guido angelo

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Il mio condominio è formato da tre scale indipendenti, ogni scala ha 2 tavernette al piano semi-interrato, due appartamenti al piano rialzato (a un mt dal piano terra), due al primo piano, due al secondo e due al terzo. Io ho l'appartamento al piano rialzato, lo stesso piano di partenza dell'ascensore e per entrare nel mio apartamento, dal piano terra debbo salire sette gradini. Vorrei sapere, dato che partecipo alle spese dell'ascensore, in che modo la legge giustifica questa partecipazione alle spese in queste situazioni? Inoltre, vorrei sapere come mai, nel caso di adeguamenti, non si usano i millesimi ascensore per suddividere le spese ma, generalmente, vengono usati i millesimi di proprietà generale che sconvolgono tutto facendo gravare la spesa più sui piani bassi, che non usano la cosa comune, che su quelli alti che la usano e la logorano costantemente: questo e quanto mi accade. saluti
 
O

Ollj

Ospite
Salve,
ove non vi siano parti comuni all' ultimo piano (servite da ascensore) per le quali lei possa vantare un servizio-uso e salvo norma contrattuale del Regolamento Condominiale, i criteri di riparto indicati non sono legali.
Dovrà tuttavia pretendere la modifica della tabella millesimale "ascensore" causa sua erroneità ed imporrae all'amministratore la non applicazione della tabella di proprietà per le spese di manutenzione
 

Elegance

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ha detto bene Ollj , giusto ieri leggevo quanto segue Ascensori condominiali, spese a carico di tutti - News - Italiaoggi

In sostanza, se il regolamento di condominio e' di tipo contrattuale e sono specificate le unita' abitative e non, esenti dall'utilizzo dell'ascensore, il proprietario e' esentato dal pagamento delle spese relative all'impianto, sia ordinarie che straordinarie.

Se il regolamento e' assembleare puo' essere che tutti siano chiamati a far fronte alla loro quota.

Da notare che, se anche il regolamento "contrattuale" e' suscettibile di variazione a mezzo assemblea, in questo caso ci dovra' essere l'unanimita' dell'intero condominio e non solo la maggioranza dell'assemblea o dei millesimi per poterlo variare. In sostanza basta che un proprietario si opponga e la variazione non ci sara'.

Sentenza della cassazione : https://www.google.it/url?sa=t&rct=...gT5umM-DJ4ktLAA&bvm=bv.99261572,d.bGg&cad=rja
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Vorrei sapere, dato che partecipo alle spese dell'ascensore, in che modo la legge giustifica questa partecipazione alle spese in queste situazioni?

Intanto dovresti spiegare tutta la "storia":

-chi ha installato gli ascensori (il costruttore o successivamente con delibera)?
-al momento del tuo acquisto erano già instsallati?
-esiste RdC di tipo Contrattuale?
-i criteri di addebito e riparto spese sono compresi nel RdC?
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
In alcuni casi è orribile il pensiero contorto che il cervello umano può fare per arrivare a una conclusione.
Comunque un consiglio, in attesa delle specifiche da parte Guido, nel mio condominio si è deciso di installare l'ascensore io, essendo al piano rialzato e non avendone interesse ho scritto e fatto allegare e conservarne copia firmata, che davo il consenso all'istallazione dell'ascensore solo a condizione che ne sarei rimasto fuori da tutto anche per i miei discendenti aventi diritti.
Fidarsi e bene e non fidarsi è meglio
 

SVC

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
anche nel mio condominio c'è una situazione simile a livello di distribuzione degli appartamenti.
L'ascensore è stato messo una decina di anni fa e, in fase di assemblea condominiale, era stato deciso che il piano rialzato e il primo piano pur dando il consenso, come nel caso illustrato prima da Chiacchia, non avrebbero partecipato alle spese, nè di installazione nè a quelle future di manutenzione, in quanto praticamente non avrebbero utilizzato l'ascensore (questo difatti sosta al mezzanino e i residenti del primo piano dovrebbero comunque fare mezza rampa di scale).
Penso che comunque dipenda tutto da quanto deliberato in assemblea.

Saluti
 
O

Ollj

Ospite
Penso che comunque dipenda tutto da quanto deliberato in assemblea.

A condizione che il servizio sia fruibil, anche solo potenzialmente, dai condòmini; diversamente l'Assemblea, a maggioranza millesimale, nulla potrà imporre.
Ritornando al servizio ascensore: lo si potrà installare, ma le relative spese mai potranno gravare su chi dell'ascensore non potrà servirsi.
Saluti
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto