tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
De gustibus.
Io "esterno" e son tranquillo perché so che nelfarlo non infrango alcuna regola e nemmeno offendo alcuno.

Per le "spese impreviste esistono comunque mutui o prestiti che seppur più "cari" come tassi sono su importi inferiori e strettamente necessari.

PS.
Nel tempo e nelle varie occasioni ho vagliato pure io Bnl...e posso dire che c'è di meglio.
Se avete entrambi lavoro fisso e capacità reddituale di opportunità ve ne sono a IOSA.
Pensa ad una "zucca"

OK
grazie
 

arcy

Membro Attivo
buongiorno a tutti,

giusto per rendervi edotti sulla via crucis della mia richiesta di mutuo come anticipatovi nei post precedenti,
dopo diversi solleciti sono riuscito finalmente a firmare il contratto di mutuo il giorno 06 giugno scorso con la BNL e secondo le indicazioni dell'agente la banca avrebbe deliberato nel giro di qualche giorno.
Dopo diverse settimane di attesa e senza ricevere alcun riscontro dalla banca questa settimana ho chiamato il direttore della filiale per chiedere quando avrei potuto fissare la data della stipula presso il notaio ma con grande sgomento ho ricevuto la seguente risposta:
"mi spiace, ma la banca ha rigettato la richiesta di mutuo poichè lei non ha sottoscritto la polizza sulla vita",
ho subito replicato, contestando, che la polizza non è un requisito richiesto da foglio informativo oltretutto è facoltativa e non obbligatoria per legge, ma di tutta risposta lo steso ha voluto rimarcare che per la sua filiale "funziona così".
Una condotta scorretta per non dire di stampo mafioso, adesso dopo aver anticipato spese di perizia (300 euro), spese per riproduzione planimetrie e visure catastali, ulteriore documentazione a corredo, e in ultimo tanti mesi sprecati in attesa della fatidica concessione, con un contratto di ristrutturazione pronto e tecnici con il fiato sul collo per sollecitare l'inizio dei lavori come dovrei comportarmi?
Rischio, se dovessi rivolgermi ad altro istituto, di non terminare la ristrutturazione nei termini del 31 dicembre 2016 per beneficare delle detrazioni d'imposta 50 % lavori edili e 65% per impianti energetici, insomma oltre al danno anche la beffa!
A voi i consigli
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
ho subito replicato, contestando, che la polizza non è un requisito richiesto da foglio informativo oltretutto è facoltativa e non obbligatoria per legge

Tal cosa non impedisce a un qualsiasi Istituto di pretenderla prima di accordare un mutuo (al pari di qualsiasi altro "pretesto").

Ti rassegni e cerchi altra Banca più "affidabile" (già dato mia vlautazione su BNL e le sue "furbate").
 

arcy

Membro Attivo
Tal cosa non impedisce a un qualsiasi Istituto di pretenderla prima di accordare un mutuo (al pari di qualsiasi altro "pretesto").

Ti rassegni e cerchi altra Banca più "affidabile" (già dato mia vlautazione su BNL e le sue "furbate").

Caro diramaz,

ho sempre rimarcato alla BNL che la polizza vita non interessava, fino a quando ho firmato il contratto.
E' una condotta manifestatamente scorretta ed incoerente.
La mia domanda, oltre che rivolgermi ad un nuovo istituto, è come fargliela pagare, è solo questione di principio, inoltrare un reclamo alla banca BNL sede centrale e successivamente chiedere l'arbitrato all ABF o un esposto alla banca d 'Italia?

Considerato che le banche, seppur lavorando in proprio in certo qual modo offrono un servizio al pubblico e si avvalgono della liquidità concessa dalla banca d'Italia.
 

arcy

Membro Attivo
Tal cosa non impedisce a un qualsiasi Istituto di pretenderla prima di accordare un mutuo (al pari di qualsiasi altro "pretesto").

Ti rassegni e cerchi altra Banca più "affidabile" (già dato mia vlautazione su BNL e le sue "furbate").




giusto per tua informazione,

https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Mutuo
Banca d'Italia - Presentazione di esposti


Collegio Centro - Decisione 1056 / 2011

Mutuo - Condotta precontrattuale - Interruzione ingiustificata delle trattative - Risarcimento del danno per le spese sostenute.

