quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Già. E dunque il diritto del soggetto passivo di avvalersi della agevolazione eventualmente prevista dal comune dipende dalla decisione del conduttore di adibire l'immobile ad abitazione principale? In realtà le cose non sembrano stare proprio così, visto che l'art. 2, comma 4, della L. 431/1998 stabilisce che i comuni possono prevedere aliquote IMU agevolate a vantaggio dei proprietari <<che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi>>. La legge, dunque, non sta parlando di una autonoma decisione del conduttore, che si costituisce separatamente dal momento della stipulazione del contratto di locazione, ma sta parlando di una valenza dell'immobile (quella come abitazione principale del conduttore) che si costituisce nel momento della sua concessione in locazione.
Mi domando - e lo domando ai più esperti - se questo problema sia mai stato affrontato dalla giurisprudenza.
Quindi, avevo ben capito...che resto nella condizione di sempre prima, e cioè:
Tre seconde case e nessuna prima casa e figuriamoci se la giurisprudenza si metta
ad osservare questa piccola, piccolissima stortura a cui aggiungo quella di altri
Usufruttuari che non potranno beneficiare dello "sgravio" per il semplice fatto
di risiedere in un comune diverso da quello dato in comodato ai lineirettisti (n.c.z.)...Questa non è più materia dei giuristi...che non sapranno indicare la ratio
di questo particolare...Forse un pò di olio di ricino da somminstrare durante i loro pasti a Montecitorio, previo atto corruttivo sul cuoco...! Ma chi va a Roma di noi?
Non certo quiproquo...
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi, avevo ben capito...che resto nella condizione di sempre prima, e cioè:
Tre seconde case e nessuna prima casa e figuriamoci se la giurisprudenza si metta
ad osservare questa piccola, piccolissima stortura a cui aggiungo quella di altri
Usufruttuari che non potranno beneficiare dello "sgravio" per il semplice fatto
di risiedere in un comune diverso da quello dato in comodato ai lineirettisti (n.c.z.)...Questa non è più materia dei giuristi...che non sapranno indicare la ratio
di questo particolare...Forse un pò di olio di ricino da somminstrare durante i loro pasti a Montecitorio, previo atto corruttivo sul cuoco...! Ma chi va a Roma di noi?
Non certo quiproquo...

La norma è in effetti discutibile; basta pensare che nel caso di titolarità di frazioni minime di possesso su più di due immobili (magari in seguito ad eredità), si è privati del beneficio della riduzione.
In ogni caso sono due i presupposti per beneficiare della riduzione delle imposte disposta dalla legge di stabilità a vantaggio dei soggetti passivi relativamente ad un immobile concesso in comodato d'uso a parenti in linea retta fino al primo grado:
1. possedere in tutto non più di due immobili ad uso abitativo;
2. il secondo immobile ad uso abitativo posseduto deve essere (a) ubicato nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato e (b) adibito ad abitazione principale dal comodante.

Siccome la tua titolarità dell'usufrutto su tre immobili ad uso abitativo ti attribuisce, per ciascuno di essi , una forma di possesso, ne consegue che non rispetti il requisito 1., per cui nemmeno si pone il problema relativamente al requisito 2. Invece, se di immobili ne possedessi due (uno concesso in comodato e l'altro no), ma risiedessi in un terzo immobile, sarebbe il requisito 2. a venir meno e privarti del diritto al beneficio.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
il diritto del soggetto passivo di avvalersi della agevolazione eventualmente prevista dal comune dipende dalla decisione del conduttore di adibire l'immobile ad abitazione principale? In realtà le cose non sembrano stare proprio così, visto che l'art. 2, comma 4, della L. 431/1998 stabilisce che i comuni possono prevedere aliquote IMU agevolate a vantaggio dei proprietari <<che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi>>. La legge, dunque, non sta parlando di una autonoma decisione del conduttore, che si costituisce separatamente dal momento della stipulazione del contratto di locazione, ma sta parlando di una valenza dell'immobile (quella come abitazione principale del conduttore) che si costituisce nel momento della sua concessione in locazione.

Provo a rispondere in base alla mia esperienza.

Il mio Comune (Torino) ha deliberato una aliquota IMU agevolata per le "unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore ai sensi della l. 431/98 art. 2 c. 3 e art. 5 c. 2".
In aggiunta, il Comune stabilisce che "per abitazione principale si intende l'abitazione nella quale il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente - regolamento IMU art. 3 c.1".

