conteblu

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Come saprete la legge di stabilità 2016 ha ridotto l'IMU e la Tasi del 25% per le locazioni a canone concordato. Avete idea se questa facilitazione varrà solo per il 2016 o anche per gli anni successivi?
Grazie a tutti quelli che risponderanno
 

Nemesis

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Come saprete la legge di stabilità 2016 ha ridotto l'IMU e la Tasi del 25% per le locazioni a canone concordato. Avete idea se questa facilitazione varrà solo per il 2016 o anche per gli anni successivi?
L'art. 1, comma 53 della legge di stabilità 2016 non contiene nessun limite temporale, e pertanto varrà fino a quando un'altra norma prevederà diversamente.
La Tasi sparisce solo per l'abitazione principale
Escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E "sparisce" anche per i terreni agricoli.
 

Nemesis

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Perché sui terreni agricoli si pagava la tasi?:shock:
No. Ma l'art. 1, comma 669 della legge n. 147/2013 (norma istitutiva della TASI) così recitava nel testo originale:
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
In conseguenza della sostituzione operata dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014, quel comma (dal 6/3/2014) così recitava:
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Il comma attualmente in vigore è:
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 

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