Dimaraz

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Ad esser sincero tal link lo trovai carico di errori; meravigliato sia stato redatto da dei legali; volutamente vi ho sorvolato e le massime su allegate ne smontano le argomentazioni.

Infatti ne ho estratto l'unico punto che condivido aggiungendo il link per correttezza nel citare le fonti.

Quanto ai legali...lo sai che ne abbiam discusso più volte: è una categoria dove statisticamente il 50% sbaglia:innocente:...(ma si fa pagare comunque):shock:

Ps.
Sempre per amore della precisione i citati hanno pur sbagliato definizione visto che il n° 1446 del 1918 non era una Legge dello Stato bensi un Decreto Legislativo...il giusto riferimento è la conversione con Legge n° 473 del 17/04/1925.
 
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mtr

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vuoi dire che il tratto è stato rimosso? cioè il comune ha scavato per rimuovere un tubo obsoleto? Un comportamento del genere è encomiabile; da premiare. Te lo dice uno che per più di 10 anni ha installato tubi nel sottosuolo usando una tecnica che consente la posa senza scavare per tutto il tratto di installazione (Trenchless Technology) e che di problemi ne ha affrontati di tutti i colori compreso quello della presenza nel sottosuolo di tubazioni abbandonate.

Si, hanno fatto dei lavori per realizzare dei giardini pubblici.
 

mtr

Membro Attivo
Salvo errata esposizione/uso dei termini vi sarebbe una contraddizione...o la strada è privata (e il Comune ha perso la titolarità) oppure è la sola fognatura (tubazione) ad essere stata resa "privata" restando di competenza del Comune sia proprietà che manutenzione del tratto superiore (gradoni?).

Sussistesse la prima ipotesi sarei più concorde con la "creazione" di un Supercondominio a tutti gli effetti...se vale la seconda sarebbe quantomeno stonata la condominialità di un bene su terreno Comunale (demaniale)

Affaires comunali... la strada rimane di proprietà pubblica, il fognolo ai privati: la manutaneizone -della strada e del fognolo- è a carico dei privati.


E questo è un "precedente" anche se non credo basti a stabilire un "uso e costume" dimostra che pure il Condominio A ha attribuito a se stesso la "gestione" del primo tratto.

Consorzio o Supercondominio... per la citata Legge del 1918 la ripartizione di spesa del tratto finale (cui inevitabilmente siete tutti coinvolti) andrà ripartita in base alla lunghezza della tratta d'uso.

Concordo con la tua conclusione Dimaraz, certo che si deve partecipare alla spesa, eccome: ma in base al tratto utilizzato effettivamente, come sostieni!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
2) il Comune ha imposto la privatizzazione del tratto stradale, sotto il lastrico del quale troviamo il fognolo in oggetto di discussione, per la sola gestione dello stesso (si tratta di un vicolo pedonale a gradoni), ma ne ha mantenuto la proprietà;
sarebbe interessante leggere la delibera con la quale il Comune ha affibbiato l'onere della manutenzione di questa rampa pedonale: il comune non fa queste azioni a voce ma bensi per iscritto. Magari ci si trova qualcosa sulla ripartizione delle spese di gestione, oppure, il Comune rimanda agli articoli del c.c. per la comunione e quindi solidità delle spese, oppure ancora, rimanda agli artt. del c.c. impiegati per i consorzi/condomini.
Anche la dismissione del fognolo deve essere stato deliberato.
 

mtr

Membro Attivo
sarebbe interessante leggere la delibera con la quale il Comune ha affibbiato l'onere della manutenzione di questa rampa pedonale: il comune non fa queste azioni a voce ma bensi per iscritto. Magari ci si trova qualcosa sulla ripartizione delle spese di gestione, oppure, il Comune rimanda agli articoli del c.c. per la comunione e quindi solidità delle spese, oppure ancora, rimanda agli artt. del c.c. impiegati per i consorzi/condomini.
Anche la dismissione del fognolo deve essere stato deliberato.

Giusta considerazione Luigi; vedo se riesco ad averne copia, ma non sarà certo in tempi brevi, tutt'altro. Di certo non per la conclusione di questo argomento.
 

mtr

Membro Attivo
povera @mtr le abbiamo confuso le idee.

