Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
povera @mtr le abbiamo confuso le idee.
ritengo applicabile una suddivisione della spesa non in metri lineari ma in funzione millesimale di ciascun immobile, quindi necessità di definire apposita tabella a servizio di tutto il supercondominio
Mi sembra di aver capito che ogni plesso fa per conto suo, e con l'eccezione del plesso A) che per il numero di u.i. è già un condominio, gli altri plessi sembra che non si considerino condomìni.
Perchè, se questi plessi hanno in comune solo il fognolo di scarico in fognatura pubblica, gli vuoi far spendere soldi per fare rdigere una tabella millesimale di proprietà di un supercondominio?
Nel caso in cui il fognolo sia inglobato nel corpo stradale, come spesso succede, una informazione che @mtr non ha dato è se la strada di accesso ai quattro plessi è una sola oppure se i plessi C) e D) hanno accessi da altre strade. E, nel caso che la strada fosse una sola, se la strada è comunale oppure privata.
Nel caso la strada fosse privata allora la redazione di una tabella m/m da supercondominio ha forse più senso, altrimenti la vedo molto in salita l' affermazione di considerare i quattro plessi un supercondominio. vedo molto più consono la creazione di un consorzio (come avevo già scritto in un mio intervento precedente) per lo smaltimento dei liquami domestici, dove il peso si ciascun consorziato è in funzione della lunghezza di utilizzo della condotta.
Inoltre se il tratto di fognolo a monte della immissione del plesso A), a causa dell' inutilizzo, della vecchiaia e del deperimento strutturale, dovesse collassare e creare un dissesto nell'ambito del terreno di proprietà del plesso A) chi paga l'intervento di riparazione?
 
O

Ollj

Ospite
Ora mi é difficile rispondere adeguatamente.
Quanto va risolto sta a monte del riparto all'interno di ciascun edificio: ovvero come debba considerarsi la conduttura un tempo pubblica e poi concessa nella disponibilità dei diversi edifici; a mio avviso tal condotta non è in comunione pro indiviso tra gli edifici ma in condominio = Supercondominio, di qui la suddivisione ex comma 1 art.1123 Cc. tra tutti i partecipanti dei 4 edifici che nella condotta scaricano
A domani.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Inoltre se il tratto di fognolo a monte della immissione del plesso A), a causa dell' inutilizzo, della vecchiaia e del deperimento strutturale, dovesse collassare e creare un dissesto nell'ambito del terreno di proprietà del plesso A) chi paga l'intervento di riparazione?

A questo è relativamente semplice rispondere: se è a monte di qualsiasi utilizzatore non ha senso/necessità venga ripristinato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ipotesi alquanto remota.

Si arrivasse ad una simile "frana" ne sarebbe certamente coinvolto tutto lo sviluppo.
 
O

Ollj

Ospite
Come su ieri accennato e già svolto nei miei primi nterventi.
@mtr ha esposto tale situazione:
- condotta pubblica a servizio di 4 fabbricati distinti
- cessazione della conduzione pubblica quanto alla condotta e cessione in gestione (e/o acquisizione in proprietà, poco importa = la Municipalità ha formalizzato la dismissione = spese ed oneri a carico integrare di chi intenderà servirsene).
La soluzione quanto al criterio di riparto spese da adottarsi consegue dalla scelta iniziale quanto alla natura del bene/condotta e due sono le alternative possibili:
1) Comunione Pro indiviso; mancando titolo specifico in tal senso quanto alle quote, tutti i proprietari dei fabbricati A+B+C+D sarebbero titolari di una quota eguale = la spesa per la riparazione sarebbe eguale per tutti e a prescindere dal punto in cui la rottura si sia verificata.
2) SuperCondominio; tutti i proprietari dei fabbricati A+B+C+D sarebbero titolari di una quota/parte in funzione millesimale (salvo diversa convenzione unanime con cui si decida, legittimamente, diverso criterio di riparto legale, a prescindere dalla tabella millesimale); la spesa andrà ripartita tra tutti ex art.1123 Cc 1° comma (non 2° e nemmeno 3°) in funzione dei millesimi di spettanza.

