Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La domanda rimane." Chi si prende una Responsabilità tanto grande senza un compenso economico'?

Nessuno...ma l'amministratore all'atto della nomina deve ben spiegare che non si assumerà tale onere...che altrimenti gli viene automaticamente riconosciuto.

Se non fosse l'Amministratore, dovrebbe essere nominato un tecnico esterno competente e capace (e pagato per farlo).

Appunto. Chi non vuole (per incapacità o per indisponibilità a simili oneri) è bene lo precisi e proponga tale soluzione di volta in volta.
Potrebbero esserci anche amministratori che nemmeno dietro compenso svolgerebbeo tale ruolo (Responsabile Cantiere).

Se vi è una lite, l'amministratore deve fare anche il legale ed assistere il Condominio?

Ovviamente no. Tralasciando la possibilità di difendersi "senza un legale" l'amministratore come mandatario è obbligato a presenziare e rappresentare l'intero Condominio. Quindi niente compenso ...salvo quanto sopra spiegato.

Se c'è da redigere un progetto, farà anche da Ingegnere?

Idem come sopra.
Nemmeno se fosse al contempo un Ingengere regolarmente iscritto all' Albo si potrebbe considerare debba prestare la sua opera.
Il mandato di "amministratore" prevede tutte quelle opere di natura amministrativa (contabilità, rapporti fornitori, dichiarazioni) che dovrà svolgere in sostituzione del/dei proprietari.
Un privato cittadino non è "abilitato" a fare l'avvocato o progettare edifici...ma può personalmente e certamente farsi la Dichiarazione dei Redditi o compilare mod. F24, 770, etc etc.
 
O

Ollj

Ospite
Cosa cambia pagare 5.400€ un'Amministratore o un professionista esterno che si va a prendere simili responsabilità
Non problema di soldi, ma di professionalità e capacità di svolgere l'impegno assunto. Un amministratore che chieda tot per svolgere le mansioni su indicate, ma senza esser anche un professionista iscritto all'albo... Chi il pazzo che gli accorderebbe il mandato (il giudice valuterà anche se chi fu scelto avesse presentato idonee capacità... Vi sarebbe responsabilità anche del Condominio per mancato controllo)
Meglio affidare tutto ad un Architetto, Ingegnere... Titolati e con ciò pienamente in grado di assumersi ciò per cui pretendono d'esser pagati
Quando l'amministratore non si è in tal senso vincolato a priori, nessuno, nemmeno un Giudice gli imporrà mai di fare: direttore lavori, resp. sicurezza, proggettista, Rspp, controllore della Ditta....
Importante che, all'atto della delibera d'appalto, si preoccupi che il Condominio nomini anche tutti i professionisti richiesti dalla normativa esistente (non lo facesse vi sarebbe sua negligenza professionale) ; il Condominio non intendere spendere denari per le figure professionali? Ben farà l'amministratore a non dar esecuzione alla delibera di solo appalto lavori e rassegnare immediatamente le dimissioni (diversamente ne andrebbe della sua responsabilità civile e penale).
 
O

Ollj

Ospite
ma può personalmente e certamente farsi la Dichiarazione dei Redditi o compilare mod. F24, 770, etc etc.
Appunto: personalmente non per conto terzi
Se io affido a pinco pallino il mandato di redigere il mio 770 lo devo pagare; ma se non mi accerto anche che sia in grado di svolgere detta mansione, non posso poi pretendere che mi risarcisca il danno cagionatomi per sua incapacità; il Giudice quantomeno mi chiederebbe: ha verificato (almeno formalmente un titolo) ?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Appunto: personalmente non per conto terzi

Non in tal senso...mi riferivo a quali siano i compiti di un amministratore che di fatto agisce in sostituzione del suo o meglio, visto che si è in Condominio, suoi amministrati.
Esempio:
- fare il 770 o la CU non rientra nei compiti dell'amministratore; nessun obbligo d'indicare alcunché in sede di nomina; accettasse successivamente tal mandato dal Condominio, ben avrà diritto al compenso extra.

Dispositivo dell'art. 1130 Codice Civile
...

5) eseguire gli adempimenti fiscali;
...