Mi sembra di aver capito che ogni plesso fa per conto suo, e con l'eccezione del plesso A) che per il numero di u.i. è già un condominio, gli altri plessi sembra che non si considerino condomìni.
Perchè, se questi plessi hanno in comune solo il fognolo di scarico in fognatura pubblica, gli vuoi far spendere soldi per fare rdigere una tabella millesimale di proprietà di un supercondominio?
Nel caso in cui il fognolo sia inglobato nel corpo stradale, come spesso succede, una informazione che @mtr non ha dato è se la strada di accesso ai quattro plessi è una sola oppure se i plessi C) e D) hanno accessi da altre strade. E, nel caso che la strada fosse una sola, se la strada è comunale oppure privata.
Nel caso la strada fosse privata allora la redazione di una tabella m/m da supercondominio ha forse più senso, altrimenti la vedo molto in salita l' affermazione di considerare i quattro plessi un supercondominio. vedo molto più consono la creazione di un consorzio (come avevo già scritto in un mio intervento precedente) per lo smaltimento dei liquami domestici, dove il peso si ciascun consorziato è in funzione della lunghezza di utilizzo della condotta.
Inoltre se il tratto di fognolo a monte della immissione del plesso A), a causa dell' inutilizzo, della vecchiaia e del deperimento strutturale, dovesse collassare e creare un dissesto nell'ambito del terreno di proprietà del plesso A) chi paga l'intervento di riparazione?


Ognuno di noi vorrebbe una risposta 'semplice' per fatti complessi.. in questo caso siamo pure in un Paese -l'Italia- un po' confusionario (..) e in un Paesino -sito della diatriba- dove le cose vengono decise da chi alza la voce e se gli altri non protestano.. la questione 'passa'.
 

mtr

Membro Attivo
Cari signori, ho raccolto i vostri preziosi commenti in una pagina unica e ho riletto l'insieme.
Capisco -e concordo- che l'ipotesi più accreditata veda la ripartizione secondo utilizzo, sia questo definito dalla misura del tratto realmente utilizzato o dal computo millesimale (che nessuno farà mai...).
Il tema Supercondominio deve essere definito da accordi, come del resto 'tutto' avrebbe dovuto essere gestito da un accordo a priori.
Non so se vi sia un effettivo pezzo di carta sul quale siano state definite le modalità di ripartizione delle spese: se mai vi fosse, desumo dal comportamento dell'amministratore del condominio A che non ne sia a conoscenza (escludendo il dolo...).
Ora: la decisione della cifra pro capite indifferenziata non solo è stata sbrigativa, ma ha favorito gli umori (i malumori) del condominio A, già chiamato l'anno scorso alla riparazione del primo tratto del fognolo.
D'altra parte l'amministratore è amministratore dello stesso condominio A....

Riporterò a mio padre il sunto elaborato grazie al vostro prezioso aiuto, comunicandogli che sarebbe necessario fare un'approfondita indagine sulle carte; avendo lui un'età avanzata non credo che sarà molto interessato alle spiegazioni - non semplici- di questi argomenti.
D'altra parte mi chiede: 'adesso posso pagare?', perchè gli ho detto che per pagare c'è sempre tempo e mi sono confrontata con Voi, preparatissimi e generosi.
Scriverò invece una PEC all'amministratore per chiedergli ragione della scelta imposta.
Probabilmente non otterrò risposta esaustiva, tanto meno un ricalcolo delle quote se non a fronte di un pugno serrato con 'minacce' di cause etc. etc.
Potrò invece creare col mio scritto un 'precedente' così da stabilire che qualunque futuro elemento richieda una compartecipazione collettiva alla spesa, i denari richiesti in questo caso con evidente arbitrio, verranno 'scalati' dalle quote degli aventi diritto.

Credo quindi di poter ritenere risolta la mia domanda iniziale e -non senza dispiacere- separarmi dalle vostre acute, intelligenti e solidali spiegazioni e aiuto.
Naturalmente se qualcuno avesse ossevazioni o consigli da darmi per la comunicazione che manderò a breve all'amministratore... è il benvenuto!
Altrimenti vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere e un onore avere il vostro aiuto.
Vista l'epoca un 'buona estate' ci può stare!
Saluti ragazzi e grazie ancora!!!!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
D'altra parte mi chiede: 'adesso posso pagare?', perchè gli ho detto che per pagare c'è sempre tempo e mi sono confrontata con Voi, preparatissimi e generosi.
Scriverò invece una PEC all'amministratore per chiedergli ragione della scelta imposta.
Probabilmente non otterrò risposta esaustiva, tanto meno un ricalcolo delle quote se non a fronte di un pugno serrato con 'minacce' di cause etc. etc.

Tale "amministratore" non ha titolo per procedere nel calcolo di riparto della spesa.
Potete evitare il "pagamento" e non potrà nemmeno proporre Decreto Ingiuntivo stante la non conclamata ufficialità del Supercondominio.
"Mani sul timone e barra dritta a prua"...decisi e inamovibili.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Era un decreto legge luogotenenziale.
Il giusto riferimento è il D.L. Lgt. n. 1446/1918, convertito (forse con modificazioni), dalla legge n. 473/1925.

E aldilà di un datato uso dei termini in cosa differiva la mia spiegazione?

La Legge è del 1925...quindi "sostitutiva" del Decreto del 1918.

Della serie "tanto va la gatta al lardo che ...ci vuol comunque lasciare lo zampino"?
 

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