Dalam

Membro Attivo
Professionista
Un mio cliente si è dimenticato di comunicare la risoluzione anticipata di un contratto abitativo con cedolare secca. L'inquilino è andato via al 31 marzo. Doveva farla entro il 30 aprile. Siamo al 1° luglio.
Un operatore Agenzia delle Entrate mi ha detto che devo versare: 3,75 % su 67 euro ( sanzione ritardo ) + interessi ( 0.5 su base annua ). Ho chiesto se ne era certo e mi ha detto che non ci sono norme chiare ... che secondo lui è cosi.
Su internet - fonte non confermata - leggo quanto segue:
" Tutto cambia in caso di ritardo nella risoluzione di un contratto con cedolare secca: la sanzione prevista in misura fissa sarà di 25,80 euro se effettuata entro i 30 giorni o di 32,25 euro entro l'anno o 258,00 euro oltre l'anno. In questo caso si dovrà utilizzare obbligatoriamente il modello F24 IMU indicando nella Sezione Erario il codice tributo 8911."

Io uso Entratel, non mi servono codici ma devo indicare chiaramente se quanto verso è a titolo di sanzioni o interessi ... e soprattutto non vorrei sbagliare :triste:

Qualcuno ha esperienza diretta ?
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Nel caso di specie, non devi applicare la "remissione in bonis" (258 euro), in quanto non solo sei già in cedolare ma, in sede di risoluzione, non puoi entrarvi. Dovrai sanare l'irregolarità (mancata presentazione del modello Rli) applicando il semplice ravvedimento nella nuova versione rinnovata: dal 31° al 90° giorno di ritardo dall'errore, la sanzione è ora 1/9 del 30% dell'imposta (non dovuta in cedolare), cioè 2,23 euro più interessi.
 

Dalam

Membro Attivo
Professionista
Ringrazio Magnus: ero arrivato alla stessa conclusione grazie ad un'altra operatrice Agenzia delle Entrate che mi sembrava molto informata.
  1. Non si utilizza la remissione in bonus ( che è solo per la tardiva registrazione )
  2. Hanno una circolare interna che chiarisce che nel caso di tardiva risoluzione di contratto con cedolare secca si applica il " nuovo ravvedimento operoso ".
  3. Pertanto se il ritardo è dal 31° al 90 giorno ( calcolato alla scadenza dei 30 giorni previsti per la risoluzione regolare ) si paga 1/9 del 30% calcolato sugli ipotetici 67 euro della risoluzione senza cedolare. In sintesi il 3.3333 % su 67 euro = 2,24 euro di sanzione.
  4. Sugli interessi ( che sarebbero nell'ordine di pochi centesimi ... ) era indecisa, mi ha detto per sicurezza di mettere mezzo euro ... onde evitare che somme troppo piccole creassero un rifiuto della richiesta...
Al solo fine di completezza - per altri che si dovessero trovare nel mio caso - per un ritardo dal 91° giorno ad un anno si paga 1/8 del 30% = 3,75 % su 67euro = 2,52 euro.

Resta l'amarezza per il fatto che telefonare al numero verde dell'Agenzia delle Entrate è - parafrasando Forrest Gump - come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita ...
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
che io sappia, in caso di risoluzione anticipata di contratto in cedolare secca non è dovuta alcuna imposta, quindi non vedo come sia possibile applicare la sanzione per il ritardo della comunicazione...lo si comunica in ritardo senza pagare nulla, secondo me
incollo da fisconline:

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FAQ
  • 02/08/2013 - Cosa devo fare in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione?