E siccome il mod. 770, la Certificazione Unica, F24,...e poi, ex art. 7, c. 9, d.P.R. n. 605/1973, l'obbligo di comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, oltre ai dati identificativi dei relativi fornitori, compilazione del quadro AC...etc etc. sono tutte incombenze fiscali in capo al Condominio quale sostituto d'imposta per forza del citato art. 1130 c.5 l'amministratore è tenuto ad eseguirli in proprio salvo specifica "rinuncia" in sede di nomina.

Viceversa non esiste norma di Legge che gli imponga di fare "l'avvocato o l'ingegnere" in rappresentanza del Condominio... anche fosse abilitato a tali professioni.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se vi è una lite, l'amministratore deve fare anche il legale ed assistere il Condominio? Se c'è da redigere un progetto, farà anche da Ingegnere?
chi ha mai sostenuto ciò!!!!
Quando un Condominio si trova nella necessità di intraprendere dei lavori abbastanza onerosi quali il rifacimento dei prospetti e/o del tetto a falde, lavori decisi con le debite maggioranze dalla assemblea dei condomini parte un iter procedurale che riguarda sia la gestione amministrativa e sia la gestione organizzativa. La gestione organizzativa riguarda l'organizzazione della assemblea per l'incarico ad un professionista per la redazione del progetto del lavoro, la redazione di un capitolato e di un computo metrico estimativo;l'organizzazione delle assemblea per la scelta dell'impresa aggiudicataria, del Direttore dei Lavori, del Responsabile della Sicurezza e per il Responsabile dei Lavori. La gestione amministrativa riguarda l'emissione delle bollette relative alla raccolta dei fondi necessari per eseguire il lavoro secondo l'accordo siglado con l'azienda esecutrice del lavoro, la contabilizzazione degli incassi; la contabilizzazione delle spese (pagamento dei ratei concordati con l'impresa ed di fornitori, pagamento degli oneri delle figure professionali)
L'orientamento della giurisprudenza è che se l'amministratore, nel presentare al condominio le sue clausole per accettare l'incarico di amministrare il condominio, non ha previsto un compenso per la gestione dei lavori di straordinaria amministrazione non può chiedere ulteriore compenso nè a livello forfettario che a percentuale sull' importo dei lavori.
Benessimo: in fondo si tratta di attività che, se anche legate ad un fatto straordinario rispetto alla attività condominiale, rientrano nella capacità e nei requisiti che un amministratore deve avere per svolgere questo lavoro.
Se l'aspirante amministratore non ha contemplato questa clausola in caso di lavori di straordinaria manutenzione mal gliene incolse, significa che non è sufficientemente preparato.
Quando si eseguono dei lavori il Responsabile dei Lavori è il Committente. In questo caso il Committente è il Condominio, quest'ultimo ha come referente l'Amministratore.
Io credo e sostengo che l'attività di Responsabile dei Lavori esuli dalla attività amministrativa ed organizzativa di un Amministratore di condominio e che per questo motivo il Condominio debba decidere se pagare un apposito professionista o accettare la proposta dell'amministratore fatta in assemblea al momento in cui si decide la nomina del Responsabile dei Lavori.
 
O

Ollj

Ospite
Dispositivo dell'art. 1130 Codice Civile
...

5) eseguire gli adempimenti fiscali;
Si riferisce chiaramente alle trattenute in ritenuta d'acconto (basta un F24) e all'anagrafe tributaria; di certo non al 770. Ad ogni modo volessimo anche inserirvi ciò.... Basterà esporre per tempo il proprio elevato onorario...
 
O

Ollj

Ospite
Quindi ritorniamo all'assunto originale: se non si espone per tempo il richiesto, per la parte amm. di manutenzione str. del Condominio nulla è dovuto, né una semplice delibera successiva di approvazione a Consuntivo potrà riconoscere all'amm. ulteriore compenso (solo una delibera con i medesimi crismi di quella di nomina potrà farlo: in tal senso il 50% del Condominio opererebbe una rinomina a nuove condizione nel rispetto del 1129)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh...già spiegato che non condivido tale impostazione...ma almeno non diranno che ci copiamo/copriamo.

PS.
Ho reperito/riscontrato del medesimo mio avviso noti avvocati di settore e ulteriori recenti sentenze giurisprudenziali...incluso l'obbligo al 770 incluso nel compenso forfettarko se non specificato contrariamente.
Ovviamente analoga risultanza presso le varie associazioni di categoria...ma quelle sono di parte.

Ovviamente sono esclusi i nuovi obblighi ma limitatamente all'anno di gestione già in corso.
 

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