Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non ho capito quali sono i termini per addavenire ad un accordo per stabilire pacifici rapporti: in sostanza ti hanno detto di obbedire alla sentenza. A questo punto cosa dice il tuo avvocato? E' sempre lo stesso che ti ha portato alla sconfitta oppure lo hai cambiato? L'avvocato è una scelta importante se questo ti ha spiegato la sua strategia , e questa ricalca i consigli trovati in questo forum, bene. Altrimenti lo cambi. Io ho l'impressione che il tuo avvocato non sia sufficientemente compenetrato nella faccenda: mi sembra che appartenga alla categoria "se mi dai delle carte vincenti vinciamo altrimenti speriamo nella interpretazione del giudice". Non so se nella medesima vertenza si possa avere il riconoscimento dell'usucapione: credo che necessiti di un procedimento a se stante: e prima lo fai e meglio è per te.
A quali condizioni è possibile usucapire le parti comuni del condominio? » Studio Martignetti
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
non ho capito quali sono i termini per addavenire ad un accordo per stabilire pacifici rapporti: in sostanza ti hanno detto di obbedire alla sentenza. A questo punto cosa dice il tuo avvocato? E' sempre lo stesso che ti ha portato alla sconfitta oppure lo hai cambiato? L'avvocato è una scelta importante se questo ti ha spiegato la sua strategia , e questa ricalca i consigli trovati in questo forum, bene. Altrimenti lo cambi. Io ho l'impressione che il tuo avvocato non sia sufficientemente compenetrato nella faccenda: mi sembra che appartenga alla categoria "se mi dai delle carte vincenti vinciamo altrimenti speriamo nella interpretazione del giudice". Non so se nella medesima vertenza si possa avere il riconoscimento dell'usucapione: credo che necessiti di un procedimento a se stante: e prima lo fai e meglio è per te.
A quali condizioni è possibile usucapire le parti comuni del condominio? » Studio Martignetti

ciao
ovviamente ho dovuto cambiare avvocato, il quale preso atto che il precedente giudizio non era stato sufficiente documentato da prove che provassero l'esistenza della porta (progetto), adesso in appello non è possibile produrre prove poichè verrebbero sicuramente rigettate d'ufficio anche se riuscirebbero a ribaltare l'esito del giudizio.
Il mio avvocato non potendo contare sulle prove, sta puntando sul diritto di servitù (almeno quello, attualmente riconosciutoci) dell'androne dello stabile unitamente alla porta di accesso all'atrio, e quindi come accennavi nel tuo post nell'interpretazione del giudice.
In concomitanza può anche far valere nella stessa causa di appello, il discorso degli impianti installati nell'atrio da oltre 20 anni giacchè quest aspetto giustifica la difficoltà a dover eliminare la porta di accesso?
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Purtroppo, quando si inizia una causa bisogna essere confortati da documenti da allegare, altrimenti succedono queste cose, che con il ricorso viene messo inammissibile per prove insufficienti, allegate alla prima udienza udienza
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Sono esterrefatto per come il tuo avvocato è riuscito a perdere una causa con tutte le prove a tuo favore. A volerlo, non ci sarebbe riuscito. Purtroppo non posso essere ulteriormente d'aiuto, in quanto i miei consiglio li ho già dati.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il Giudice potrebbe considerarle (è un rischio da valutare se correre); infatti la legge dice, non sono ammessi nuovi elementi di prova
"salvo che il collegio non li ritenga indispensabili"
No. L'attuale art. 345, comma 3 c.p.c. prevede che:
"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio."
 
O

Ollj

Ospite
Avesse tuonoblu chiesto quale fosse la lettera dell'art.345 C.p.c., avrei semplicisticamente risposto come qui sotto riportato...

No. L'attuale art. 345, comma 3 c.p.c. prevede che: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti......."
In ciò s'inciampa quando, adusi allo sterile copia/incolla di norme reperibili via web, invece d'approfondire la materia, pure si pretenda di dar risposte....
Se ne è capace: soppesi attentamente la "riforma" introdotta dalla legge 134/2012, quale significato le si debba attribuire..... solo allora potrà anche cogliere il significato di quanto indicato dal sottoscritto.
Come già Le scrissi (in altra sede): qual spreco di sinapsi cerebrali!

@tuonoblu, queste le sue opzioni:
- proporre appello evidenziando come il giudice di I° grado sia incorso in errore quanto ad accertamento di fatto (la porta in questione non è nella titolarità del Condominio); sulla base di tal elemento, il Giudice dell'impugnazione può e deve ammettere la nuova prova indispensabile per rimediare all'erroneità in cui s'incorse nella sentenza di I° grado; affermando il contrario (stante la lettera dell'art.345 C.p.c.) si avrebbe come paradosso giuridico che, accolta l'impugnazione sul presupposto dell'erroneità del giudice di I° grado, non si possa mai rimediare all'errore giuridico commesso (data la necessità di nuovi mezzi istruttori); invece e proprio a ragione della fondatezza dell’impugnazione (su cui il giudice di II° grado si pronuncia) si deve ritenere che, anche post riforma, nel processo d'Appello siano di certo ammissibili nuove prove (se indispensabili al fine di mutare la sentenza erronea impugnata)
- in subordine, agire con nuovo procedimento ai fini dell'usucabilità del diritto reale di servitù.
Saluti.
 
Ultima modifica di un moderatore:
O

Ollj

Ospite
Non serviva tal premurosa conferma, avevo gia' premesso:
....Se ne è capace: soppesi attentamente la "riforma" introdotta dalla legge 134/2012..... qual spreco di sinapsi cerebrali!....
Ma non si preoccupi:
ad Impossibilia nemo tenetur. Ne faccia buon uso....!
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Avesse tuonoblu chiesto quale fosse la lettera dell'art.345 C.p.c., avrei semplicisticamente risposto come qui sotto riportato...


In ciò s'inciampa quando, adusi allo sterile copia/incolla di norme reperibili via web, invece d'approfondire la materia, pure si pretenda di dar risposte....
Se ne è capace: soppesi attentamente la "riforma" introdotta dalla legge 134/2012, quale significato le si debba attribuire..... solo allora potrà anche cogliere il significato di quanto indicato dal sottoscritto.
Come già Le scrissi (in altra sede): qual spreco di sinapsi cerebrali!

@tuonoblu, queste le sue opzioni:
- proporre appello evidenziando come il giudice di I° grado sia incorso in errore quanto ad accertamento di fatto (la porta in questione non è nella titolarità del Condominio); sulla base di tal elemento, il Giudice dell'impugnazione può e deve ammettere la nuova prova indispensabile per rimediare all'erroneità in cui s'incorse nella sentenza di I° grado; affermando il contrario (stante la lettera dell'art.345 C.p.c.) si avrebbe come paradosso giuridico che, accolta l'impugnazione sul presupposto dell'erroneità del giudice di I° grado, non si possa mai rimediare all'errore giuridico commesso (data la necessità di nuovi mezzi istruttori); invece e proprio a ragione della fondatezza dell’impugnazione (su cui il giudice di II° grado si pronuncia) si deve ritenere che, anche post riforma, nel processo d'Appello siano di certo ammissibili nuove prove (se indispensabili al fine di mutare la sentenza erronea impugnata)
- in subordine, agire con nuovo procedimento ai fini dell'usucabilità del diritto reale di servitù.
Saluti.

ok grazie
la prima opzione la vedo più difficile anche se non impossibile.
 

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