Quindi in definitiva l'aliquota IMU agevolata si applica solo se il conduttore e il suo nucleo familiare hanno posto la propria residenza anagrafica in quell'unità abitativa. E ovviamente il Comune può controllare in qualsiasi momento se questa condizione è rispettata, verificando all'Anagrafe dei residenti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Provo a rispondere in base alla mia esperienza.

Il mio Comune (Torino) ha deliberato una aliquota IMU agevolata per le "unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore ai sensi della l. 431/98 art. 2 c. 3 e art. 5 c. 2".
In aggiunta, il Comune stabilisce che "per abitazione principale si intende l'abitazione nella quale il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente - regolamento IMU art. 3 c.1".

Quindi in definitiva l'aliquota IMU agevolata si applica solo se il conduttore e il suo nucleo familiare hanno posto la propria residenza anagrafica in quell'unità abitativa. E ovviamente il Comune può controllare in qualsiasi momento se questa condizione è rispettata, verificando all'Anagrafe dei residenti.
E' un modo "cavalleresco" di far passare quello che avevo chiesto a più voce e cioè
di riconoscere il concetto di "funzione" prima casa facendola pagare, sia pure con la riduzione, a chi tale funzione assolveva concretamente...e non più all'usufruttuario e indipendentemente dal vincolo parentale...Poi il locatore usufruttuario o propretario pieno che fosse avrebbe pagato la sua IRPEF
in proporzione al maggior reddito derivante dalla locazione. Ma sarebbe stato troppo semplice e al legislatore italiano piace di più la complessità...e l'impostazione divisoria...Qpq.
 
B

Bluechewanna

Ospite
Ecco, il tuo intervento riapre il possibile equivoco, visto che l'agevolazione eventualmente previste dai Comuni ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 431/1998 è formalmente distinta dalla riduzione del 25% dell'IMU disposta dalla legge di stabilità 2016. Piuttosto, va capito qual è la connessione tra i due benefici.
Per dissipare l'equivoco e sollecitare un chiarimento in merito alla connessione tra i due benefici, ti domando:

quello che stai dicendo è che per usufruire della riduzione del 25% dell'IMU ex legge di stabilità è necessario che all'immobile sia applicabile l'aliquota agevolata eventualmente prevista dal comune di ubicazione?

Uva ed io abbiamo risposto di no a questa domanda. D'altra parte se si rispondesse di sì, ne seguirebbe che la riduzione del 25% prevista dalla legge di stabilità si applica solamente all'aliquota agevolata, il che è contro la ratio della legge.

Inoltre, secondo la mia (e di Uva) interpretazione va escluso anche che l'adibimento dell'immobile ad abitazione principale da parte del conduttore (adibimento che in genere è la condizione per accedere alle agevolazioni previste dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 431/1998) sia un requisito necessario per beneficiare della riduzione del 25%.


Io confermo la mia interpretazione.
Se può essere utile, copio e incollo il chiarimento fornito dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento:

Canoni concordati
Domanda:
La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Poniamo il caso di un Comune che ha deliberato un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione principale dell’inquilino. In questo caso, la riduzione del 25% si applica sui canoni concordati tassati con aliquota ordinaria (cioè per le case in cui l’inquilino non ha l’abitazione principale) sia sui canoni concordati tassati con l’aliquota del 7,6 per mille?
Risposta:
Si deve premettere che le norme della legge di stabilità 2016 che interessano la fattispecie in questione sono quelle dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 che riproducono la stessa disposizione sia per l’IMU sia per la TASI, effettuando gli opportuni inserimenti nella disciplina dei due tributi, vale a dire aggiungendo il comma 6-bis all’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.
Le citate disposizioni prevedono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 – per quanto riguarda l’IMU – e ai sensi del comma 683 – per quanto riguarda la TASI – è ridotta al 75 per cento.
Per cui, occorre preliminarmente determinare l’imposta dovuta dal contribuente tenendo presente l’“aliquota deliberata” dal comune per gli immobili concessi a canone concordato.
A questo proposito, da quanto emerge nel quesito in esame, risulta che il comune abbia deliberato per gli immobili concessi a canone concordato due distinte aliquote, vale a dire:
 un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione principale dell’inquilino;
un’aliquota “ordinaria” – poniamo del 10,6 per mille, poiché nel quesito non è stata esplicitata – per tutti gli altri casi e cioè per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l’inquilino non ha fissato l’abitazione principale.
Una volta determinata l’imposta dovuta in relazione alle due diverse fattispecie di immobili, si applicherà quindi ad entrambe la riduzione del 25%.


