massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Allora la via più consigliata è il notaio.
Nuova donazione ai figli del compagno dell'usufrutto per consolidare la piena proprietà.
Con trascrizione dell'atto.
Solo così, come ha detto #Ollj, per non creare problemi ad eventuali futuri acquirenti.
 

massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Nelle compravendite paga chi acquista.
Nelle donazioni viene lasciata libertà di scelta. Nella maggiorparte dei casi paga il donatore, ma può essere comunicato al notaio delle figure diverse, tipo i riceventi.
Visto che la signora dona e non vuole nulla in cambio, sarebbe opportuno far capire ai figli del compagno di pagare tasse e notaio.
 
O

Ollj

Ospite
Nuova donazione ai figli del compagno dell'usufrutto per consolidare la piena proprietà.
Ove si scegliesse il notaio, mi permetto di consigliare uno strumento ben più appropriato e specifico rispetto alla donazione: rinunzia del diritto reale di usufrutto, art. 1350 Cc. Con ciò si determinerà il consolidamento in capo al nudo proprietario.
Si consideri che tale atto, per effetto di Cassazione 482/2013 non è donazione diretta e come tale non soggetto alla relativa imposta.
 
O

Ollj

Ospite
A completa cognizione, riporto anche l'opposto parere di Agenzia delle Entrate che con Risoluzione 25/E del 16/02/2007 precisa come tal atto di rinunzia sia soggetto all’imposta prevista dal Dlgs 346/90, come reintrodotto dalla legge 286/06, di conversione del Dl n. 262, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Parere tuttavia espresso ben prima dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione.
 

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