Perchè a mio avviso non si può applicare la comunione pro indiviso nel caso concreto?
- non ricorre la classica ipotesi di autonomi fabbricati unifamiliari, ciascuno interconnesso ad una condotta comune; al contrario ciascun corpo fabbrica è a sua volta un Condominio;
- perchè non vi è un titolo specifico che indichi la comunione pro indiviso e le relative quote (lo avrebbe potuto fare ab origine solo la Municipalità all'atto di dismissione);
- perchè per legge, la comunione pro indiviso negli edifici è residuale e sempre soccombente rispetto alla materia specifica del Condominio che è la regola generale;

Perchè a mio avviso, in presenza di superCondominio andrà applicato solo il comma 1° dell'art.1123 (o diversa convenzione unanime) e non tenuto conto del punto di rottura (con relativo calcolo metrico)?
- la cessione della condotta avvenne in modo complessivo ed indistinto; la Municipalità non inividuò tratti specifici a servizio esclusivo di alcuni fabbricati;
- la condotta è un unicum, di cui tutti si servono allo stesso modo (immettere gli scarichi fognari per farli confluire nella condotta pubblica); una rottura a monte o a valle, se pur gravosa più per alcuno che per altri, renderà precario e non più utilizzabile/funzionale il servizio condotta nel suo insieme;

Un computo metrico sarebbe utile e legale:
- ove si potessero individuare dei rami secondari ad asservimento esclusivo di uno o altro fabbricato;
- ove la sua legittimazione risiedesse in una convenzione/scelta unanime delle parti interessate

Si scegliesse la soluzione della Comunione pro indiviso, si addiverrebbe alla conclusione estrema (per presunzione legale ex art. 1101 Cc causa mancanza di titolo che attribuisca a ciascuno quota) che, data € 10.000,00 la spesa e dati 35 u.i., a ciascuno spetteranno € 285,714 pro capite di contributo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Penso che @mtr debba chiarire (o verificare) a chi appartenga il terreno/via sotto su cui insiste la fognatura comune.
Ciò forse potrebbe porre un primo paletto all'ipotesi di SuperCondominio in quanto sarebbe impropria una simile classificazione qualora l'impianto "comune" fosse su aree appartenenti a proprietà private diverse se non ancora pubbliche.

Personalmente mi attengo alla "pluralità" di condizioni per presupporre l' esistenza di un Condominio unico o Supercondominio indicate dalla Giurisprudenza (visto che il Codice Civile non è per nulla esaustivo).
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14/11/2012 n° 19939
Va qui precisato: a) che per supercondominio s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con fabbricati

Sempre mtr precisa che:
-il Condominio a monte di tutti ha provveduto ad allacciarsi successivamente ai villini a valle
-il tratto soggetto a rottura e rifacimento è a monte dei villini e di esclusivo uso del condominio

Appurata la condizione si determinerà comunque la necessità di decisione per dotarsi di un criterio di gestione e riparto delle spese per il "bene comune".
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
-il tratto soggetto a rottura e rifacimento è a monte dei villini e di esclusivo uso del condominio
non è esatto: la rottura si è verificata prima degli allacci degli altri plessi ma il tratto ricostruito va dall'imbocco nella pubblica fognatura fino alpunto di rottura.
Questo tratto è utilizzato da tutti e 4 i plessi per tratte differenti.

-il Condominio a monte di tutti ha provveduto ad allacciarsi successivamente ai villini a valle
anche questo non è esatto: il fognolo era in origine lo scarico di una scuola nel quale sono confluiti gli allacci dei villini (che sono anche loro condomìni perché agglomerano più proprietà nell'edificio) e per ultimo condominio.
 

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