Lo sconto del 25% dell'imposta dovuta sull base delle aliquote fissate per il 2015 dai singoli Comuni - in virtù della disposizione, di cui al comma 26 della Legge di Stabilità 2016 che vieta alle amministrazioni comunali, per l'anno 2016, di modifciare in aumento i tributi locali (tranne la TARI) e le addizionali stabilite per il 2015 - sia ai fini IMU (comma 53) che ai fini TASI (comma 54) per gli immobili locati a canone concordato (con benefici TASI anche per gli inquilini concordatari, salvo esenzione se l'immobile, ad eccezione di quelli di lusso, rappresenta la loro abitazione principale come definita ai fini IMU (dimora abituale e residenza anagrafica) in virtù del comma 14, lettere a) e b), vale - come chiarito dal dipartimento Finanze a Telefisco 2016 - per i diversi contratti a canone concordato, ossia:

° contratti 3+2
° contratti per studenti universitari fuori sede
° contrtti transitori ordinari in Comuni ad alta tensione abitativa

Alcuni Comuni (ad s. Piacenza) applicano l'aliquota ridotta a tutti contratti a canone concordato previsti dall'accordo locale (contratti 3+2, contratti per studenti universitari fuori sede, contratti transitori ordinari), altri (ad es. Modena) solo ai contratti 3+2 e per studenti universitari fuori sede, altri (ad es. Verona) solo ai contratti 3+2.

Sull'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale da parte dell''inquilino (ad es. Comune di Bologna, che la richiede per i contratti 3+2) e residenza anagrafica (ad es. Comuni di Padova, Verona, Parma) decide, come sempre, la delibera comunale: la norma in esame non entra nel merito.

Prendiamo il caso del Comune di Verona che ha deliberato per gli immobili concessi a canone concordato quattro aliquote IMU/TASI 2015 distinte:

1. un'aliquota IMU ridotta del 4,6 per mille e TASI del 2,0 per mille per i contratti concordati 3+2 (è richiesta la residenza anagrafica dell'inquilino)

2. un'aliquota IMU ordinaria dell'8,9 per mille e TASI del 2,5 per mille per i contratti concordati 3+2 nel caso in cui l'inquilino non risulti residente nell'immobile

3. un'aliquota IMU ordinaria dell'8,9 per mille e TASI del 2,5 per mille per i conratti concrdati per studenti univstari fuori sede

4. un'aliquota IMU ordinaria dell'8,9 per mill e TASI del 2,5 per mille per i contratti concordati transitori ordinari

Imposta IMU dovuta 2016 = R.C. x 1,05 x 160 x aliquota x mesi di possesso x percentuale di possesso x 75%

Imposta TASI dovuta 2016 = R.C. x 1,05 x 160 x aliquota x mesi di possesso x percentuale di possesso x 75%

Passando alla dichiarazione per usufruire dell'aliquota ridotta IMU/TASI, con abbattimento di 1/4 dell'imposta dovuta, per tornare all'esempio, a Verona quest'anno andrà presentata l'autodichiarazione predisposta dal Comune in relazione ai contratti che godono dell'aliquota agevolata, ossia per i contratti 3+2.

Riguardo i contratti per studenti universitari fuori sede e transitori ordinari , che scontano l'aliquota ordinaria, ma imposta ridotta al 75%, nonostante le risposte delle Finanze, non è ancora chiaro se e quale modello occorra presentare quest'anno, se il modello ministeriale (che però deve essere presentato il prossimo anno) o il modello prediposto dal Comune o nessuno dei due.