IL CASO: Il ricorrente, che aveva richiesto un mutuo per l’acquisto di un appartamento, a meno di due giorni dalla data fissata per la stipula del rogito riceveva una comunicazione con la quale la banca manifestava l’impossibilità di procedere alla conclusione del contratto per diversi motivi ostativi. Il ricorrente si è rivolto all’Arbitro, lamentando che la banca aveva comunicato il proprio diniego in una fase ormai avanzata delle trattative e chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, la banca abbia violato il principio di buona fede nelle trattative; secondo il Collegio è contraria a buona fede la condotta dell’intermediario che interrompa ingiustificatamente le trattative precontrattuali giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nel cliente un ragionevole affidamento sulla concessione del mutuo. Ne deriva che la banca è tenuta a risarcire il danno subito dal cliente per la mancata conclusione del contratto (c.d. interesse negativo), che comprende le spese sostenute nel corso delle trattative e la perdita di altre occasioni favorevoli.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
SE (maiuscolo) sei convinto di essere nello stesso identico caso non fai altro che seguire lo stesso iter.

Ti avviso, però, che una "rondine non fa primavera".
Non sempre in casi analoghi si giunge allo stesso risultato e ..
tu forse non hai nemmeno letto tutte le clausole del contratto che hai sottoscritto.

A nulla vale che tu abbia sempre avvisato che la polizza vita non ti interessava.

PS.
Come detto ho fatto a suo tempo pure io un "approccio" con BNL che sulla carta offriva la migliore condizione...ma imponeva tutto un corollario di polizze obbligatorie con loro ...inclusa una che gli garantiva, in caso il cliente perda il lavoro, il rimborso fino a 2 anni di rate. !!!
Intento "nobile" far pagare al cliente rischi loro ...e al limite anche degno di considerazione non fosse che per un "lavoratore autonomo" tal copertura non operava (chi coprirebbe dalla perdita di commesse/clienti/mercato) ...e la "compagna" non correva simili rischi (dipendente comunale).

Rileggi meglio il contratto prima di imitare Don Chisciotte.
 

arcy

Membro Attivo
SE (maiuscolo) sei convinto di essere nello stesso identico caso non fai altro che seguire lo stesso iter.

Ti avviso, però, che una "rondine non fa primavera".
Non sempre in casi analoghi si giunge allo stesso risultato e ..
tu forse non hai nemmeno letto tutte le clausole del contratto che hai sottoscritto.

A nulla vale che tu abbia sempre avvisato che la polizza vita non ti interessava.

PS.
Come detto ho fatto a suo tempo pure io un "approccio" con BNL che sulla carta offriva la migliore condizione...ma imponeva tutto un corollario di polizze obbligatorie con loro ...inclusa una che gli garantiva, in caso il cliente perda il lavoro, il rimborso fino a 2 anni di rate. !!!
Intento "nobile" far pagare al cliente rischi loro ...e al limite anche degno di considerazione non fosse che per un "lavoratore autonomo" tal copertura non operava (chi coprirebbe dalla perdita di commesse/clienti/mercato) ...e la "compagna" non correva simili rischi (dipendente comunale).

Rileggi meglio il contratto prima di imitare Don Chisciotte.

dopotutto, è gratuito,
non ho nulla da perdere,
però per la sol soddisfazione di scaricargli un pò di m.....a
credo che ne vali proprio la pena
 

arcy

Membro Attivo
aggiungo inoltre:
Il Decreto Salva Italia (Articolo 36bis), convertito nella legge 27/2012, ha stabilito che “è considerata scorretta la pratica commerciale di chi, ai fini della stipula di un mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”. Inoltre, il regolamento Isvap n. 40 del 3 maggio 2012, attuativo del decreto liberalizzazioni e in vigore da 1 luglio 2012, stabilisce che il cliente potrà scegliere in ogni caso la polizza sul mutuo a lui più conveniente.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il Decreto Salva Italia (Articolo 36bis), convertito nella legge 27/2012, ha stabilito che “è considerata scorretta la pratica commerciale di chi, ai fini della stipula di un mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.
Non è quella la norma.
Ma è l'art. 28 del D.L. n. 1/2012 (che non ha anche un art. 36-bis), il quale nella versione originaria recitava:
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
E che la legge n. 27/2012, nel convertire quel decreto-legge, ha modificato in (ed è la norma attualmente vigente):
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

Quindi quello che hai citato è contenuto nel comma 3-bis dell'art. 21 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), che recita:
È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

 
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