eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
a seguito di varie ricerche in merito all'oggetto...mi risulterebbe che le quote rimanenti relative a spese di ristrutturazioni sostenute dal de cuius, già dall'anno del decesso, possono essere trasferite agli eredi.
La domanda specifica a cui non ho trovato risposta è la seguente:
nel caso le spese riguardino parti comuni in una palazzina, come una parte del tetto oppure la manutenzione alla centrale termica.......quindi non riferibili ad un immobile singolo ( che sia libero o locato o detenuto come abitazione principale), le quote di detrazione rimanenti vanno perse? Ed in caso contrario possono essere gestite fra gli eredi in base alla capienza procapite?
Grazie
 
U

User_29045

Ospite
Perché dici che vanno perse? In caso di ristrutturazione sulle parti comuni, basta inserire il CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO. Ogni condominio ha un codice fiscale. Seguendo le indicazioni riuscirai a compilare il modello 730 o l'Unico senza difficoltà. Piuttosto, sarebbe opportuno conservare per 10 anni la DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO pro tempore, che attesta che nell'anno X il Signor Y ha speso Z Euro a titolo di ristrutturazione edilizia pro quota per le parti comuni dell'edificio K. Se NON avete tale dichiarazione, e se NON è cambiato l'amministratore, fatevela rilasciare prima possibile. Gli eredi, com'è giusto che sia, ereditano il recupero IRPEF sul 50% della spesa in 10 anni, per gli anni residui.
Se è cambiato l'amministratore nel frattempo, purtroppo una dichiarazione dell'amministratore pro tempore sulla spesa sostenuta non avrà alcun valore legale, quindi attenzione.
 
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U

User_29045

Ospite
Ed in caso contrario possono essere gestite fra gli eredi in base alla capienza procapite?

Non devi dire "POSSONO essere gestite fra gli eredi in base alla capienza procapite", bensì "DEVONO essere gestite fra gli eredi in base alla capienza procapite".

Se gli eredi siamo io (per 5/12), te (per 1/4), e tua sorella (per 1/3), e la spesa totale sostenuta è 5.000 Euro, in 10 anni si possono recuperare 2.500 Euro TRA TUTTI E TRE, però io recupererò:

5/12 * 2500 = 1042 euro in 10 anni (104 euro l'anno)

Tu recupererai:

1/4 * 2500 = 625 euro in 10 anni (62,50 euro l'anno)

Tua sorella recupererà:

1/3 * 2500 = 833 euro in 10 anni (83 euro l'anno).

DI PIU': in caso di alienazione a qualsiasi titolo dell'immobile a cui le parti comuni sono riferite, GLI EREDI HANNO FACOLTA' DI DECIDERE, NEL ROGITO NOTARILE, SE TRASFERIRE IL RECUPERO IRPEF ALL'ACQUIRENTE OPPURE NO. Tale volontà deve essere messa per iscritto in modo inequivocabile nel rogito notarile di compravendita. DIVERSAMENTE, ossia se tale volontà risulta NON ESPRESSA NEL ROGITO, il diritto al recupero IRPEF si trasferisce AUTOMATICAMENTE ALL'ACQUIRENTE.
 
U

User_29045

Ospite
L'esempio da me riportato riporta il caso in cui il de cuius non sia riuscito a recuperare neanche un'annualità perché è deceduto prima. Diversamente, il recupero IRPEF avrà la durata stabilità dal numero di annualità residue.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per le risposte.
I lavori sono stati pagati nella palazzina dal proprietario... de cuius... con amministrazione diretta nella gestione del condominio. Quindi riassumendo le quote restanti delle detrazioni passano agli eredi in proporzione alle singole quote in successione. Questo per il primo anno dopo il decesso.... in quanto dal secondo anno segue atto di divisione fra gli eredi.... e quindi deduco che colui che non possiede nessuna quota della palazzina in questione perde il diritto alla fruizione delle rate rimanenti. Giusto? Grazie
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie per le risposte.
I lavori sono stati pagati nella palazzina dal proprietario... de cuius... con amministrazione diretta nella gestione del condominio. Quindi riassumendo le quote restanti delle detrazioni passano agli eredi in proporzione alle singole quote in successione. Questo per il primo anno dopo il decesso.... in quanto dal secondo anno segue atto di divisione fra gli eredi.... e quindi deduco che colui che non possiede nessuna quota della palazzina in questione perde il diritto alla fruizione delle rate rimanenti. Giusto? Grazie
Le detrazioni spettano per intero all'erede che occupa materialmente l'immobile per il quale sono concesse......se nessuno degli eredi abita l'appartamento ereditato nessuno potrà godere delle detrazioni....
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Tanto per .... dimostrare la variabilità delle interpretazioni dico anche la mia.
Mi sono posto anch'io questo problema e mi sono dato questa risposta, per altro confermata a voce dal call center della Agenzia delle Entrate (per quel che può valere).

Partiamo dall'assunto della norma , che prevede la trasferibilità delle detrazioni agli eredi solo se questi mantengono la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Premesso questo ritengo di non sbagliare rispondendo che:

1) Se i lavori riguardano una singola u.i. già locata dal de-cuius, gli eredi non avendone il possesso diretto perdono la loro quota di detrazione, salvo per i periodi in cui rimanesse non locato.
2) Se i lavori riguardano però parti comuni del fabbricato, condominiale o di proprietà del de-cuius (tetto, ascensore, facciate ecc), gli eredi potranno continuare a detrarre le spese sostenute, ripartendo la spesa in proporzione delle proprie quote di proprietà
3) Se ne frattempo interviene una divisione ereditaria, le detrazioni ammesse potranno essere conservate dal cedente se specificato sull'atto, altrimenti seguono chi manterrà la proprietà ed il possesso del bene.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tanto per .... dimostrare la variabilità delle interpretazioni dico anche la mia.
Benissimo.....grazie, ora è molto più chiaro ed aggiungo che anch'io ho provato con il call center e la risposta è stata la medesima.
Pertanto nel 730/2016, essendo mio padre deceduto nel 2015, procedo con l'inserimento della quota annua di detrazione in proporzione alle quote di proprietà degli eredi in legittima.
Per gli anni successivi, a seguito divisione intervenuta quest'anno, le detrazioni ammesse e rimanenti seguono il proprietario /possessore del bene.

P.S. per Sig. Moralista: i 5000€ sono un importo portato ad esempio del calcolo proposto..................nella realtà parliamo di una quota annua di detrazione (già al 50%)pro capite di circa € 2000..............e mancano 7 rate.
 

renatuzzo

Membro Attivo
Professionista
Nella circolare n. 15/E del 5 marzo 2003 è stato precisato che la detrazione del 36%-50% (articolo 16 bis, Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, guida al 36%-50%, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it), in caso di bene acquistato per successione mortis causa, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all’erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene. Nella circolare n.24/E del 10 giugno 2004 è stato, poi, ulteriormente chiarito che la «detenzione materiale e diretta dell’immobile» sussiste qualora l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale. Anche in questo caso, è comunque necessario che l’erede sia in possesso della documentazione richiesta dalla norma agevolativa per poter fruire del beneficio.
 

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