JO MARCH

Membro Attivo
Ho affittato per 18 mesi una casa a canone concordato. Il contratto era ad uso transitorio e gli inquilini due lavoratori a tempo determinato. Ho allegato una scheda rilasciatami dall'UPPI con le indicazioni sul minimo e il massimo consentiti per quella casa in quella città e ho normalmente registrato il contratto con cedolare secca. A distanza di alcuni mesi, proprio leggendo il giornale sulle attuali misure della legge di stabilità relative ai pagamenti IMU per i contratti a canone concordato, mi è venuto il dubbio sul fatto che non essendo gli inquilini studenti universitari, forse non avrei potuto usufruire delle agevolazioni fiscali di cui ho usufruito, cioè il pagamento del 10% invece che del 21% di tassazione sulla cedolare secca. Il mod. 730 l'ho fatto presso un CAF, ma era autocompilato da me, anche se ho presentato copia di tutta la documentazione, inclusa quella del contratto di affitto. Ho sicuramente sbagliato o no? Sono partita dal fatto che essendo un canone concordato mi spettavano queste agevolazioni ma ora da quanto ho letto mi è sembrato di capire che non potevo fare un canone concordato. Posso avere qualche gentile chiarimento. Spero di essermi spiegata. Grazie.
 

mluca

Membro Junior
Proprietario Casa
Le istruzioni del modello 730 a mio avviso sono piuttosto chiare e contemplano l'aliquota agevolata sulla cedolare secca o la riduzione della base imponibile in regime di tassazione ordinaria, per i contratti concordati, senza distinzione di tipo (3+2, studenteschi, transitori). A pagina 21 di dette istruzione è scritto quanto segue:

Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-
legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).

L'articolo 5 comma 2 della 431/98 è quello che riguarda i contratti transitori e universitari come scritto qua
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per l'IMU la questione è differente, dipende dal regolamento comunale, nel caso di Genova ad esempio le agevolazioni sono previste solo per gli immobili locati con contratto concordato tipo 3+2

Preciso che non sono un legale né un commercialista, che questo è solo il mio parere e che il 730 lo avrei compilato alla stessa maniera.
 

mluca

Membro Junior
Proprietario Casa
In effetti probabilmente avrei sbagliato anch'io. Difatti l'articolo 5 comma 2 riguarda solo i contratti per studenti universitari, i transitori sono regolati dall'articolo 5 comma 1 e all'articolo 8 comma 3 è scritto "Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1".

la legge 431/98 si trova qua L 431/98

Tuttavia è citato anche l'articolo 3 comma 2 che riguarda tutti i contratti concordati, compresi i transitori e che viene richiamato anche nell'articolo 5 (agevolazioni fiscali) comma 1 del decreto interministeriale 30/12/2002 dove è scritto:
Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.

I successivi commi stabiliscono le agevolazioni.

Che dire, a me sembra l'ennesimo paciugo, ma sicuramente sbaglio io che non capisco il sottile sadismo del legislatore italico.

Auguri comunque
 

JO MARCH

Membro Attivo
In realtà mi sono accorta per puro caso di questo probabile errore che avrei fatto. Il mod. 730 l'ho fatto presso un CAF e nemmeno lì hanno notato che forse non avrei avuto diritto al 10% di tassazione, pur avendo voluto una copia del contratto di affitto. Chissà se poi la responsabilità di errori va a me oppure al CAF, avendo comunque io presentato un autocompilato. Vorrei rimediare, ma vorrei essere pure sicura di aver sbagliato. Al limite torno al CAF e faccio notare le mie perplessità, tanto mi pare di capire che non cambia molto ravvedersi un mese prima o un mese dopo. Quello che mi sembra di capire non è che non andava applicato il 10% ai contratti a canone concordato, ma che non avrei proprio potuto fare un canone concordato con persone diverse da studenti universitari o con tipologia di contratto diversa dal 3+2 o 4+4. Almeno penso, sono un tantino in confusione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Quello che mi sembra di capire non è che non andava applicato il 10% ai contratti a canone concordato, ma che non avrei proprio potuto fare un canone concordato con persone diverse da studenti universitari
E' possibile stipulare contratti transitori con lavoratori a canone concordato nei Comuni dove si applicano gli accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini.
Però questi contratti non godono delle agevolazioni fiscali previste per quelli relativi ad esigenze transitorie di studenti universitari fuori sede.
Ecco i riferimenti normativi:
Legge di riferimento: n. 431/1998;
art. 8, c. 3: le agevolazioni fiscali NON si applicano ai contratti transitori; FATTA ECCEZIONE PER due tipologie di contratti, tra cui quelli di cui all'art. 5, c. 2;
art. 5, c. 2: contratti (di natura transitoria) per esigenze di studenti universitari, stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4bis.
Ne avevamo già parlato in questa discussione:
Registrazione contratto transitorio ( canone agevolato ) | propit.it - Forum per la Casa
 

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