La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere effettuata sia telematicamente sia presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto:

  • la risoluzione telematica può essere effettuata utilizzando il software client Contratti di locazione (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia) o l’applicazione web Pagamenti registro web (disponibile nell’area riservata dei Servizi Telematici dell’Agenzia)
  • la risoluzione in ufficio va effettuata mediante un versamento di 67 Euro con modello F23 e codice tributo 113T. Nel modello devono essere indicati gli estremi del contratto. Successivamente, l'attestato di versamento, unitamente al modello 69, deve essere presentato, entro 20 giorni dal pagamento, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto
NB 1: per i contratti di locazione registrati con i modelli Siria e Iris la risoluzione è effettuabile esclusivamente presso gli uffici dell’Agenzia

NB 2: se si è optato per il regime della cedolare secca non è dovuta alcuna imposta e la risoluzione va comunicata, entro 30 giorni, esclusivamente presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto, utilizzando il modello 69

NB 3: in caso di risoluzione anticipata, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata, ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella della risoluzione
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi non vedo come sia possibile applicare la sanzione per il ritardo della comunicazione...lo si comunica in ritardo senza pagare nulla, secondo me
incollo da fisconline:
Non è così. Si prende comunque come base per il calcolo della sanzione quella prevista per il Contratto di Locazione a tassazione ordinaria.
Il caso da te riportato parla solo di assenza di imposta per la risoluzione anticipata della C.S., ma non parla di sanzione per il ritardo nella comunicazione della stessa. L'Italia non è l'Inghilterra dove le leggi sono chiare e dove l'analogia regna sovrana. In Italia c'è di tutto ed il contrario di tutto, con le eccezioni, le esenzioni, gli esoneri, le detrazioni, le deduzioni, i bonus, etc,etc. Se non fosse così come potrebbero vivere centinaia di migliaia di avvocati, di giudici, di mestieranti della politica e relativi parenti ed amici, etc.etc. ?
 

Dalam

Membro Attivo
Professionista
@ gattaccia: se chiedo se fuori piove e se devo prendere l'ombrello a cosa serve che mi tu mi risponda dicendomi che nell'atlantico a fine ottobre ci sono gli uragani ?

Il link che hai postato non parla di risoluzione tardiva di cedolare secca. Quindi non centra nulla. Oltretutto è pure vecchio per l'argomento che tratta .... e quindi pure superato.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Non è così. Si prende comunque come base per il calcolo della sanzione quella prevista per il Contratto di Locazione a tassazione ordinaria.
Il caso da te riportato parla solo di assenza di imposta per la risoluzione anticipata della C.S., ma non parla di sanzione per il ritardo nella comunicazione della stessa. L'Italia non è l'Inghilterra dove le leggi sono chiare e dove l'analogia regna sovrana. In Italia c'è di tutto ed il contrario di tutto, con le eccezioni, le esenzioni, gli esoneri, le detrazioni, le deduzioni, i bonus, etc,etc. Se non fosse così come potrebbero vivere centinaia di migliaia di avvocati, di giudici, di mestieranti della politica e relativi parenti ed amici, etc.etc. ?

forse dipende dall'impiegato che trovi: io stessa, quando non c'era ancora il modello rli (fino all'inizio del 2014 mi pare) e non era quindi possibile effettuare gli adempimenti successivi online, mi recavo all'ufficio del registro per presentarli e ho presentato anche un paio di risoluzioni anticipate in ritardo, mai pagato nulla
il concetto era che se non c'è imposta non c'è nemmeno sanzione...
analoga cosa succedeva quando portavo in ritardo all'ufficio l'F23 col pagamento di risoluzione anticipata dei contratti a tassazione ordinaria: 30 giorni di tempo per il pagamento e ulteriori 20 giorni per il deposito, ma dopo la scadenza di questi ultimi 20 giorni non c'era nessuna sanzione, e infatti non ho mai pagato nulla e non mi è mai arrivato nulla da pagare
ora comunque provo a chiedere online, vediamo se rispondono per iscritto

edit
purtroppo per il momento non è possibile avere una risposta scritta da fisconline, rispondono solo su "Consolidato nazionale e mondiale"

@ gattaccia: se chiedo se fuori piove e se devo prendere l'ombrello a cosa serve che mi tu mi risponda dicendomi che nell'atlantico a fine ottobre ci sono gli uragani ?

Il link che hai postato non parla di risoluzione tardiva di cedolare secca. Quindi non centra nulla. Oltretutto è pure vecchio per l'argomento che tratta .... e quindi pure superato.

mi scuso per il disturbo
 
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