uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho specificato che è un box e comunque siamo senza contratto, poiché non lo abbiamo rinnovato
Secondo me i pagamenti fatti dall'ex conduttore non costituiscono né acconto né occupazione abusiva, bensì indennità di occupazione.
Quindi potete trattenerli. Scrivete una raccomandata all'ex inquilino specificando che la somma viene trattenuta dal proprietario a titolo di indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 Cod. Civ.
E' normale che nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto di locazione (di un appartamento o di un'altra unità immobiliare) e il rilascio, spontaneo o per intervento dell'ufficiale giudiziario, l'occupante debba pagare al proprietario l'indennità di occupazione.
L'art. 1591 prevede anche il risarcimento del maggior danno subito dal locatore, che però deve essere dimostrato.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Rimane da chiarire se l'indennità di occupazione (di importo uguale al canone di locazione) sia soggetta a tassazione oppure no.
Parrebbe di sì, anche se il contratto è risolto, visto che "sostituisce" il canone di locazione in attesa del rilascio dell'immobile.
Ma pare anche di no, se si considera la natura essenzialmente "risarcitoria" dell'indennità di occupazione. Specialmente nel caso in cui il proprietario ha avviato una pratica legale di sfratto per morosità del conduttore con lo scopo di riottenere la disponibilità dell'immobile, quindi è chiara la sua intenzione di non voler proseguire nella locazione.
Se, come ha scritto @Favali Franca , l'avvocato dei proprietari vuole informarsi all'Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere chiarimenti.
Io in passato ho sentito opinioni discordanti, voi cosa ne pensate?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io in passato ho sentito opinioni discordanti, voi cosa ne pensate?
Se, come nella fattispecie in discussione, il proprietario ha avviato le procedure necessarie alla restituzione dell'immobile, l'obbligo del conduttore di corrispondere, per il periodo di mora nella restituzione della cosa locata, somme di denaro ha titolo nella legge, per cui la relativa obbligazione ha natura e funzione risarcitoria e non già di corrispettivo, anche se l'ammontare del risarcimento, per criterio legale e salva prova contraria, è commisurato all'ammontare dei canoni che si sarebbero corrisposti se il rapporto contrattuale fosse proseguito.
Dunque quegli importi sono privi di rilevanza reddituale, essendo essi acquisiti come indennizzo per un danno (emergente) e non sostitutivi ovvero integrativi di reddito (lucro cessante).
Questo per quanto riguarda l'imposta sul reddito.
Per quanto riguarda invece il trattamento di quella indennità ai fini dell'imposta di registro, sarà applicabile l'imposta nella misura del 3%, ex art. 9 della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 concernente gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (e non nella misura del 2%, prevista per i contratti di locazione, che sarebbe applicabile nella diversa ipotesi di occupazione del bene da parte del conduttore che prosegua dopo la scadenza del contratto o, in generale, in assenza del contratto stesso, senza che l'altra parte abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene. In tal caso, infatti, si concretizza un comportamento che supera o contraddice la volontà eventualmente manifestata con la disdetta, facendo, al contrario, presumere la volontà di prosecuzione del rapporto).
Infine, per quanto riguarda l’imposta di bollo, detta imposta non si applica alle denunce di occupazione senza titolo, trattandosi di atti strumentali rispetto all’adempimento dell’obbligo di registrazione.
 

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