L'applicazione della nuova norma crea dubbi operativi in ordine alle locazioni concordate. Gli uffici Tributi dei vari Comuni, in attesa di chiarire il quadro (si attendono nuove precisazioni da parte del MEF oltre a quelle già fonite in occasione di Telefisco 2016), mantengono un atteggiamento prudenziale, in quanto reputano che vi siano spazi per letture diverse. Allo stato, non vi è una omogeneità di vedute sul tema: alcuni enti municipali ritengono che se c'è un'aliquota ridotta per i contratti canone concordato (nella fattispecie veronese, solo i contratti 3+2), è solo questa ad essere scontata e che comunque il criterio regolamentare sarà legato alle variabili deliberative comunali, quindi, come sempre, occorrerà districarsi nel variegato mosaico della fiscalità locale.
 

ing. Fachinat

Membro Junior
Professionista
@quiproquo : qui è chiarita anche la condizione richiesta per l'abbattimento della base imponibile IMU al 50%:

IMU in uso ai parenti
Domanda:
La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile IMU del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?
Risposta:
Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. In conclusione il possesso di un possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

@uva : esiste anche qualche circolare del MEF / Agenzia delle Entrate in tal senso? Dalla lettura letterale dei commi di legge, mi pareva invece che al concedente non fosse concesso il beneficio anche solo se possiede un altro immobile ad uso non abitativo...(certo che se i cittadini devono seguire servizi a pagamento per professionisti come "Telefisco", che immagino non siano conosciuti neanche dai funzionari degli uffici tributi, siamo messi bene...contro il mio interesse, che sono un professionista, spero che le cose cambino)
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
@uva : esiste anche qualche circolare del MEF / Agenzia delle Entrate in tal senso? Dalla lettura letterale dei commi di legge, mi pareva invece che al concedente non fosse concesso il beneficio anche solo se possiede un altro immobile ad uso non abitativo...(certo che se i cittadini devono seguire servizi a pagamento per professionisti come "Telefisco", che immagino non siano conosciuti neanche dai funzionari degli uffici tributi, siamo messi bene...contro il mio interesse, che sono un professionista, spero che le cose cambino)

La risoluzione n.1/2016 emanata il 17 febbraio scorso dal Dipartimento delle Finanze ha confermato che, relativamente alla norma in questione, per "immobile" devono intendersi esclusivamente gli immobili ad uso abitativo:

<<Sono sorti dubbi interpretativi in merito alla portata della norma di favore laddove si richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia e cioè se con tale locuzione il Legislatore abbia inteso riferirsi all’immobile in senso lato con la conseguenza che il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio, impedisce il riconoscimento dell’agevolazione oppure al solo immobile a uso abitativo.

A questo proposito, si precisa che la disposizione di cui alla citata lett. 0a) si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione>>.


Puoi leggere la risoluzione qui (il brano citato è al primo e al secondo capoverso del paragrafo 3):
http://www.finanze.gov.it/export/si...gge-di-stabilita-2016-Definitivo-per-sito.pdf
 

giamic

Membro Junior
Proprietario Casa
Scusate se intervengo ma credo che molta della confusione sulla norma sia generata dal fatto che molti, compresi addetti del settore, si continuano ad ostinare ad asserire che il 25% di riduzione vada applicato all'aliquota deliberata dal comune. A questo punto si crea il problema di quale aliquota o meno applicare nel caso l'aliquota sia già agevolata per regolamento comunale. Ma la norma non parla affatto di riduzione del 25% dell'aliquota bensì di riduzione del 25% dell'imposta che si ottiene dopo aver applicato l'aliquota deliberata dal comune. La riduzione è quindi un processo a valle che arriva proprio alla fine del calcolo dell'IMU in base alle regole ordinarie per ciascuna fattispecie (a seconda dei comuni) e non deve assolutamente intervenire sull'aliquota.

Colgo l'occasione per un quesito che mi interessa direttamente. In caso di locazione a canone concordato in corso di anno 2016 (da maggio 2016) la riduzione si applica su tutto l'anno o devo fare due calcoli? Tipo IMU senza riduzione per il periodo in cui l'immobile era sfitto e IMU con riduzione per la restante parte dell'anno?
Grazie
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
intanto la riduzione dell'IMU solo sui contratti a canone concordato serve solo a creare un'altra disparità ed una finta pretesa di allegerimento fiscale.
i contratti a canone concordato sono un sparuta minoranza del panorama edilizio.
prima spostino la riduzione sui contratti ad affitto libero e poi magari si parla delle sue implicazioni ed applicazioni.
 

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