carloch

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Al mio appartamento in città abita mio figlio, dove è già residente da anni e ha intestate tutte le utenze. Ho sempre pagato io l'IMU come seconda casa. Ora però ho sentito in tv che con un comodato gratuito e' possibile non pagare più l'IMU, risultando così prima casa a mio figlio. Posso fare il comodato gratuito e registrarlo?
 

Nemesis

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Al mio appartamento in città abita mio figlio, dove è già residente da anni e ha intestate tutte le utenze. Ho sempre pagato io l'IMU come seconda casa. Ora però ho sentito in tv che con un comodato gratuito e' possibile non pagare più l'IMU
Se la legge di stabilità 2016 dovesse riprodurre il testo del relativo disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Senato (in prima lettura), non ne avresti beneficio.
Infatti, quanto attualmente approvato prevede che l'IMU non si applica:
alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale nonché ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinino ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile ad abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.
 
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Carlo27

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Non so dove abiti, e non so cosa avverrà dopo la legge di stabilità, ma attualmente a Milano (e penso anche in altre città) il proprietario (indipendentemente da quanti appartamenti possiede) non paga l'IMU dell'appartamento abitato dal figlio (o dal genitore) se questo ha la residenza e un Isee inferiore a 15.000 Euro.
Per usufruirne bisogna fare domanda di comodato in COMUNE.
E' importante sottolineare domanda di comodato in Comune, perchè ho notato che molti ritengono che vada fatta all'Agenzia delle Entrate.
Invece, per avere diritto alla riduzione dell'IRPEF per appartamento abitato da un parente (situazione 10) è sufficiente la residenza, non occorre il comodato d'uso.
 

Nemesis

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Non so dove abiti, e non so cosa avverrà dopo la legge di stabilità, ma attualmente a Milano (e penso anche in altre città) il proprietario (indipendentemente da quanti appartamenti possiede) non paga l'IMU dell'appartamento abitato dal figlio (o dal genitore) se questo ha la residenza e un Isee inferiore a 15.000 Euro
Infatti è quello che prevede la legge in vigore.
I comuni possono (non "devono") considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
Per usufruirne bisogna fare domanda di comodato in COMUNE.
E' importante sottolineare domanda di comodato in Comune, perchè ho notato che molti ritengono che vada fatta all'Agenzia delle Entrate
I comuni possono prevedere che non basti la comunicazione al comune stesso, ma che il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta, e quindi soggetto all'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate.
Invece, per avere diritto alla riduzione dell'IRPEF per appartamento abitato da un parente (situazione 10) è sufficiente la residenza, non occorre il comodato d'uso.
Il codice utilizzo 10 in colonna 2 dei righi del quadro RB del Mod. Unico o del quadro B del Mod. 730 è per l'abitazione o pertinenza data in uso gratuito (*) a un proprio familiare (**) a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica (***), oppure per unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.
(*) non occorre che vi sia un contratto di comodato registrato. Ma "uso gratuito" è pur sempre un "comodato".
(**) per "familiare" s'intende il coniuge, un parente entro il terzo grado e un affine entro il secondo grado.
(***) quindi non basta la residenza (dimorare abitualmente in quell'abitazione). Occorre che vi sia anche l'iscrizione anagrafica in quell'abitazione, come del resto prevede la legge anagrafica.
 

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