mattescu

Membro Attivo
Buongiorno,
sono proprietario di un appartamento in una palazzina composta in totale da 6 appartamenti con 5 proprietari senza amministratore
Abbiamo riscontrato che il citofono è malfunzionante e rotto Pur funzionando in qualche modo, a livello estetico non è il massimo...
Il proprietario dei 2 appartamenti lo vorrebbe cambiare ma gli altri condomini, visto l'entità della spesa, non sono concordi sull'importo del preventivo pur sapendo che prima o poi sarà da sostituire
Per la sostituzione del citofono ci deve essere la maggioranza oppure se un proprietario di casa si sveglia la mattina che vuole cambiare il citofono senza aver interpellato gli altri condomini lo puo' fare?
E magari pure gli altri condomini devo pure pagare?
La necessitò del cambio citofono nasce dall'esigenza del proprietario dei due appartamenti in quanto ne vuole affittarne uno
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la sostituzione del citofono ci deve essere la maggioranza...
Occorre una deliberazione dell'assemblea dei condomini. I quorum costitutivi e deliberativi sono previsti dall'art. 1136 c.c.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
La deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
 
O

Ollj

Ospite
se un proprietario di casa si sveglia la mattina che vuole cambiare il citofono senza aver interpellato gli altri condomini lo puo' fare?
Lo può fare, ovvio ripristinando un sistema che sia idoneo all'uso preesistente e senza onere alcuno per gli altri condòmini.
prima o poi sarà da sostituire
Quando ciò si verificherà (ed accadrà), ricorrendo le condizioni di cui all'art.1134 CC
"Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente"
il singolo condòmino che avesse agito per l'utilità comune, anche in assenza di delibera assembleare, ben potrà pretendere il rimborso di quanto speso ed obbligare, chi non intendesse farlo, a contribuire pro quota.
 

mattescu

Membro Attivo
Lo può fare, ovvio ripristinando un sistema che sia idoneo all'uso preesistente e senza onere alcuno per gli altri condòmini.

Quando ciò si verificherà (ed accadrà), ricorrendo le condizioni di cui all'art.1134 CC
"Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente"
il singolo condòmino che avesse agito per l'utilità comune, anche in assenza di delibera assembleare, ben potrà pretendere il rimborso di quanto speso ed obbligare, chi non intendesse farlo, a contribuire pro quota.
Cosa si imtende per spesa urgente? se questo condomino decide di metterlo "in oro con diamanti" senza aver interpellato nesuno tutti sono obbligati a pagarlo?
Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Converrà con me che se nel Condominio esiste un normale sistema videocitofonico, nessuno di sua iniziativa potrà sostituirlo con altro in oro/diamati e pretenderne dai consociati il concorso pro quota; potrà farlo ma senza pretendere alcunchè ed il bene diverrà comune a tutti.
Ciò a prescindere dall'urgenza, che attiene invece alla necessità d'intervenire in tempi rapidi (scavalcando così assemblea e amministratore) sul presupposto che anche una minima attesa si rivelerebbe oltremodo dannosa al Condominio tutto.
Quindi se c'è l'urgenza ed il lavoro viene svolto
ripristinando un sistema che sia idoneo all'uso preesistente
il rimborso sarà dovuto, ne più ne meno come accadrebbe ove il lavoro fosse regolarmente deliberato in Assemblea.
Come vede la legge non fornisce nessun appiglio ai "furbetti del quartiere", anzi stimola il Condominio ad intervenire (fornendo nel caso di passiva attesa di quest' ultimo, lo strumento idoneo per intervenire)
Saluti.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
La proprietaria (o il proprietario) come detto per l'altro post non può fare lavori sulle parti comuni. Nella stessa raccomandata di prima va diffidato anche per questi lavori. Come minimo, ossia se va bene, si dirà che non avrà rimborsi, se va male dovrà pagare anche il danno per il protrarsi del malfunzionamento.
 
O

Ollj

Ospite
La proprietaria (o il proprietario) come detto per l'altro post non può fare lavori sulle parti comuni.
Non è corretto, la legge dispone il contrario proprio perché si tratta di un bene comune (privo del resto di amm.) Vi è solo obbligo del risarcimento danni (come sempre nella società civile) allorché ve ne fossero (ed anche la sospensione ingiustificata di un servizio potrà esserlo), ma ciò è altra cosa.
Saluti.
 

mattescu

Membro Attivo
Certo, art. 1134 cc.
Buonasera,
un'ultima informazione in merito al famoso citofono che si trova all'esterno del condominio
Il citofono pur essendo vecchio e malconcio è ancora funzionante Certo è un citofono che ha 20 anni...
La sostituzione puo' essere intesa come spesa urgente?Oppure essendo funzionante non ricade nella casistica?

Grazie
 

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