida ed efficace. Un amministratore potrebbe essere accusato di inadempienza qualora non provvedesse all' esecuzione.

Come ho detto in caso di comunione la decisione resterebbe perlopiù valida...ma non vincolante per i restanti proprietari.

Esempio: il 49% dei proprietari di un terreno fanno erigere una recinzione a delimitazione dello stesso. Pagano di tasca loro senza nulla poter pretendere dagli altri.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi, se all'assemblea della comunione (NON condominio) sono presenti non oltre il 50% delle quote di comproprieta' (<= 50%) necessariamente ogni eventuale delibera, anche se votata da tutti i presenti, sarebbe di per se' invalida e annullabile, ok?
Come detto da Dimaraz, sarebbe quantomeno subito eseguibile, salvo ricorso all'autorità giudiziaria; solo a seguito della mancata impugnativa, entro il termine perentorio dei 30gg, il tutto sarà "sanato" e non più contestabile.
Infine, in assenza di valida maggioranza, sarà sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria, sì da conseguire i provvedimenti necessari per l'amministrazione del bene.
 

pipino_76

Membro Junior
Conduttore
Multa all' amministratore incompetente? Non esiste simile "dispositivo".
Un amministratore potrebbe essere accusato di inadempienza qualora non provvedesse all' esecuzione.
Certo, lo so; la mia era una personale opinione su come "dovrebbe essere".

Esempio: il 49% dei proprietari di un terreno fanno erigere una recinzione a delimitazione dello stesso. Pagano di tasca loro senza nulla poter pretendere dagli altri.
questo vale anche nel caso >49% ma <= 50% mi pare di capire.
Non vale invece nel caso >50% (amministrazione ordinaria) ove devono pagare tutti.
Ed e' proprio questo il caso in questione: cosiddette "delibere" votate solo dal 50% delle quote di comproprieta' (gestione ordinaria, ma addirittura a volte straordinaria) vengono dall'amministratore eseguite addebitandone il costo ANCHE al 50% di quote di comproprieta' che non le ha votate a favore.

Forse sarebbe il caso di dire all'amministratore di addebitare tali spese solo al 50% che le ha volute.


ringrazio tutti per le risposte e i chiarimenti.
 

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