Nemesis

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Inps, per fini istituzionali.
Non essendo un ente pubblico territoriale, e se l'attività svolta nell'immobile non è ricreativa, assistenziale, culturale o scolastica, non trova applicazione l'art. 42 della legge n. 392/1978. Perciò la durata contrattuale potrebbe anche essere diversa da quella minima stabilita dal primo comma dell'art. 27 della stessa legge.
 
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magnolia

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Le locazioni immobiliari stipulate dall'usufruttuario sono opponibili, per tutta la loro residua durata che comunque non può protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto, al pieno proprietario che consolidi la propria titolarità dominicale in conseguenza della cessazione dell'usufrutto, solamente qualora esse constino da atto pubblico ovvero da scrittura privata avente data certa anteriore.

Approfitto della tua cortesia, ancora.

Se il contratto(prima stipulato nel 1991, e rinnovato tacitamente più volte) è stato rifatto ex novo nel 2009(rinnovato per altri 6 anni fino al 2021) e la donazione con usufrutto fu fatta nel 1995, vale quanto sopra riportato?
E nel caso in cui il contratto prosegua così com'è non oltre il quinquennio, c'è il dovere di avvertire il conduttore almeno un anno prima?
Grazie
 

Nemesis

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Se il contratto(prima stipulato nel 1991, e rinnovato tacitamente più volte) è stato rifatto ex novo nel 2009(rinnovato per altri 6 anni fino al 2021) e la donazione con usufrutto fu fatta nel 1995, vale quanto sopra riportato?
Sì.
E nel caso in cui il contratto prosegua così com'è non oltre il quinquennio, c'è il dovere di avvertire il conduttore almeno un anno prima?
Dato che il termine quinquennale è previsto dalla legge, non esiste un obbligo di comunicarglielo. Però è opportuno, e dato che avevi prospettato di offrire un nuovo contratto a condizioni più favorevoli, il conduttore potrebbe ritenere conveniente aderire alla tua proposta, considerato anche che avrebbe la disponibilità dell'immobile per un più lungo periodo.
 

magnolia

Membro Attivo
Proprietario Casa
"Se il contratto(prima stipulato nel 1991, e rinnovato tacitamente più volte) è stato rifatto ex novo nel 2009(rinnovato per altri 6 anni fino al 2021) e la donazione con usufrutto fu fatta nel 1995, vale quanto sopra riportato?
Sì."

Non mi spiego però cosa significa allora che" le Le locazioni immobiliari stipulate dall'usufruttuario sono opponibili...solamente qualora esse constino da atto pubblico ovvero da scrittura privata avente data certa anteriore
 

moralista

Membro Senior
Professionista
La donazione della nuda proprietà, è stata fatta nel 1995, l'usufruttuario a esercitato il suo diritto per il rinnovo contratto nel 2009, pertanto va rispettato la durata del quinquennio
 

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